4° Contenuto Riservato: Deducibilità IRAP per il personale all’estero, regime PEX e accordi transattivi: nuovi chiarimenti dalle Entrate

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2 APRILE 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la recente pubblicazione delle risposte agli interpelli dal n. 94 , 95 , 96 , 97 del 1° aprile 2026, interviene con importanti chiarimenti su tematiche di cruciale rilievo per la gestione fiscale d’impresa, offrendo importanti coordinate interpretative in materia di imposte dirette e indirette.

In ambito IVA viene ribadito il criterio di territorialità per le attività di logistica complesse, distinguendo nettamente tra i servizi di accesso agli eventi e prestazioni organizzative rese a committenti extra-UE. Sul fronte delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i chiarimenti spaziano dalla deducibilità dei costi per i dipendenti operanti all’estero in assenza di stabile organizzazione, fino al trattamento delle somme derivanti da accordi transattivi in ambito concorsuale, qualificate come sopravvenienze attive imponibili. Di particolare interesse per le operazioni straordinarie è la precisazione sul regime PEX: l’Agenzia conferma che, per le società in fase di start-up, il requisito della commercialità richiede non solo un apparato organizzativo idoneo, ma anche l’effettivo avvio dell’attività d’impresa post-fase preparatoria.

Di seguito, si riporta la sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Risp. a interpelloChiarimento
94/ELe attività di logistica e coordinamento per eventi in Italia, rese a un committente extra-UE, non configurano “servizi di accesso” ex art. 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972. Operando come mandatario senza rappresentanza, la società deve rifatturare i singoli servizi applicando le specifiche regole di territorialità IVA, nel rispetto del principio di cui all’art. 3, comma 3 del Decreto IVA:
– IVA italiana per alloggio, ristorazione e trasporti locali (art. 7-quater), rileva infarti il luogo dove sono materialmente svolte a prescindere dallo status del committente;
– Separata fatturazione e “fuori campo IVA” per il mark-up organizzativo e i servizi generici (art. 7-ter): si tratta di prestazioni che non sono oggetto di alcuna disposizione derogatoria della territorialità di cui agli artt. 7-quater e seguenti del Decreto IVA per cui rileva la regola generale che fa dipendere la territorialità IVA dallo Stato in cui è stabilito ai fini IVA il committente.
95/EUna società residente può dedurre integralmente dall’IRAP il costo del personale a tempo indeterminato assunto in Italia ma impiegato stabilmente all’estero, a condizione che non vi sia una stabile organizzazione oltreconfine.
In assenza di una sede estera, l’intero valore della produzione è tassato in Italia. Di conseguenza, per il principio di inerenza, i relativi costi del lavoro sono ammessi in deduzione secondo le regole ordinarie (art. 11, comma 4-octies, del Decreto IRAP).
96/ELe somme ricevute da una società in liquidazione a seguito di un accordo transattivo, volto a definire un’azione di responsabilità contro gli ex organi sociali, sono rilevanti ai fini IRES e IRAP. Sulla base al contenuto dalle pattuizioni raggiunte dalle parti, l’Agenzia ritiene che l’accordo transattivo (per il quale viene espressamente prevista la natura novativa e l’assoggettamento ad IVA) presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria, attraverso reciproche concessioni.
Nonostante tali proventi siano destinati dal piano di concordato al soddisfacimento dei creditori, essi costituiscono una sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR. Ne deriva che l’importo assume piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).
97/ELa plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in società operanti nel settore energetico:
non beneficia del regime di participation exemption (PEX) ex art. 87 TUIR
se le partecipate, pur essendo in fase di start-up, non hanno dimostrato di aver avviato un’effettiva attività commerciale attraverso una struttura organizzativa idonea alla realizzazione dell’oggetto sociale.
L’Agenzia ricorda che ai fini del riconoscimento di “un’impresa commerciale”, rilvante ai fini PEX, risulta determinante che l’impresa disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo (cfr. circolare n. 7/E del 2013). La circolare in parola ha altresì chiarito che il periodo di start up, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini PEX, nell’ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell’attività di impresa. In altre parole, ai fini, del computo del triennio di possesso di cui al comma 2 dell’art. 87 del TUIR, il requisito della commercialità può ritenersi sussistente già nella fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.

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