SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 23 LUGLIO 2025
L’art. 66, comma 5, del TUIR prevede, a favore degli autotrasportatori autorizzati al trasporto in conto terzi, la fruizione di una deduzione forfettaria per spese “non documentate” riferite ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o dai singoli soci di società di persone.
La misura effettiva della deduzione spettante viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Fonti ufficiali
Artt. 66, comma 5 e 95, comma 4, TUIR; Comunicato stampa AdE 13 giugno 2025, n. 63
Premessa
L’art. 66, comma 5, del TUIR prevede:
- a favore degli autotrasportatori autorizzati al trasporto in conto terzi (dunque, iscritti nel relativo “Albo” gestito dal Ministero dei Trasporti)
- la fruizione di una deduzione forfettaria per spese “non documentate” riferite ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o dai singoli soci di società di persone.
Per quanto il citato comma 5 dell’art. 66, TUIR già quantifichi l’importo della deduzione, la misura effettiva spettante viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Inoltre, si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le deduzioni “forfetarie” spettino:
- per i trasporti effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa: in misura non differenziata;
- per quelli effettuati all’interno del Comune: per un importo pari al 35% delle precedenti deduzioni.
Leggi anche la Scheda pratica Le deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori
Ambito soggettivo
Le deduzioni spettano alle:
- imprese di autotrasporto c/terzi (sono escluse le imprese autorizzate al solo trasporto c/proprio);
- in regime di in contabilità semplificata o contabilità ordinaria per opzione (sono quindi escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo cioè con ricavi 2024 > €. 500.000).
La deduzione deve riguardare il soggetto che si reca in trasferta. Rilevano i soli trasporti effettuati personalmente:
- dal titolare della ditta individuale;
- dai singoli “soci” di società di persone (Snc e Sas).
Non rilevano le trasferte effettuate:
- ai soci di società di capitali;
- dai collaboratori familiari e/o coadiutori dell’impresa;
- dai lavoratori dipendenti (per i quali opera una diversa agevolazione).
Ciò che rileva è l’effettuazione della trasferta per motivi aziendali a nulla rilevando la tipologia di automezzo utilizzato (C.M. n. 129/2000).
Deduzioni spettanti per il 2024
Con il Comunicato stampa 13 giugno 2025, n. 63, il MEF ha definito la misura delle deduzioni spettanti per il 2024, confermando gli importi delle deduzioni usufruite per il 2023.
In particolare, le stesse spettano:
- in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
AMBITO TERRITORIALE DEL TRASPORTO | DEDUZIONE A GIORNO Periodo 2024 |
nel Comune in cui ha sede l’impresa | € 16,80 |
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa | € 48,00 |
Spettanza “a giorni” della deduzione | La deduzione forfettaria spetta una sola volta per ciascun giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi nel medesimo giorno.Se nel medesimo giorno, l’imprenditore/socio effettua una trasferta sia “extra comunale” che “intercomunale” non è ammesso fruire di due distinte deduzioni forfettarie. E’ preferibile assumere la prima, in quanto d’importo maggiore.Non vi è alcun obbligo di rientrare presso la sede dell’impresa al termine di ciascuna trasferta. |
Prospetto Trasferte | L’impresa deve predisporre, sottoscrivere e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento) un prospetto riepilogativo che riporti:i viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;gli estremi dei relativi documenti utilizzati, quali alternativamente:documento di trasporto merci (DDT) e/o “lettera di vettura” internazionale (“CMR”);fatture emesse.La norma nulla dispone in merito alla modalità di redazione del prospetto. Tuttavia, trattandosi di spese che non devono essere “documentate”, appare di particolare importanza l’attenta compilazione del prospetto, in quanto unico documento che l’Agenzia prevede (C.M. n. 129/2000 ) per attribuire inerenza a tali spese “presunte”. |
Indicazione nel mod. Redditi
In dichiarazione dei redditi le deduzioni vanno indicate tra gli “Altri componenti negativi”, da esporre con l’utilizzo dei seguenti codici.
Impresa | Trasferte | Contabilità | |
Semplificata | Ordinaria (per opzione) | ||
RIGO RG22 | RIGO RF55 | ||
Ditta individuale | all’interno del Comune | Cod. “16” | Cod. “43” |
Società di persone | oltre il Comune in cui ha sede l’impresa | Cod. “17” | Cod. “44” |
Modelli ISA: la deduzione si indica a rigo F17, campo 1 (“Oneri diversi ed altre componenti negativi”).
IRAP: le deduzioni forfetarie non sono deducibili ai fini IRAP da parte delle società di persone (come noto, le imprese individuali non sono più soggette all’imposta).
Altre deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il 2024
Le imprese di autotrasporto possono beneficiare anche delle seguenti deduzioni:
- € 154,94 per ogni motoveicolo e autoveicolo:
- utilizzato nell’attività d’impresa;
- avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.
In base al comma 5 del citato art. 66, la deduzione spetta soltanto alle imprese in contabilità semplificata. La stessa può essere cumulata con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate e va ricompresa a rigo RG22 (codice “19”). Anche la deduzione in esame va indicata a rigo F17, campo 1, del mod. ISA 2025;
- in alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, l’art. 95, comma 4, TUIR prevede la possibilità di dedurre un importo giornaliero pari a € 59,65 o 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La deduzione in esame è riconosciuta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.
Nell’ambito del quadro RF o RG del mod. Redditi 2025 PF, SP, SC la deduzione in esame va esposta con le seguenti modalità.
Contabilità ordinaria | Variazione in aumento, pari all’ammontare delle spese di trasferta contabilizzate (vitto e alloggio) nel rigo riservato alle “Altre variazioni in aumento”:ditta individuale rigo RF31 cod. 99;società di persone rigo RF31 cod. 99;società di capitali rigo RF31 cod. 99.Variazione in diminuzione pari all’importo della deduzione forfetaria spettante per il 2024 nel rigo riservato alle “Altre variazioni in diminuzione”:ditta individuale rigo RF55 cod. 3;società di persone rigo RF55 cod. 3;società di capitali rigo RF55 cod. 3. |
Contabilità semplificata | La deduzione forfetaria complessivamente spettante per il 2024 va indicata nel rigo riservato alle spese per il personale (rigo RG16 sia in caso di ditta individuale sia in caso di società di persone), omettendo il riporto delle spese sostenute (vitto e alloggio). |
Si rammenta che, come disposto dall’art. 62, Legge n. 342/2000, per le società cooperative la deduzione in esame può essere usufruita direttamente dai soci lavoratori che hanno effettuato la trasferta in sede di determinazione del proprio reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. a), TUIR, qualora la società non abbia utilizzato tale beneficio (a tal fine si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 16 novembre 2000, n. 207/E e dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 15 febbraio 2001, n. 17/E e nella Risoluzione 11 febbraio 2002, n. 39/E).
Le istruzioni del quadro F del mod. ISA 2025 precisano che:
- a rigo F14, campo 1, devono essere indicate le sole spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, come risultanti dalla contabilità;
- a rigo F17, campo 1, devono essere indicate le quote delle citate deduzioni forfetarie eccedenti le spese effettivamente sostenute.
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