SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 8 OTTOBRE 2025
La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs n. 446/1997. Il periodo di riferimento della dichiarazione coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Fonti ufficiali
Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; Provvedimento 13 maggio 2025, prot. n. 217096; Provvedimento 14 marzo 2025, prot. n. 127533; artt. 2 e 4 D.Lgs. n. 108/2024; Art. 13, D.L. n. 84/2025
Soggetti che utilizzano il modello
Sono tenuti alla presentazione del modello IRAP:
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 del TUIR), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES): S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione; trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (art. 73 del TUIR);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
- le Amministrazioni pubbliche.
| CONTRIBUENTI ESONERATI (NON SOGGETTI PASSIVI IRAP) |
| Persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni |
| Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) |
| Fondi pensione |
| Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) |
| Contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al cd. regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) |
| Contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) |
| Incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta |
| Produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a euro 7.000, esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgano altre attività rilevanti ai fini IRAP |
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”.
I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
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Termini di presentazione
L’articolo 2 , comma 6, e l’articolo 4 , comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 108/2024 (c.d. “Decreto correttivo”), hanno modificato, rispettivamente, l’articolo 11 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Decreto adempimenti”) e abrogato l’articolo 38 del D.Lgs. n. 13/2024, che prevedeva un differimento temporaneo.
A seguito di tali interventi, a decorrere dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione dei modelli IRAP è fissato:
- al 31 ottobre per le persone fisiche, le società semplici, SNC, SAS e soggetti equiparati;
- entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, il dichiarativo dovrà essere trasmesso telematicamente.
| Tipologia di contribuente | Termine presentazione modello IRAP 2024 |
| Periodo d’imposta coincidente con l’anno solare | 31.10.2025 |
| Periodo d’imposta 1.7.2024 – 30.6.2025 | 30.4.2026 |
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I precedenti termini di presentazione continuano ad essere applicati, invece, dai contribuenti:
- con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
- per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024.
Un contribuente con periodo d’imposta 1.7.2022 – 30.6.2023, dovrà presentare il modello IRAP 2023 entro il 31.5.2024.
Modalità di presentazione
La dichiarazione IRAP, da presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
| Modalità di presentazione | Note per il dichiarante |
| Presentazione diretta da parte del dichiarante | La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. |
| Presentazione tramite un intermediario abilitato | In tal caso il contribuente deve farsi rilasciare: una dichiarazione, datata e sottoscritta:comprovante l’assunzione dell’impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello, che precisi se il modello è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall’intermediario; entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dalle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia (ricevuta) che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione. L’attestazione di ricezione telematica è prova di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione. |
| Presentazione tramite altri soggetti incaricati | Le Amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni seguendo le modalità fissate dall’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. |
| Presentazione tramite società del gruppo | Nell’ambito dei gruppi societari, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o un ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione: la società incaricante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati |
Responsabilità dell’intermediario
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista, a carico degli intermediari, una sanzione da euro 516 a euro 5.164, con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso (circolare 27 settembre 2007, n. 52/E).
È prevista, altresì, la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei Centri di assistenza fiscale.
Versamenti
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti:
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti, diversi da quelli di cui al punto precedente.
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario (4 mesi dalla chiusura dell’esercizio), versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non sono approvati entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello indicato.
Si ricorda inoltre che:
- gli importi delle imposte da dichiarazione vanno versati arrotondati all’unità di euro;
- se l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nel modello di versamento F24;
- l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano euro 10,33; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali il predetto importo può essere adeguato.
Proroga per i soggetti ISA
Con la pubblicazione in G.U. n. 138/2025 del D.L. n. 84 del 17 giugno 2025 è stata prevista la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
In base all’art. 13 del D.L. n. 84/2025, i versamenti dovranno essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, in luogo del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, resta fermo, analogamente agli scorsi anni, che la proroga riguarda i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54–89, della legge n. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Restano, invece, esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019, n. 330).
Rateazione
È possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Si noti che:
- i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24;
- sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto;
- le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza;
- sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo;
- sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Ad esempio:
- se la prima rata di versamento senza maggiorazione dello 0,40% scade il 21 luglio 2025 (per un soggetto beneficia della proroga), la seconda scade il successivo 20 agosto (differimento per il periodo feriale) con l’applicazione degli interessi dello 0,28%;
- qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 agosto 2025 (30° giorno successivo al 21 luglio 2025), la seconda scade il 16 settembre 2025 con l’applicazione degli interessi dello 0,29%.
Compensazione
I debiti ed i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, regioni, INAIL) risultanti dalla dichiarazione IRAP e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di “compensazione” mediante il modello F24.
I crediti risultanti dal modello IRAP possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non si applica, invece, ai:
- crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello Redditi;
- crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (risoluzione n. 110/E/2019).
Si noti che gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione IRAP. L’eccedenza a credito IRAP può pertanto essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRES, IRPEF, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRAP.
I crediti IRAP esposti nella sezione III del quadro IR non possono essere utilizzati in compensazione cd. “orizzontale”, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
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