4° Contenuto Riservato: Dichiarazione IVA per i soggetti non residenti

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 11 MARZO 2026

Vediamo di seguito come avviene la compilazione e presentazione della dichiarazione in relazione alle diverse modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l’anno d’imposta.

Fonti ufficiali

Artt. 17 e 35-ter, D.P.R. n. 633/1972; Istruzioni Mod. IVAIstruzioni Mod. IVA

Premessa

In base all’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il soggetto non residente che ha, nello Stato, una stabile organizzazione, non può operare tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa mandante.

Pertanto, in linea generale, un soggetto non residente può assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate distintamente da quelle imputabili alla stabile organizzazione mediante:

  • identificazione diretta, ai sensi dell’art. 35-ter;
  • nomina di un rappresentante fiscale,

purché non abbia, in Italia, una stabile organizzazione.

In presenza invece di una stabile organizzazione, tutte le operazioni effettuate in Italia devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione. 

Soggetto non residente che opera mediante stabile organizzazione

La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti IVA.

In particolare la compilazione avviene nella seguente modalità:

  • dichiarazione IVA con unico modulo;
  • il contribuente è la stabile organizzazione;
  • il dichiarante è il rappresentante legale (codice carica 1).

In presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Nella Circolare 29 luglio 2011, n. 37, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi:

  • da parte di soggetti non residenti, ma operanti in Italia mediante stabile organizzazione;
  • verso soggetti non soggetti passivi d’imposta o non residenti,

l’IVA dev’essere assolta dal cedente/prestatore, utilizzando il numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione.

È necessario che tali operazioni siano:

  • registrate con serie distinte di numerazione, e
  • indicate in un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione. 

Identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale

Per quanto riguarda i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale le situazioni che si possono presentare sono le seguenti.

Rappresentante fiscaleIl contribuente è un soggetto non residente
La dichiarazione è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6.
Identificazione direttaIl contribuente è un soggetto non residente
La dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

Soggetto non residente che nello stesso anno d’imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell’anno.

     Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione direttaQualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA.
Qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta.
Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscaleQualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6;
nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta.
Qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR.

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