4° Contenuto riservato: Dimissioni per fatti concludenti e indennità NASpI

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 23 DICEMBRE 2025

Il Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha introdotto la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.

Con Circolare 22 dicembre 2025, n. 154 , l’INPS ha chiarito quali sono i riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni per fatti concludenti.

Quadro normativoL’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro 2024), ha integrato l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 con la seguente disposizione normativa “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludentiCon l’introduzione della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, il Legislatore ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di ricondurre ad un comportamento del lavoratore – che si concretizza nell’assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo – un effetto risolutivo del rapporto di lavoro stesso.
Il Ministero del Lavoro, con propria Circolare n. 6/2025 ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione e alla corretta applicazione della novella normativa.
In particolare, è stato chiarito come:
l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto;
rientri nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, avviare la procedura di cui all’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti;
la nuova procedura non sia obbligatoria per il datore di lavoro.
In merito a tale ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore è stato istituito su UniLav un nuovo codice cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Il Ministero del Lavoro ha, inoltre, evidenziato che diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai 15 giorni previsti dalla Legge n. 203/2024 – conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Laddove la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.
Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causaLa procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica automatizzata dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, la presentazione da parte del lavoratore di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
Di conseguenza, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, il prestatore di lavoro dimissionario può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che soddisfi i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.