4° Contenuto Riservato: È applicabile la Convenzione Italia-Federazione russa?

COMMENTO

DI ADRIANA BAREA, SILVIA BETTIOL | 4 SETTEMBRE 2025

La Risposta ad interpello n. 206 dello scorso 7 agosto 2025 affronta il caso dell’applicabilità della Convenzione tra l’Italia e la Federazione russa in ipotesi di pagamento di dividendi dalla società italiana Alfa alla società Beta, residente fiscalmente nella Federazione russa. I dubbi dell’istante nascono dal fatto che il Decreto del Presidente della Federazione russa n. 585 dell’8 agosto 2023, rubricato “Sulla sospensione da parte della Federazione Russa di alcune previsioni degli accordi internazionali della Federazione Russa in materia di imposizione fiscale” ha comportato la sospensione in via unilaterale di alcuni articoli della Convenzione, tra cui l’art. 10 relativo ai dividendi.

Il caso

La società italiana Alfa è interamente partecipata dalla società Beta, residente fiscalmente nella Federazione russa.

Il socio unico, Beta, vorrebbe deliberare la distribuzione di un dividendo sul quale l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare una ritenuta alla fonte.

Il dubbio sorge in relazione all’aliquota applicabile per la ritenuta in oggetto.

Sul presupposto che nel caso di specie non può trovare applicazione né la Direttiva “madre-figlia”, né la micro ritenuta dell’1,2% prevista dall’art. 27, comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973, le due possibili soluzioni alternative sono:

  • l’applicazione della ritenuta interna nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973;
  • l’applicazione della minor ritenuta convenzionale.

Nel caso in esame, occorre fare riferimento all’art. 10 della Convenzione tra l’Italia e la Russia. La citata norma prevede una tassazione concorrente sui dividendi tra il Paese del percettore (Federazione russa) ed il Paese della fonte (Italia).

Il par. 2 del citato articolo, in particolare, prevede l’applicazione generalizzata di una ritenuta del 10% che può, tuttavia, essere ridotta al 5% qualora il beneficiario sia una società che detiene almeno il 10% della società pagante e la quota di partecipazione sia almeno pari a 100.000 dollari statunitensi o l’equivalente di tale somma in altra valuta.

Il contribuente, pur ritenendo di soddisfare le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale in relazione alla citata distribuzione di dividendi da un soggetto residente in Italia a un beneficiario residente in Russia, in considerazione della sospensione parziale della Convenzione tra l’Italia e la Russia da parte del Governo russo.

Con riferimento all’Italia, infatti, il punto 22 del Decreto del Presidente della Federazione russa ha disposto la sospensione degli articoli da 5 a 23 e 25 della Convenzione, nonché dei paragrafi da ‘‘a’’ a ‘‘d’’ ed ‘‘f’’ del relativo Protocollo aggiuntivo, mentre non è stato sospeso l’art. 24 sull’eliminazione delle doppie imposizioni.

La Risposta dell’Ufficio

L’Agenzia, nel fornire la propria Risposta, ricorda in via preliminare come l’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 preveda che gli utili corrisposti a soggetti non residenti, con riferimento alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%.

L’Agenzia ricorda, poi, come la normativa interna debba raccordarsi con la normativa convenzionale.

Nel caso di specie, la norma convenzionale (art. 10) stabilisce, in sostanza, che i dividendi sono soggetti alla potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza del loro percettore, individuando specifiche aliquote agevolate applicabili.

L’Agenzia, in merito all’efficacia della Convenzione, richiama l’art. 30 del Trattato rubricato “Denuncia”. Il par. 1 stabilisce che:

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti.

In sostanza la denuncia, ancorché unilaterale, comporta la decadenza della Convenzione. Il periodo successivo del par. 1 prevede che:

Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare.

La norma, poi, regolamenta la tempistica della cessazione degli effetti che non ci interessa esaminare in questa sede.

L’Ufficio osserva che, ad oggi, né l’Italia né la Federazione russa hanno proceduto alla denuncia del Trattato che, pertanto, osserva l’Agenzia, “per il nostro Paese risulta efficace”.

Conseguentemente, sussistendone le condizioni il contribuente può applicare la ritenuta ridotta.

I riflessi della disapplicazione unilaterale

Dall’analisi condotta emerge che la Convenzione non solo deve trovare applicazione dal lato italiano, ma dovrebbe trovare applicazione anche dal lato russo atteso che non è intervenuta da parte di nessuno dei due Paesi contraenti la denuncia prevista dall’art. 30 del Trattato.

Sul punto, come osservato dallo stesso istante, l’art. 57 della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 e ratificata con Legge 12 febbraio 1974, n. 112 (di seguito ‘‘Convenzione di Vienna’’), prevede la possibilità di sospendere l’applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte:

  • conformemente alle disposizioni del trattato; o
  • in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

La Risposta fornita dall’Ufficio si pone in continuità con un Interpello non pubblicato ma citato dalla stampa specializzata avente ad oggetto sempre una distribuzione di dividendi sull’asse Italia-Federazione Russa (Interpello n. 956-1678/2024).

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