4° Contenuto riservato: Esoneri Covid-19 in agricoltura: le istruzioni operative in caso di annullamento

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28 GENNAIO 2026

L’INPS – con Messaggio del 26 gennaio 2026, n. 238 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito alcune istruzioni sulla gestione dei provvedimenti di annullamento degli esoneri Covid-19, che hanno interessato il settore agricoltura, concessi indebitamente.

Al riguardo, l’Istituto ha ricordato che i provvedimenti di annullamento vengono emessi nel caso sia stata rilevata l’assenza di uno o più requisiti legittimanti, ovvero:

  • il possesso della regolarità contributiva, accertata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • lo svolgimento dell’attività economica corrispondente ad uno dei codici ATECO previsti dalle norme agevolative;
  • il mancato superamento dei limiti individuali degli aiuti di Stato concedibili.

Relativamente agli importi dovuti a conseguenza del rigetto, l’INPS ha precisato che:

  • per ottenere il calcolo delle sanzioni ridotte al 50%, il contribuente deve eseguire il versamento entro 30 giorni dalla notifica utilizzando esclusivamente la codeline indicata nelle note di elaborazione (l’esatto ammontare dello sconto sanzionatorio sarà definito nelle successive fasi di regolarizzazione);
  • per le istanze di rateazione, il piano di ammortamento viene attualmente elaborato calcolando le sanzioni in misura piena. Saranno in seguito fornite specifiche istruzioni su come procedere al ricalcolo e al riconoscimento delle sanzioni agevolate sulla contribuzione recuperata a seguito dell’annullamento dell’esonero.

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