4° Contenuto riservato: Eventi malattia e flussi UniEmens: dal 2026 si cambia

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 13 OTTOBRE 2025

L’Inps, con il proprio Messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029 annuncia importanti novità per il 2026. Infatti, a decorrere dal periodo di competenza di Gennaio 2026 vengono previste nuove disposizioni operative nella modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

Le nuove procedure si sono rese necessaria al fine di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro. Ma di certo avranno anche un impatto nelle attività quotidiane degli addetti ai lavori.

Eventi malattia su calendario giornalieroA partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l’Istituto ha previsto, nei flussi di denuncia UniEmens:
la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico).
 Nella compilazione del flusso UniEmens, devono essere valorizzati:
la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento “MAL” con le consuete modalità;
l’elemento <DiffAccredito> indicando la “retribuzione persa” nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento “MAL”.
La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l’esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell’evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite seguenti informazioni:
giornate dal lunedì al venerdì: valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” con eccezione delle prime 3 giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni, le quali devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> = “0”;
giornate di sabato e domenica: valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = “0”, che nella compilazione del calendario giornaliero assume il significato di “giorno incluso nel periodo di durata dell’evento”, finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell’evento;
elemento <InfoAggEvento>: nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente) e la valorizzazione dell’attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o “PR” (per protocollo).
→ Lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato o all’ex IPOST: occorre inoltre compilare le apposite sezioni <FondoFS> ed <ExIPOST> di <Fondi Speciali> secondo le consuete modalità.

 Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (<TipoLavoratore> coincidente con “SB”, “SC”, “SG”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (<TipoLavoratore> coincidente con “ST”,”SZ”) continua a essere prevista la compilazione dell’evento “MAL” anche per gli eventi di durata inferiore a sette giorni e non deve essere compilato l’elemento <Settimana>, ma l’elemento <Giorno> (per tali lavoratori, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, con successivo messaggio saranno riepilogate le specifiche istruzioni relative alla valorizzazione dell’elemento <TipoCoperturaGiorn> per tutti gli eventi tutelati).

→ Pagamento diretto da parte dell’INPS dell’indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro non devono valorizzare l’evento nel flusso Uniemens.
Modifiche UniEmens. Compilazione della sezione <Differenze Accredito>La struttura della sezione <DifferenzeAccredito>, dalla competenza gennaio 2026:
è implementata con l’inserimento della sottosezione <InfoEvento>;
contenente due elementi: l’elemento <MotivoEvento> con l’attributo <TipoMotivoEvento> e l’elemento <DiffAccreditoEvento>.
La valorizzazione dell’elemento <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento>, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell’importo sull’elemento <DiffAccreditoEvento> associato.
In pratica
<MotivoEvento> valorizzato con il codice PUC o, ove non disponibile, con il protocollo attribuito dalla Struttura territoriale dell’INPS al certificato cartaceo o, in mancanza, con la data inizio malattia;
<TipoMotivoEvento> compilato con il valore “CM” (per PUC), “PR” (per protocollo) o “DT” (per Data inizio malattia);
<DiffAccreditoEvento> valorizzato con l’imponibile perso riferito al particolare motivo utilizzo.
Per lo stesso codice evento “MAL” saranno presenti:
– una sola sezione <DifferenzeAccredito>;
– tanti elementi <InfoEvento> corrispondenti ai motivi di utilizzo dichiarati negli elementi <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento> e, in <DiffAccreditoEvento>, l’imponibile perso riferito allo specifico motivo di utilizzo.

In <DiffAccredito> deve essere sempre indicata la somma complessiva dell’imponibile perso, ossia l’importo presente in <DiffAccredito> deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi <DiffAccreditoEvento>, corrispondenti agli specifici motivi di utilizzo.
Istruzioni operative. Nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipateDal periodo di competenza gennaio 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio sotto riportati presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib> (a valenza contributiva):
a) <CodiceCausale>: devono essere inseriti i seguenti codici relativi allo specifico evento:
Codice “0058” =  “Importo dell’indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro” (codice evento “MAL”);
Codice “E777” = “Differenze indennità malattia” (codice evento “MAL”).
b) <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico, o la data di inizio malattia o ilnumero di protocollo del certificato rilasciato dalla Struttura territoriale dell’Inps, se presente e comunicato dal lavoratore, se si tratta di certificato cartaceo.
c) <TipoIdentMotivoUtilizzo>: indicare il nuovo valore “PUC” o il valore “DATA”, che indica la data inizio malattia, o il valore “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS.
d) <AnnoMeseRif>: indicare l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEmens.
e)  <ImportoAnnoMeseRif>: deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. 
Casi particolari.
1) Più eventi (stesso codice causale e associati ciascuno a “motivo utilizzo”) nello stesso mese di riferimento:
esporre per ciascun evento identificato dal relativo “motivo utilizzo” un distinto elemento di  <InfoAggcausaliContrib> e in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicata la prestazione conguagliata riferita al particolare “motivo utilizzo”;
oppure per l’elemento <InfoAggcausaliContrib> devono essere riportati più elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale> per i diversi “motivo utilizzo” riferiti all’evento. In tale caso in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicata la prestazione conguagliata complessiva.
2) Malattia riferita al medesimo evento morboso, che sia coperta da più certificati (continuazione):
elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> è ricorsivo e devono essere esposti i diversi codici PUC o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data di inizio malattia o il “protocollo” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente);
nei casi eccezionali nei quali non è possibile distinguere la quota parte di importo associata a un PUC da quella associata a un altro, si inseriscono più PUC nello stesso elemento <InfoAggcausaliContrib>, ossia associati tutti a un solo importo. 
In casi di utilizzo di calendario differito, con riferimento all’esposizione dell’evento nel calendario giornaliero sul flusso Uniemens del mese di gennaio 2026 (calendario del mese di dicembre 2025) non si applicano le nuove regole, mentre devono essere applicate sul flusso UniEmens del mese di febbraio 2026 (calendario del mese di gennaio 2026).
3) Regolarizzazione di periodi successivi all’entrata in vigore delle nuove modalità di esposizione, è necessario procedere alla correzione del <CodiceEvento> e alla ritrasmissione dei flussi Uniemens dei mesi interessati (non più utilizzabile il codice causale di restituzione E775)
4) Codici “R806”, avente il significato di “Rec. contribuzione per indenn. Malattia IPSEMA”, e “R808”, avente il significato di “Recupero dei contributi assistenziali di malattia calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo”:  non sono oggetto di alcuna modifica espositiva.
Flussi di regolarizzazionePeriodi antecedenti al mese di gennaio 2026: per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.Disconoscimento malattia: qualora, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, se la prestazione risulta negata o ridotta (es: sanzioni per assenza alla visita medica di controllo), sull’importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l’importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili calcolate ai sensi della citata norma.

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