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17 GENNAIO 2025
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro 2024), della Legge 20 dicembre 2024, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160), nonché della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), con Circolare 15 gennaio 2025, n. 3, l’INPS
L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello del 15 gennaio 2025, n. 5 – ha precisato che può essere riconosciuta alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione, ex art. 51, comma 3-bis del TUIR, con la conseguenza che l’acquisto dei beni e servizi deve rispettare il limite di € 258,23 (elevato anche per il 2025 ad € 1.000 e ad € 2.000 per i lavoratori con figli a carico). Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto, ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973.
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