CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 4 MARZO 2026
IN BREVE
IMPOSIZIONE FISCALE
La versione definitiva del mod. 770/2026
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, prot. n. 72221
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72221 – ha pubblicato la versione definitiva del modello di dichiarazione 770 per il periodo d’imposta 2025 che i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica entro il 31 ottobre 2026.
I nuovi campi riguardano l’esposizione dei dati derivanti dall’applicazione in busta paga delle misure per la riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e alcune particolarità legate alla compilazione delle note.
L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi (dipendente”, “autonomo” e “capitale”), che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.
IMPOSIZIONE FISCALE
Pubblicato il nuovo modello 730/2026
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, prot. n. 71552
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 71552 – ha reso noto d’aver approvato il Modello 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025.
Al contempo, con il medesimo Provvedimento, sono state pubblicate anche le istruzioni per la compilazione, nonché i seguenti allegati:
- Allegato 1 – Bolla di consegna;
- Allegato 2 – Busta;
- Allegato 3 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
La scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre 2026 (salvo la possibilità di presentazioni intermedie a partire dal 15 giugno).
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Proroga degli incentivi occupazionali ex Decreto Coesione: pubblicata in GU la Legge n. 26/2026
Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. n. 200/2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Nel dettaglio:
- Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili);
- Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre 2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025);
- Bonus ZES – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: contributo economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori e nuovo codice ATECO “72.20.01”
INPS, Messaggio 26 febbraio 2026, n. 685
L’INPS – con Messaggio del 26 febbraio 2026, n. 685 – ha ricordato che l’art. 21, comma 3, “decreto Coesione” ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
L’Istituto, con Messaggio n. 685/2026, ha comunicato che il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.
INPS, PRESTAZIONI
Assegno di Inclusione: le novità del 2026
INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640
L’INPS – con Messaggio del 23 febbraio 2026, n. 640 – ha dettagliato le modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025(legge di Bilancio 2026) all’Assegno di Inclusione.
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala che non viene più previsto il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi.
Pertanto, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).
A seguito di tale presentazione, ferme restando le indicazioni contenute nel Messaggio n. 2052/2025, per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.
In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato.
La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le linee operative del MLPS per l’attuazione dei progetti di rilevanza nazionale 2025 con l’AI
MLPS, Comunicato 19 febbraio 2026
In data 19 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il primo documento “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – Raccolta di contributi a supporto dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio”.
Le linee operative forniscono indicazioni di dettaglio in merito alla disciplina applicabile alle diverse fasi di attuazione dei progetti finanziati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- avvio delle attività,
- monitoraggio e controlli,
- ammissibilità delle spese,
- erogazione del saldo,
- variazioni delle attività e del budget,
- obblighi di pubblicità e trasparenza.
Al riguardo, è opportuno utile ricordare che il MLPS – con Decreto direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024 – ha adottato l’Avviso 3/2024 per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale, riguardanti l’intelligenza artificiale: sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, vengono disciplinati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le quote del Decreto Flussi 2026 per il lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare
MLPS, Nota 9 febbraio 2026, prot. n. 589
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 18 febbraio 2026, prot. n. 589– ha ripartito territorialmente le quote per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare per l’annualità 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 che programma i flussi d’ingresso legale per il triennio 2026-2028.
Per il 2026 sono attribuite 13.600 quote complessive per il settore dell’assistenza familiare, distribuite territorialmente in base:
- all’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria;
- al numero di istanze presentate;
- alla proporzionalità tra richieste e disponibilità.
Le regioni con il maggior numero di quote assegnate risultano:
- Lombardia: 4.849 quote
- Emilia-Romagna: 2.022 quote
- Veneto: 1.541 quote
- Lazio: 825 quote
- Piemonte: 711 quote
- Toscana: 607 quote
- Sicilia: 526 quote
Trascorsi 50 giorni, se il MLPS dovesse accertare che sussistono quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo individuato dal Decreto flussi.
PARI OPPORTUNITÀ
Entro il 30 aprile 2026 la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025
MLPS, Comunicato Stampa 24 febbraio 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 febbraio 2026 – ha informato che dal 1° marzo 2026, sul portale “Servizi Lavoro” sarà disponibile, per la compilazione, il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.
La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.
La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal Decreto del 3 giugno 2024 , adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento.
Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, D.P.R. n. 520/1955.
Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, ex art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 198/2006.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il compito di verificare la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.
SICUREZZA SUL LAVORO
I primi chiarimenti operativi dell’INL sulla cd. patente a crediti
INL, Circolare 3 febbraio 2026, n. 8
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 23 febbraio 2026, n. 1– ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/2025 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, appalti e subappalti, patente a crediti, badge di cantiere e sistema sanzionatorio.
Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche incidono tanto sul meccanismo delle decurtazioni, con specifico riferimento al lavoro irregolare, quanto sul regime sanzionatorio in caso di assenza della patente o di punteggio insufficiente. L’innalzamento della soglia minima della sanzione amministrativa e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un determinato periodo confermano l’impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto.
Introdotto, inoltre, il cd. “badge di cantiere”, rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto.
La previsione di un codice univoco anticontraffazione e l’integrazione con strumenti digitali interoperabili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.
Altrettanto importanti, infine, le modifiche in materia di sorveglianza sanitaria e di obblighi del medico competente, tra cui l’esplicita previsione del computo delle visite nell’orario di lavoro — salvo quelle preassuntive — e l’introduzione di accertamenti in presenza di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per attività ad elevato rischio. Si tratta di interventi che rafforzano la dimensione preventiva del sistema, ponendo al centro la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
APPROFONDIMENTI
IMPOSIZIONE FISCALE
Le novità dell’Agenzia delle Entrate declinate nel nuovo modello 770/2026
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72221 – ha pubblicato la versione definitiva del modello di dichiarazione 770 per il periodo d’imposta 2025 che i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica entro il 31 ottobre 2026.
Obbligati a presentare la dichiarazione sono gli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025, ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i relativi versamenti, le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Non sono tenuti alla presentazione del modello 770 semplificato i sostituti di imposta, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
Di seguito le novità più rilevanti.
Sono state aggiornate le “note” per la compilazione dei quadri ST e SV del modello 770/2026, al fine di poter accogliere i versamenti delle ritenute e trattenute, relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta presenti nelle zone dei Campi Flegrei colpiti dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
Più specificatamente, per la compilazione del punto 10 “note” è stato introdotto un nuovo codice identificato dalla lettera “V” per indicare i versamenti delle ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Ricordiamo che, i versamenti “sospesi” potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro lo scorso 10 dicembre 2025.
Il quadro SX del modello contiene il nuovo rigo RX50 per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il quadro SX del modello 770/2026 che accoglie il riepilogo dei crediti e delle compensazioni, presenta le seguenti novità:
- al rigo SX1 colonna 7 deve essere indicato l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione mediante modello F24. Nella colonna 7 non è più presente il riferimento al codice tributo”1703″ relativo al credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti;
- il rigo SX50 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l’erogazione ai dipendenti della somma che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). In particolare:
a) alla colonna 2 deve essere esposto l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno 2025. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4.
b) nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito relativo alla somma riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno in corso e successivamente recuperata dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito a somme riconosciute e successivamente recuperate dal soggetto estinto.
c) in colonna 4 deve essere inserito l’ammontare del credito relativo alla somma riconosciuta e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse). Il credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a somme riconosciute e non recuperate da altri sostituti d’imposta.
d) alla colonna 6 si indica l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026.
e) in colonna 7 si indica il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 2 – colonna 6.
Il Quadro ST è relativo alle ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate; nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate. La prima sezione del quadro ST del modello 770/2026 accoglie:
- i dati relativi alle imposte sostitutive operate sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, e precisamente quelli versati con i seguenti codici tributo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E;
- i dati del versamento relativo al credito della somma “esente” ai dipendenti. I sostituti d’imposta che hanno riconosciuto in via automatica la predetta somma all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, recuperano tale l’ammontare in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio – con il codice tributo 1704 e 175E.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Il nuovo intervento dell’INPS sull’art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il decreto 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, Sud, coesione e PNRR 3 aprile 2025 ha definito:
- i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
Con riferimento al punto 1), sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
L’INPS – con Circolare del 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, decreto-legge n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025).
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
L’INPS – con Circolare del 28 novembre 2025, n. 148 – ha illustrato le modalità applicative del contributo mensile di € 500 riconosciuto ai giovani under 35 che avviano, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori considerati strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.
L’agevolazione spetta per un massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato annualmente in forma anticipata.
L’accesso alla misura richiede il possesso congiunto dei requisiti soggettivi di età inferiore a 35 anni e stato di disoccupazione alla data di avvio dell’impresa, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva e verificabile attraverso le banche dati occupazionali. Nel caso di imprese societarie, il beneficio può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti. L’attività imprenditoriale deve rientrare nei settori individuati dal decreto attuativo, originariamente riferiti alla classificazione ATECO 2007, ma aggiornati con apposita tabella di corrispondenza alla nuova classificazione ATECO 2025 allegata alla circolare.
La verifica dell’appartenenza dell’impresa a uno dei settori ammissibili è svolta dall’INPS in sede istruttoria.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, coincidente con la data di invio della Comunicazione Unica per l’inizio attività. Non sono accolte le istanze presentate contestualmente alla mera costituzione dell’impresa senza immediato avvio dell’attività economica: in tali casi, il termine decorre dalla successiva comunicazione di effettivo inizio attività. L’INPS effettua le verifiche di ammissibilità sui requisiti soggettivi e oggettivi, sulla correttezza della classificazione ATECO e, in sede di liquidazione annuale, sulla regolarità contributiva dell’impresa.
Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 1° dicembre 2025, n. 3633 – ha fornito ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli declinati nella Circolare n. 148/2025) in merito all’aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano, sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, comma 3, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
Nello specifico, l’Istituto ha comunicato che è disponibile sul sito istituzionale (www.inps.it) il servizio per la presentazione della domanda di accesso all’incentivo in argomento, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.
Ora l’INPS, con Messaggio n. 685/2026, ha comunicato che l’elenco dei codici ATECO (contenuti nel decreto attuativo MLPS e nella successiva Circolare INPS n. 149/2025) è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.
IMPOSIZIONE FISCALE
Come cambia il modello 730/2026: novità e conferme
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72296 – ha approvato il modello 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025.
Com’è noto, anche per il 2025 sono confermate le 3 aliquote IRPEF (23%, 35% e 43%) riformate nel 2024.
Tra le più importanti novità che interessano i Quadri RC e C, destinati ai redditi di lavoro dipendente, si segnalano:
- per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; invece, nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore ad € 20.000 ma non superiore ad € 40.000, spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- è confermato l’importo riconosciuto come trattamento integrativo in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato ad € 5.000 lordi;
- relativamente alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, spetta per un importo massimo di € 458,50 ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.208;
- per l’anno 2025, è prevista una tassazione sostitutiva delle mance per i dipendenti del settore turistico-alberghiero e di ricezione applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad € 75.000 nell’anno di imposta precedente;
- per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui;
- i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di € 15.000.
Relativamente alle detrazioni per carichi familiari, si ricorda che nel 2025 sono state abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili.
La detrazione per i figli a carico dal 2025 è riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata, ex art. 3, legge n. 104/1992.
Le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente.
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 16 marzo 2026 | Certificazione Unica | Trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell’ anno 2025 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Trasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline |
| Lunedì 16 marzo 2026 | Certificazione Unica | Consegna al percipiente della Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2025 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Consegna |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPS EX ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | IRPEF | Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 16 marzo 2026 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Venerdì 20 marzo 2026 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Mercoledì 25/03/2026 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
| Martedì 31/03/2026 | INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
| Martedì 31/03/2026 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Martedì 31/03/2026 | INPS | Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2025) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. | Aziende | INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica |
| Martedì 31/03/2026 | ENASARCO-FIRR | Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente | Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia | Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario |
| Martedì 31/03/2026 | Lavori Usuranti | Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2025) | Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti | Trasmissione telematica mod. LAV-US |
| Martedì 31/03/2026 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
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