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17 FEBBRAIO 2026
In data 10 febbraio 2026, il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri.
Al contempo, è stato approvato il regolamento relativo all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro.
Il nuovo elenco UE dei paesi di origine sicuri, si legge in una nota dell’Europarlamento, consentirà di accelerare l’esame delle domande di asilo presentate da cittadini di Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia.
In base alle nuove norme, spetterà al singolo richiedente dimostrare che tale disposizione non dovrebbe applicarsi nel suo caso, a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio.
Anche i paesi candidati all’adesione all’UE saranno considerati paesi di origine sicuri, salvo circostanze pertinenti, quali violenze indiscriminate nel contesto di un conflitto armato, un tasso di riconoscimento delle domande di asilo a livello UE superiore al 20% o sanzioni economiche dovute ad azioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali.
La Commissione europea monitorerà la situazione nei paesi inclusi nell’elenco e interverrà qualora le circostanze cambino. Potrà decidere temporaneamente che un paese non è più considerato sicuro o proporne la rimozione permanente dall’elenco. I paesi UE potranno inoltre designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE. La lista potrà essere ampliata attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro a un richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato paese, e quindi dichiarare la sua domanda di protezione a livello UE inammissibile. Per poterlo fare, una delle tre seguenti condizioni deve essere soddisfatta:
- l’esistenza di un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili;
- il fatto che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’UE dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva;
- l’esistenza di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’UE, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati.
Tali accordi conclusi dall’UE o dai suoi Stati membri con un paese terzo per applicare il concetto di paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata dalle persone interessate.
Inoltre, il ricorso contro una decisione di inammissibilità di una domanda di protezione non sospenderà automaticamente una decisione di rimpatrio.
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