4° Contenuto riservato: Importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento tributario del lavoro sportivo

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 6 OTTOBRE 2025

A più di due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di questioni di grande interesse per il settore sportivo, in particolare di quello dilettantistico. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 settembre 2025 la Risposta n. 14/2025 ad un’istanza di consulenza giuridica formulata da un ente pubblico e più precisamente dal CONI; che le questioni da chiarire erano spinose emerge dal fatto che l’istanza era stata presentata dal CONI sin dal 23 febbraio 2024, dunque più di un anno e mezzo fa. Vediamo in dettaglio alcune delle risposte di maggiore interesse.

Tra le questioni oggetto dei quesiti formulati dal CONI nell’istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate oggetto della Risposta n. 14/2025 del 30 settembre 2025 ci si sofferma sul trattamento tributario dei lavoratori sportivi autonomi e più precisamente delle due esenzioni ai fini fiscali previste per gli enti dilettantistici.

Franchigia da 15.000 euro: applicazione anche ai forfetari

In particolare, i chiarimenti forniti riguardano, rispettivamente, l’ambito di applicazione della franchigia di esenzione ai fini tributari di 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, prevista dall’articolo 36, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2021; e dell’altra agevolazione, questa volta prevista dal secondo periodo della medesima norma, applicabile sempre nell’area del dilettantismo che consiste nell’esenzione ai fini dell’IRAP di 85.000 euro per i compensi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative.

Con riferimento alla prima questione, la disposizione prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Come si può notare l’ambito di applicazione appare ricomprendere tutte le tipologie di compenso, a prescindere dalla categoria reddituale o dal regime fiscale utilizzato dal lavoratore. 

Tuttavia, finora l’Agenzia delle Entrate non si era mai pronunciata sul punto, con il rischio di un potenziale contenzioso ove il comportamento dei contribuenti, aderente al tenore letterale della norma, si rilevasse differente da quello applicato dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento.

Il caso più delicato riguarda la compatibilità dell’agevolazione per i contribuenti in regime forfetario ex Legge n. 190/2014, atteso che anche quest’ultimo è un regime di vantaggio, per quanto non si rinviene alcuna esclusione nella fattispecie normativa in materia di lavoro sportivo già citata.

Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità della franchigia di 15.000 euro in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo, e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e fornisce indicazioni operative sull’applicazione dell’agevolazione.

Ai fini IRPEF, l’imponibile per i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, va calcolato analiticamente ai sensi del successivo articolo 54e seguenti procedendo alla sommatoria di tutti gli elementi positivi di reddito, quindi sommare l’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro e procedere successivamente con la deduzione delle spese ammissibili.

Per i lavoratori autonomi in regime forfetario, nel determinare la base su cui applicare i coefficienti di redditività, occorre fare riferimento unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro.

Cause ostative al regime forfetario: rilevanza dei compensi sportivi 2023

Sempre per i lavoratori autonomi in regime forfetario molto importante l’altro chiarimento relativo alle cause ostative e più precisamente dell’attività svolta nell’anno precedente che impedisce l’accesso al regime agevolato.

In particolare, la questione più controversa era quella della rilevanza delle attività di lavoro sportive svolte nel periodo d’imposta 2023 oggetto di un trattamento tributario differente atteso che la nuova disciplina è entrata in vigore il 1° luglio 2023.

Per l’Agenzia delle Entrate non sono rilevanti per la causa ostativa in parola i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1 , lettera m), del TUIR, cioè quelli applicabili in vigenza della precedente disciplina, anche qualora i citati compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. 

Sono invece rilevanti i compensi di lavoro sportivo percepiti dal 1° luglio 2023 che originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina. Pare dunque che sia dirimente non già il momento nel quale il compenso viene percepito in applicazione del principio di cassa, bensì l’applicabilità della nuova disciplina del D.Lgs. n. 36/2021 . Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, assume rilevanza – come già rilevato – il fatto che i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina.

Va peraltro ricordato che, per l’applicazione dell’esenzione tributaria fino a 15.000 euro il lavoratore sportivo ha l’onere di rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Agevolazione IRAP da 85.000 euro: chiarimenti sull’ambito applicativo

Venendo invece all’agevolazione ai fini IRAP l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la norma non introduce una ”franchigia” da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000 euro. Pertanto, ove ciascun compenso sia di importo superiore a 85.000 euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.