4° Contenuto Riservato: Inammissibilità del concordato minore per mancanza del fondo spese preventivo

COMMENTO

DI GIOVANNA GRECO | 15 SETTEMBRE 2025Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che permette a debitori non fallibili e di contenute dimensioni, quali piccoli imprenditori, professionisti e imprese familiari, di ristrutturare i propri debiti e ottenere l’esdebitazione, continuando la propria attività.

Nessuna sanzione per assenza del fondo spese

A differenza del concordato preventivo, nel concordato minore non è prevista una sanzione di inammissibilità o improcedibilità per la mancata costituzione di un fondo spese preventivo. Tuttavia, l’assenza di un fondo spese adeguato può influenzare la valutazione di fattibilità e convenienza del piano da parte del giudice, sia in fase di ammissione che di omologazione del piano stesso.

È quanto messo in evidenza dalla Suprema Corte, con sentenza n. 17721 depositata il 30 giugno 2025: il giudice, nel caso in cui sia stato nominato un commissario giudiziale in sostituzione dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l’inosservanza del termine assegnato anche se qualificato come perentorio dal giudice) integri una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche attraverso tale condotta, l’eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 14/2019.

Non è obbligatorio costituire un fondo spese fin dall’inizio nel concordato minore, il giudice può richiederlo durante la procedura se lo ritiene necessario per la sua corretta gestione

Aspetto processuale

Sotto un profilo processuale, i giudici evidenziano come nel concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019  – al pari del concordato preventivo ex R.D. n. 267/1942 e delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 (Cass. n. 30529/2024) – sono ricorribili per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. solo i provvedimenti che, decidendo su diritti soggettivi nel contraddittorio delle parti, affermano o negano l’omologabilità e non anche quelli che, in ogni fase della procedura, si limitano a rilevarne l’inammissibilità o improcedibilità.

In buona sostanza si tratta di comprendere se, nel concordato minore, ove sia stato nominato il commissario giudiziale, il giudice possa imporre il deposito di un fondo spese di procedura e se, in caso positivo, all’inottemperanza debba seguire l’improcedibilità o un arresto della procedura.

Gli artt. 106, comma 2, e 47, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 14/2019 prevedono, nel concordato preventivo, che il mancato deposito del fondo spese entro il termine perentorio stabilito dal tribunale determini la revoca del decreto di apertura.

L’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, d’altra parte, stabilisce che, ove non diversamente disposto, si applica, “nei limiti di compatibilità”, al concordato minore anche la disciplina della procedura maggiore.

In sintesi la Cassazione approfondisce, quindi, in merito alle differenze per struttura e disciplina tra le due procedure, nonché sui presupposti di nomina e sui poteri del commissario (che nella procedura minore può essere nominato solo nei casi di cui all’art. 78, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019).

La diversità di funzioni e compiti di tale organo esclude che debba essere necessariamente trasfusa nel concordato minore l’intera disciplina della procedura maggiore, stante la maggiore semplicità della procedura minore. Pertanto, ferma la possibilità di disporre la costituzione di un fondo spese anche nel concordato minore, l’assenza di regolamentazione dell’ipotesi del mancato deposito delle somme contemplata e sanzionata per il concordato preventivo nell’art. 106 del D.Lgs. n. 14/2019 non correttamente risolvibile con la tecnica del rinvio ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, ma è conseguenza di una precisa scelta del legislatore: da un lato, non includere, tra i dettagliati contenuti del decreto di apertura della procedura di concordato minore, l’imposizione di un termine perentorio per il deposito di un fondo spese; dall’altro, non annoverare, tra le plurime e variegate ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, il mancato deposito di un fondo spese per lo svolgimento della procedura.

Per la Suprema Corte, pur non essendo prevista l’inammissibilità o l’improcedibilità, il mancato deposito di un fondo spese non è privo di conseguenze per il concordato minore.

L’art. 76, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 14/2019 impone all’OCC di fornire l’indicazione presumibile dei costi della procedura nella relazione particolareggiata e, in sede di valutazione della ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 78, comma 1, il giudice può sindacare la congruità della somma anzidetta, in relazione alle risorse del debitore e alle concrete previsioni del piano.

In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell’attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, CCII, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero inosservanza del termine assegnato e pur se qualificato come perentorio dal giudice) integri in sé una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. e), CCII.

Il profilo delle spese necessarie per lo svolgimento della procedura, inoltre, rientra a pieno titolo nella valutazione di fattibilità del giudice ai fini dell’omologazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 14/2019, dovendosi valutare la concreta e prevedibile capacità del debitore di pagare le spese della procedura funzionali alla completa esecuzione del piano, tenuto conto dell’attivo disponibile. Anche in fase di esecuzione, quando il piano risulta per tale ragione inattuabile, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019, il giudice può revocare l’incarico.

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