SCHEDA PRATICA
DI BARBARA GARBELLI | 18 GIUGNO 2025
Il tema delle assunzioni agevolate è in costante evoluzione: la pubblicazione del recente Decreto Coesione, oltre a recenti decreti interministeriali e documenti di prassi, mantengono alta l’attenzione sul tema.
Nel presente approfondimento presentiamo uno schema di sintesi delle agevolazioni alle assunzioni, a carattere temporaneo, ad oggi disponibili.
Fonti ufficiali
D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; L. n. 162/2021; D.Lgs. n. 216/2023; Legge di Bilancio 2024; D.L. n. 60/2024convertito in L. n. 95/2024
Agevolazioni alle assunzioni a carattere temporaneo: schema introduttivo
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO | NOVITÀ 2025? | MISURA A CARATTERE STRUTTURALE? | MISURA OPERATIVA? |
Nuova Decontribuzione SUD | Legge n. 207/2024, art. 1, commi 404-426 | SI | NO | SICircolare INPS n. 32/2024 |
Esonero contributivo certificazione parità di genere | Legge n. 162/2021, art. 5, comma 2 | NO | NO | NOSospese le richieste dal 1° maggio 25 |
Super deduzione 120%-130% | D.Lgs. n. 216/2023, art. 4 | NO | NO | SI |
Esonero contributivo donne vittime di violenza | Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 191-193 | NO | NO | SIMessaggio INPS n. 2239/2024 |
Bonus Giovani under 35 | D.L. n. 60/2024, art. 22 | NO | NO | SICircolare INPS n. 90/2025 |
Bonus giovani under 35per imprese innovative e sostenibili costituite da giovani under35 | D.L. n. 60/2024, art. 21 | NO | NO | NOOperativa dal 1° settembre 2024 |
Bonus donne | D.L. n. 60/2024, art. 23 | NO | NO | SICircolare INPS n. 91/2025 |
Bonus ZES | D.L. n. 60/2024, art. 24 | NO | NO | NOOperativa dal 1° settembre 2024 |
Le caratteristiche principali delle agevolazioni a carattere temporaneo per l’anno 2025
Si propone uno schema delle singole misure identificando i soggetti interessati, i soggetti ammessi, le condizioni di applicabilità e i casi di cumulabilità ed esclusione.
Nuova Decontribuzione SUD PMI
DECONTRIBUZIONE SUD PMI | |
Misura dell’esonero e relativa durata | Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero e modulato come segue: per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;E’ stato specificato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese, l’esonero spetta entro il limite mensile di 145 euro, senza alcuna riduzione in relazione al numero di giorni lavorati.per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. |
Datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, CON SEDE IN Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In esito al tavolo tecnico di confronto che si è svolto in data 13 febbraio 2025 tra il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e l’INPS è stato confermato che possono accedere al beneficio contributivo sia le imprese del settore finanziario ed assicurativo che gli studi professionali. Datori di lavoro privati che non rientrano nella categoria delle micro, piccole imprese e medie impreseNel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. |
Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione degli apprendisti. |
Rapporti di lavoro incentivati | L’esonero non si applica:ai rapporti di apprendistato;agli enti pubblici economici;agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;alle aziende speciali costituite anche in consorzio;ai consorzi di bonifica;ai consorzi industriali;agli enti morali;agli enti ecclesiastici. |
Cumulabilità con altri incentivi | L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. |
Modalità di fruizione | L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.(Esclusi dall’ambito di applicazione della misura i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio – Circolare INPS n. 32/2025 del 30 gennaio 2025). |
Esonero contributivo certificazione parità di genere
Esonero contributivo aziende titolari di certificazione della parità di genere (art. 5, comma 2, della L. 5 novembre 2021, n. 162) | |
Misura dell’esonero | 1% dei contributi previdenziali a carico azienda, con un limite massimo di 50.000 euro per anno |
Durata | Dalla data di acquisizione della certificazione per un periodo max di 36 mesi |
Rapporti di lavoro incentivati | Tutti i rapporti di lavoro |
Datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) |
Esclusioni | Pubblica amministrazioneLavoro domestico |
Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori occupati dall’impresa nell’anno di riferimento |
Condizioni di accesso | Essere titolari di certificazione di parità di genere |
Periodo di validità | A decorrere dall’anno 2022, in funzione dei fondi messi a disposizione dal Governo |
Cumulabilità con altri incentivi | Sì, ad esclusione dei casi in cui è espressamente esclusa la possibilità di cumulo (es. esonero under 30) |
Modalità di fruizione | In base alle disposizioni di prassi fornite con messaggio n. 4614, l’Inps fornisce le istruzioni per presentare la domanda di esonero, attivabile mediante la compilazione del modulo online “Sgravio par_gen_2023”.L’invio delle richieste dovrà avvenire attraverso il portale delle agevolazioni (ex Diresco), entro e non oltre il 30 aprile 2024 |
Leggi anche la Circolare monografica Esonero contributivo parità di genere: le domande entro il 30 aprile 2024
Super deduzione 120%-130%
Super deduzione 120%-130% (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) | |
Misura dell’esonero | Deduzione del costo del lavoro pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato. L’esonero sale al 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”:persone con disabilità;giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30);donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’ADI;minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare |
Durata | La Legge di Bilancio 2025 ne ha disposto la validità fino al 31 dicembre 2027 |
Rapporti di lavoro incentivati | Contratto a tempo indeterminatoTrasformazione da contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminatoApprendistato |
Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni |
Esclusioni | L’agevolazione non spetta alle società e agli enti:in liquidazione ordinaria;assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento);assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa) |
Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato per cui si registra un incremento occupazionale |
Condizioni di accesso | Assolvere all’obbligo di incremento occupazionale |
Periodo di validità | Per il solo anno di imposta 2024 |
Cumulabilità con altri incentivi | Sì, con gli incentivi introdotti dal DL Coesione e con tutti gli incentivi che permettono la cumulabilità con incentivi di natura economica |
Modalità di fruizione | Applicando un aumento del 20% (o del 30% in caso di assunzione di soggetti svantaggiati) al costo del lavoro registrato alla fine del periodo di imposta, da cui deriva il calcolo dell’aliquota di imposta |
Leggi anche la Circolare monografica Assunzioni a tempo indeterminato 2024: come funziona la deduzione del costo al 120% o al 130%
Esonero contributivo donne vittime di violenza
Assunzione donne vittime di violenza (Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 191-193) | |
Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato su base mensile |
Durata | 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato,18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine,24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro incentivati | Assunzione a tempo determinatoAssunzione in somministrazione a tempo determinatoAssunzione a tempo indeterminatoTrasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato |
Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privato |
Esclusioni | Rapporti di lavoro domestico |
Lavoratori destinatari della misura | Donne prive di impiego, vittime di violenza e percettrici del reddito di libertà |
Condizioni di accesso | Essere donna titolare di reddito di libertà |
Periodo di validità | 2024-2026 |
Cumulabilità con altri incentivi | Sì, entro il limite della contribuzione sgravabile |
Modalità di fruizione | Domanda mediante procedura ex Diresco, codice ERLI in Uniemens |
Leggi anche la Circolare monografica Incentivo occupazionale per le donne vittime di violenza: il modulo di richiesta
Bonus giovani under 35
Bonus giovani under 35 (art. 22, D.L. n. 60/2024) | |
Misura e durata | 100% dei contributi c/datore di lavoro per max 24 mesi nel limite mensile di:500 euro per la generalità dei datori;650 euro per i lavoratori occupati nelle sedi operative site in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e SiciliaValido per le assunzioni intercorse dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025In base ai contenuti del Decreto Ministeriale, la misura è pari aDA SETTEMBRE 2024, NELLA MISURA DI 500 EURO MENSILI;DAL 31 GENNAIO 2025, NELLA MISURA DI 650 EURO MENSILI. |
Soggetti interessati | Giovani under 35, che non hanno mai avuto un impiego a t. indeterminato.La misura spetta anche in caso di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.Tutti i datori di lavoro privato esclusi: settore domestico, apprendisti, giovani dirigenti |
Incremento occupazionale | No |
Cumulabilità / Esclusioni | Sì, solo con la super deduzione 120%-130%ESCLUSIONI/REVOCHE datori di lavoro che: nei 6 mesi precedenti l’assunzione hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva; nei 6 mesi successivi hanno licenziato per GMO lo stesso lavoratore o un lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva |
Modalità di fruizione | Le istruzioni sono state fornite dalla circolare INPS n. 90/2025 |
Leggi anche la Circolare monografica, Al via il nuovo bonus Giovani previsto dal Decreto Coesione
Bonus giovani under 35 per imprese innovative e sostenibili costituite da giovani under 35
Art. 21 – Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica |
Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto successivamente previsto dalla normativa ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.Le imprese avviate dai soggetti sopra definiti possono richiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato lo scorso 15 maggio 2025, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa. |
Bonus donne
Bonus donne (art. 23, D.L. n. 60/2024) | |
Misura e durata | 100% dei contributi c/datore di lavoro per max 24 mesi nel limite mensile di:500 euro per la generalità dei datori;650 euro per i lavoratori occupati nelle sedi operative site in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e SiciliaIn base ai contenuti del Decreto Ministeriale, la misura è pari a:DA SETTEMBRE 2024 PER DONNE DI QUALSIASI ETA’ PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO:da almeno 24 mesi;da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.DAL 31 GENNAIO 2025 PER LE DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI E RESIDENTI IN AREA ZES |
Soggetti interessati | Donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno:6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES);24 mesi, per tutte le restanti aree del territorio italianoDonne occupate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna pari o superiore al 25% |
Rapporti di lavoro incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025Tutti i datori di lavoro privato esclusi: settore domestico |
Incremento occupazionale | Sì |
Cumulabilità / Esclusioni | Sì, solo con la super deduzione 120%-130% |
Modalità di fruizione | Le istruzioni sono state fornite dalla circolare INPS n. 91/2025 |
Leggi anche la Circolare monografica Al via il nuovo bonus Donne previsto dal Decreto Coesione
Bonus ZES
Bonus ZES (art. 24, D.L. n. 60/2024) | |
Misura e durata | 100% dei contributi c/datore di lavoro nel limite mensile di euro 650, per max 24 mesi |
Soggetti interessati | Lavoratori over 35.Disoccupati da almeno 24 mesi.La misura spetta anche ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero |
Rapporti di lavoro incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.Tutti i datori di lavoro privato che: assumono un lavoratore nelle regioni dell’area ZES alla data di assunzione, hanno in forza non oltre 10 dipendenti.Esclusi: settore domestico e dirigenti |
Incremento occupazionale | Sì |
Cumulabilità / Esclusioni | Sì, solo con la super deduzione 120%-130%.ESCLUSIONI/REVOCHE datori di lavoro che: nei 6 mesi precedenti l’assunzione hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva; nei 6 mesi successivi hanno licenziato per GMO lo stesso lavoratore o un lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva |
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.