4° Contenuto riservato: Infortunio del lavoratore e responsabilità datoriale

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9 APRILE 2025

La Cassazione – con sentenza n. 9083/2025 – ha stabilito che chi ha la custodia di un immobile è responsabile dei danni che da esso derivano, anche in assenza di colpa, salvo che provi il caso fortuito.

Nel dettaglio, la Suprema Corte è intervenuta nel caso della morte di un lavoratore precipitato da un lucernaio non sicuro, mentre si trovava sul tetto dello stabilimento (il custode della società incaricata della manutenzione era consapevole del pericolo, ma non lo aveva segnalato né eliminato), affermando che la responsabilità ex art. 2051 c.c. scatta ogniqualvolta il soggetto abbia un potere effettivo di controllo sulla cosa e, in tali casi, è tenuto a rispondere dei danni, anche se il bene non è di sua proprietà.

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