4° Contenuto riservato: Nuovi indicatori ISEE 2026: l’Inps detta le prime indicazioni

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 13 GENNAIO 2026

L’articolo 1, comma 208 , della legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione e applicabile esclusivamente ad alcune delle prestazioni a sostegno al reddito.

Con il proprio Messaggio del 12 gennaio 2026, n. 102, l’Inps illustra la nuova disposizione introdotta e fornisce le relative indicazioni operative e amministrative.

Successivamente alla approvazione, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, del nuovo modello tipo della DSU e dell’attestazione ISEE, l’Istituto provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, dandone comunicazione con successivo messaggio.

Novità ISEE 2026La nuova disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2026, in attesa della modifica del “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” – DPCM  5 dicembre 2013, n. 159. 
L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE), di seguito ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:
assegno di inclusione (ADI)
supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
bonus nuovi nati. 
ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusionePer il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione la legge di Bilancio 2026 modifica in modo più favorevole la franchigia prevista,  riducendo il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare. 
In particolare, nel calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione: 
la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE è fissata a 91.500 euro con maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
 
Né fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro.

le maggiorazioni della scala di equivalenza  per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori: 
0,10 in caso di nuclei familiari con due figli;
0,25 in caso di nuclei familiari con tre figli;
0,40 in caso di nuclei familiari con quattro figli;
0,55 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli.
 
L’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle prestazioni sopra elencate rimanendo invariate per le altre prestazioni.
Indicazioni transitorie in attesa dell’approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioniA seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio, in attesa dei necessari provvedimenti amministrativi, l’Inps ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. 
In particolare, risultano modificati:
il quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale
il Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare anche il valore “2”.
Calcolo del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Definizione delle domande di prestazioniIn merito alla definizione delle domande: 
a seguito delle attività di modifica delle procedure per calcolare l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
visto che l’ISEE risulta più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025; 
le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento all’ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. 
Pertanto, l’Istituto:
calcolerà in automatico l’ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
procederà a completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza;
ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all’ISEE 2026, per le quali l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione determina un importo più favorevole;
successivamente sarà consultabile il nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. 
L’importo mensile AUU spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi:

  • Inps, Messaggio 12 gennaio 2026, n. 102
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 208
  • D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
  • D.L.  4 maggio 2023, n. 48, art. 1, comma 1, e art. 12
  • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, art. 1
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 355
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 206

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