COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 18 DICEMBRE 2025
Con la Risposta a interpello n. 309, dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo relativo alla prestazione di progettazione di un centro di ricerca destinato ad attività di ricerca, didattica e formazione, può fruire dell’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto un immobile destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso, a condizione che l’attività didattica sia effettiva e non marginale rispetto ad altre attività come ad esempio la ricerca.
Il dubbio posto all’Agenzia delle Entrate
Un ente di ricerca nel porre una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiede di conoscere il trattamento IVA applicabile alla fattispecie riguardante la costruzione di un nuovo fabbricato da parte del proprio centro di ricerca.
L’ente istante, in particolare, chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dei nn. 127-quinquies) e 127-septies), contenuti nella parte terza della Tabella A, allegata al DP.R. n. 633/1972, c.d. Decreto “IVA”, i quali prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento alla cessione e realizzazione di alcuni edifici individuati dalla normativa di riferimento.
Più nel dettaglio l’ente istante chiede di conoscere se alla realizzazione e progettazione del suddetto edificio, destinato all’attività di ricerca e a quella didattica e di formazione, possa rendersi applicabile la predetta aliquota agevolata del 10 per cento previsto per i c.d. “edifici scolastici”.
La normativa di riferimento
I nn. 127-quinquies) e 127-septies), parte III, della Tabella allegata al Decreto IVA prevedono l’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento, rispettivamente, alle cessioni, tra l’altro, “(…); degli edifici di cui all’art. 1, della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13, della Legge 2 luglio 1949, n. 408, (…)” e alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.
L’art. 1, della Legge n. 659/1961, prevede che:
Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.
Trattasi di edifici quali gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.
La tesi delle Entrate
Osservano i tecnici delle Entrate che, con riferimento all’identificazione degli edifici assimilati alle case di abitazione di cui all’art. 13, della Legge n. 408/1949 , vi rientrano quelli previsti dal richiamato art. 1, della Legge n. 659/1961 e indicati dall’art. 2, comma 2, del R.D.L. 21 giugno 1938 n. 1094, convertito nella Legge 5 gennaio 1939, n. 35 (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili); la locuzione “e simili” contenuta nella disposizione rende l’indicazione non tassativa (cfr. circolare del 2 marzo 1994, n. 1/E).
Osserva l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 1/E del 1994, è stato precisato che:
- per quanto attiene all’identificazione dei suindicati edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso era stato indicato, con un precedente documento (circolare n. 14 del 17 aprile 1981 Ministero delle Finanze), che erano stati compresi nella categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nell’art. 2, del citato R.D.L. n. 1094/1938, ma aventi analoghe finalità e comunque destinati a ospitare collettività;
- nella stessa circolare n. 1/E/1994, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di riconsiderare l’originario orientamento, riconoscendo che “il beneficio fiscale si rende applicabile anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza; l’esercizio di attività finalizzate al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione.
Da come illustrato il quesito da parte dell’ente istante, osserva l’Agenzia delle Entrate, l’edificio in argomento sarà destinato all’attività di ricerca e a quella didattica e di formazione.
In particolare dalle indicazioni fornite dall’ente istante è precisato che il centro di ricerca svolgerà una significativa attività didattica-formativa in collaborazione con le Università, oltre che le scuole del territorio e le organizzazioni professionali agricole, in linea con quanto previsto dallo Statuto dello stesso ente istante.
La nuova struttura del centro di ricerca dalla documentazione allegata all’istanza, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, curerà lo svolgimento, in maniera permanente per l’intero periodo annuale in parallelo all’attività di ricerca, della formazione dei dottorandi, la preparazione di tesi di laurea magistrale e la formazione dei tirocinanti sulla base di apposite convenzioni con numerose Università italiane e ospiterà titolari di borse di studio e stagisti provenienti da Paesi sia europei sia extraeuropei oggetto di specifica attività formativa.
Mentre l’attività didattica verso le scuole e il mondo agricolo impegnerà la nuova struttura per almeno 20 giornate annue.
In conclusione Agenzia delle Entrate, qualora l’edificio sia destinato al perseguimento di “finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili” ovvero, nel caso di specie, qualora sia in concreto utilizzato per svolgere attività didattica e che tale attività didattica non risulti marginale rispetto all’attività di ricerca effettuata nel medesimo edificio, la cui verifica implica, peraltro, valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello, ritiene che il costruendo immobile possa essere ricondotto agli immobili assimilatialle case di abitazione non di lusso, di cui al combinato disposto dell’art. 1, della Legge n. 659/1961 e dell’art. 13, della Legge n. 408/1949, secondo i chiarimenti di prassi sopra richiamati.
Conseguentemente, conclude l’Agenzia delle Entrate, le prestazioni oggetto del contratto di appalto relative alla costruzione del predetto edificio potranno essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, ai sensi dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto “IVA”.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 dicembre 2025, n. 309.
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