4° Contenuto riservato: Contribuzione Agenti: versamento a Fondazione Enasarco

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 15 LUGLIO 2025


Gli agenti e rappresentanti di commercio hanno l’obbligo di adempiere al versamento dei contributi previdenziali presso:
– l’Enasarco ai fini del raggiungimento della pensione integrativa;
– l’INPS ai fini del raggiungimento della pensione base.

Iscrizione alla Fondazione Enasarco

Chi esercita l’attività di agente e rappresentante deve essere iscritto dalle ditte mandanti alla Fondazione Enasarco entro 30 giorni dall’inizio del rapporto.

In particolare, l’obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Nel caso di società operanti in forma di società di persone:

  • se si tratta di società in nome collettivo, si iscrivono tutti i soci;
  • se, invece, si tratta di società in accomandita semplice, si iscrivono i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314, comma 2, c.c.)

L’iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

All’atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all’agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.

Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione.

Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia

Agenti stranieri

L’obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie.

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia.

E’ prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti che, pur non essendo soggetti all’iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all’estero per ditta straniera, ne facciano richiesta. 

Come avviene l’iscrizione

L’iscrizione può essere effettuata:

  • utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito inEnasarco;
  • scaricando dal sito l’apposita modulistica, che deve essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Per l’iscrizione sono stati predisposti i seguenti moduli:

  • Mod. 501/2013 per l’iscrizione di agenti che operano individualmente;
  • Mod. 502/2013 per l’iscrizione di agenti che operano in società di persone;
  • Mod. 503/2013 per l’iscrizione di agenti che operano in società di capitali.

Nella compilazione dei modelli la ditta preponente deve sempre specificare:

  • il codice fiscale della ditta e dell’agente;
  • i dati anagrafici;
  • la data di conferimento del mandato;
  • l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
  • il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione;
  • nel caso di agenti che operano in società, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della stessa e le quote di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabile. 

Aliquote contributive

Di seguito si riportano le aliquote contributive degli ultimi anni: 

Anno DecorrenzaAliquota ContributivaAliquota PrevidenzialeAliquota Solidarietà
201615,10%13,10%2,00%
201715,55%13,30%2,25%
201816,00%13,50%2,50%
201916,50%13,75%2,75%
Dal 202017,00%14,00%3,00%

Sono anche previsti massimali e minimali.

Per il 2025 si applicano i seguenti importi:

Tipologia di agenteMassimaliMinimali
monomandatario45.085,00 euro (contributo pari a 7.664,45 euro)1.011,00 euro
plurimandatario30.057,00 euro (contributo pari a 5.109,69 euro)507,00 euro

Il massimale provigionale annuo non è frazionabile.

Nel caso di rappresentanti che operano in forma societaria che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo dovuto è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale, in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.

Nel caso l’attività sia svolta da società di capitali quindi, il contributo da versare al fondo di assistenza sociale della fondazione Enasarco, in sostituzione dei contributi previdenziali, a totale carico della casa mandante segue le seguenti variazioni:

Importi provvigionali annuiAliquota
Fino a euro 13.000.000,004,00%
Da euro 13.000.000,01
a euro 20.000.000,00
2,00%
Da euro 20.000.000,01
a euro 26.000.000,00
1,00%
Oltre euro 26.000.000,010,50%

Le percentuali regressive indicate nella tabella di cui sopra vanno applicate sugli scaglioni delle provvigioni annue fatturate dalla società/agente, anche se non sono ancora pagate.

Non va osservato alcun massimale o minimale annuo di provvigioni.

I principi della disciplina Enasarco sui minimali di contribuzione prevedono:

  • principio di produttività per il quale il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno. Se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni andranno corrisposte anche le quote trimestrali di minimale riferite ai trimestri nei quali il rapporto è stato improduttivo;
  • principio di frazionabilità per il quale in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo il principio di produttività. Per le società di persone (S.n.c. o S.a.s.), in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, l’importo minimo del contributo va ridotto alla metà per ciascuno di essi, indipendentemente dalle quote di ripartizione tra i soci della società. Il massimale annuo non è frazionabile. 

Indennità di scioglimento del rapporto (FIRR)

Nel caso di scioglimento del rapporto, agli agenti e rappresentanti spetta la corresponsione di una indennità di scioglimento a carico dell’azienda preponente.

L’indennità è conteggiata in base all’intero ammontare delle provvigioni maturate e liquidate nell’anno solare precedente, e sulle somme espressamente corrisposte a titolo di concorso spese.

Le aliquote applicate variano a seconda che si tratti di agente monomandatario e plurimandatario e sono le seguenti: 

Tipologia di agenteScaglioniAliquote
monomandatarioFino a euro 12.400,004%
Da euro 12.400,01 a euro 18.600,002%
Oltre euro 18.600,001%
plurimandatarioFino a euro 6.200,004%
Da euro 6.200,01 a euro 9.300,002%
Oltre euro 9.300,001%

Modalità di versamento

Il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti:

1° trimestre – 20 Maggio

2° trimestre – 20 Agosto

3° trimestre – 20 Novembre

4° trimestre – 20 Febbraio dell’anno successivo.

fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

Il versamento del FIRR deve essere effettuato presso le casse del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto), gestito dall’Enasarco, entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando esclusivamente il sistema online.

L’obbligo cessa all’atto della risoluzione del contratto.

Il FIRR viene liquidato all’agente con contratto a tempo indeterminato nel momento dello scioglimento del rapporto di agenzia e viene inviata dalla ditta mandante all’Enasarco una dichiarazione sull’apposito modello. L’agente o rappresentante ha, comunque la facoltà di richiedere direttamente la liquidazione del FIRR allegando alla domanda l’autocertificazione con atto notorio nella quale viene attestata la cessazione del rapporto di agenzia.

Il FIRR, in presenza di società di persone, viene liquidato direttamente alla società di agenzia e non ai singoli soci. Sarà compito della società ripartire fra i suoi componenti le somme percepite.

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto di seguito pubblicato.