4° Contenuto riservato: L’amministratore condominiale che conferisce incarico professionale è assimilato al committente

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23 MAGGIO 2025

La Cassazione – con sentenza del 14 maggio 2025, n. 18169 – è intervenuta sulla responsabilità penale e civile in capo all’amministratore di condominio per la morte di un lavoratore autonomo (incaricato informalmente di ispezionare una grondaia), affermando che, anche in assenza di una specifica delibera assembleare, l’amministratore che conferisce un incarico operativo assume la posizione di committente, con conseguente obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del prestatore e di valutare i rischi connessi all’attività da svolgere, ex art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, l’amministratore/committente è soggetto agli obblighi prevenzionistici previsti dalla normativa antinfortunistica e può rispondere, in caso di inadempimento, dell’evento lesivo.

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