PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 13 LUGLIO 2026
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori c.d. di prima assunzione sono soggetti all’automatica iscrizione alle forme di previdenza complementare, salvo esplicito recesso da esprimere e comunicare entro 60 giorni dalla prima assunzione.
In tale contesto assume rilievo il caso in cui, per le aziende obbligate, il Tfr debba essere destinato al Fondo di Tesoreria Inps.
L’Istituto, con il proprio Messaggio 10 luglio 2026, n. 2352 fornisce le indicazioni operative al fine di assolvere correttamente all’obbligo contributivo.
| INPS, Messaggio 10 luglio 2206, n. 2352 | |
| Norma | Art. 8– D.Lgs n. 252/2005 modificato dall’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025: introduzione dal 1° luglio 2026, di un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026. Tali lavoratori: entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica; e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Inoltre, in caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. In ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di 60 giorni è previsto che l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione. |
| Indicazioni Covip | Direttiva Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del 19 giugno 2026: qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120c.c., il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del Codice civile, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della Legge n. 296/2006, come modificata dalla Legge n. 199/2025. Pertanto nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore; non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturato; potendo le stesse essere imputate – all’esito della scelta – alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti. |
| Modalità operative | Lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 e istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR al Fondo Tesoreria INPS: le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva; entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive; qualora le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre tale termine – ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta – la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione. Per i lavoratori non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, qualora il lavoratore dichiari di non avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile e, ove ne ricorrono i presupposti, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204
- INPS, Messaggio 10 luglio 2206, n. 2352
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