4° Contenuto riservato: Lavoratori malati oncologici: le tutele diventano legge

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 28 LUGLIO 2025


Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 ed in vigore dal  9 agosto 2025, il legislatore introduce un sistema organico e strutturato di tutele in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare.

L’intervento normativo stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro mediante un periodo di congedo straordinario, l’accesso prioritario al lavoro agile, e introduce ulteriori permessi retribuiti per visite mediche, cure e controlli.

Sono previste specifiche misure di sostegno anche per i genitori lavoratori con figli minorenni affetti da analoghe patologie. Inoltre, la legge istituisce un fondo per premi di laurea e prevede un rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica INPS per la gestione delle nuove misure.

Art. 1 (Conservazione del posto di lavoro)Introduzione di un diritto a un congedo massimo di 24 mesi, anche frazionabile in capo ai dipendenti affetti da:malattie oncologiche;malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità ≥ 74%.Durante il congedo sono previsti:conservazione del posto,assenza di retribuzione,divieto di svolgere attività lavorativa,compatibilità con altri benefici economici o giuridici.Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata (con o senza retribuzione).Effetti giuridici:il periodo non rileva per anzianità di servizio né ai fini previdenziali;possibilità di riscatto volontario (contributi volontari).Clausola di miglior favore: prevalgono le previsioni più favorevoli di contratti collettivi o norme di settore.Previsione innovativa di diritto soggettivo pieno con possibilità di reintegro al termine anche in assenza di retribuzione.Per lavoratori autonomi continuativi (es. collaboratori ex art. 14 , Legge n. 81/2017), sospensione dell’attività fino a 300 giorni/anno.Alla scadenza del congedo, accesso prioritario al lavoro agile se compatibile con le mansioni (ai sensi del Capo II, Legge n. 81/2017 ).
Art. 2 (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)Introduzione di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per i lavoratori affetti da:malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce,malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità ≥ 74%.Permessi fruibili solo previa prescrizione medica (MMG o specialista accreditato).Le ore aggiuntive sono aggiuntive rispetto a quelle già previste da CCNL o norme di legge (es. Legge n. 104/1992).Estensione del diritto anche ai genitori di figli minorenni con le medesime patologie.La disciplina economica è equiparata a quella delle gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Viene riconosciuta:
– indennità economica,
– copertura figurativa contributiva.Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo con l’ente previdenziale.Nel settore pubblico, obbligo di sostituzione del personale per le figure scolastiche e per quelle con obbligo di sostituzione contrattualmente previsto.
Art. 3 (Premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)Istituzione presso il MUR di un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui dal 2026, destinato a:premi di laurea in memoria di pazienti oncologici.Destinatari: laureati meritevoli in:Medicina e Chirurgia,Scienze Biologiche,Biotecnologie,Farmacia,Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,Professioni sanitarie.
Art. 4 (Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS)INPS incaricato di:potenziare infrastruttura tecnologicasvolgere attività di manutenzione e aggiornamento.
Art. 5 (Clausola di salvaguardia)Le disposizioni della legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con:rispettivi Statutirelative norme di attuazioneL. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.Salvaguardia del principio di autonomia statutaria ma conferma dell’applicazione uniforme del dettato legislativo, salvo incompatibilità statutarie.

Riferimenti normativi:

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