L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 4 AGOSTO 2025
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, operata dalla Legge n. 56/2025 , ha riaperto il dibattito sull’attuale disciplina del lavoro intermittente. Sebbene si tratti di una norma datata, la sua tabella allegata è tuttora richiamata dal D.M. 23 ottobre 2004 per definire le attività che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale. La questione che ne deriva è tutt’altro che marginale: la soppressione della fonte incide anche sulla validità del rinvio? E, in ultima analisi, sul legittimo utilizzo del contratto?
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, operata dalla Legge n. 56/2025 , ha riaperto il dibattito sull’attuale disciplina del lavoro intermittente. Sebbene si tratti di una norma datata, la sua tabella allegata è tuttora richiamata dal D.M. 23 ottobre 2004 per definire le attività che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale. La questione che ne deriva è tutt’altro che marginale: la soppressione della fonte incide anche sulla validità del rinvio? E, in ultima analisi, sul legittimo utilizzo del contratto?
La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1180 del 10 luglio 2025 è intervenuta in modo puntuale su questo tema, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti circa la sorte del lavoro intermittente dopo l’abrogazione del Regio Decreto.
Prima di entrare nel contenuto della nota, è opportuno fare un passo indietro. Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale lo identifica come quel contratto “mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Sempre l’art. 13 , prevede che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato: con soggetti di età inferiore ai 24 anni (a condizione che le prestazioni si concludano entro il venticinquesimo anno); con soggetti di età superiore ai 55 anni; indipendentemente dall’età, secondo le esigenze previste dalla contrattazione collettiva. Infine, è stabilito che in assenza di previsioni contrattuali, i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro intermittente sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È proprio in tale ambito che interviene il D.M. 23 ottobre 2004, tutt’ora vigente, il quale fa esplicito riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923. Di qui il nodo: cosa accade se la fonte normativa a cui si rinvia viene abrogata?
L’INL ha chiarito, d’intesa con la Nota n. 6495 del 9 luglio 2025 u.s. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che il rinvio contenuto nel Decreto Ministeriale sopra citato alla tabella del Regio Decreto abrogato deve intendersi meramente materiale. In sostanza, ciò che conta non è tanto la sopravvivenza formale del Regio Decreto quanto il contenuto della tabella allegata ad esso, che continua a essere utilizzabile come riferimento operativo.
Non si tratta di una novità assoluta. Già nel 2010, in un’analoga situazione normativa, il Ministero aveva sostenuto che l’abrogazione del R.D.L. del 1923 non avesse effetti diretti sulla disciplina del lavoro intermittente, proprio in virtù della natura “materiale” del rinvio. Allo stesso modo, oggi si ritiene che l’eliminazione formale del decreto non intacchi la validità del richiamo, poiché ciò che conta è il contenuto tecnico della tabella e non il corpo normativo da cui essa originava.
La posizione espressa nella Nota è, da un lato, rassicurante, dall’altro, evidenzia ancora una volta il delicato equilibrio su cui poggia l’architettura normativa del lavoro intermittente. In mancanza di un nuovo decreto ministeriale che riformuli in termini attuali le tipologie di attività ammissibili, si continua a fare affidamento ad elenchi redatti più di un secolo fa. È vero che si tratta ormai di prassi consolidata, ma resta il fatto che si basano su un impianto che il legislatore ha formalmente soppresso.
L’intervento dell’INL si colloca, dunque, in un delicato equilibrio tra stabilità normativa e necessità di aggiornamento. È una scelta interpretativa che garantisce continuità all’istituto, evitando il blocco di uno strumento contrattuale utile in settori stagionali, discontinui o caratterizzati da esigenze produttive flessibili.
Ad oggi, affidarsi ad una tabella del 1923, seppur “materialmente”, è sintomo di una normativa che fatica a rinnovarsi. Le esigenze produttive di oggi, la digitalizzazione del lavoro, l’economia dei servizi e la crescente flessibilità richiesta dal mercato meritano strumenti normativi aggiornati, che non costringano l’interprete a fare archeologia giuridica. Il principio del rinvio materiale rappresenta un utile (e necessario) compromesso. Ma si tratta, in fondo, di una soluzione ponte: funzionale, sì, ma non definitiva.
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