4° Contenuto riservato: Lavoro sportivo dilettantistico subordinato: esclusione fiscale indipendente dal contratto

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 5 OTTOBRE 2026

L’esclusione dalla base imponibile prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 riguarda anche le retribuzioni dei lavoratori sportivi dilettanti assunti come dipendenti. La Circolare n. 7/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate precisa che la franchigia riduce la base imponibile senza modificare la natura del reddito, per cui la parte eccedente resta tassata come reddito di lavoro dipendente. Restano da chiarire le modalità di gestione della soglia nelle elaborazioni mensili e nel conguaglio.

La franchigia di 15.000 euro anche per il lavoratore subordinato

Il lavoratore sportivo dilettante assunto con contratto di lavoro subordinato beneficia della stessa esclusione dalla base imponibile riconosciuta al collaboratore coordinato e continuativo e al lavoratore autonomo, entro il limite annuo di 15.000 euro. È la risposta che l’Agenzia delle Entrate dà al terzo dei quesiti esaminati nella Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026. La posizione dell’Amministrazione non è nuova, ma il fatto che abbia sentito il bisogno di ribadirla lascia però intendere che, nelle scelte degli enti e di chi li assiste, il dubbio non fosse affatto superato. Del resto, la subordinazione nel dilettantismo resta un’ipotesi minoritaria, e la tendenza a considerare la franchigia un’agevolazione pensata soprattutto per le collaborazioni era comprensibile.

Il beneficio segue la natura dell’attività e non il contratto

La Circolare parte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, che definisce lavoratore sportivo chi esercita l’attività verso un corrispettivo e ammette che la prestazione sia resa tanto in forma subordinata quanto in forma autonoma, comprese le collaborazioni coordinate e continuative. Dal tipo di contratto dipende la categoria reddituale: lavoro dipendente, redditi assimilati oppure lavoro autonomo. L’art. 36, comma 6, invece, si riferisce ai compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo senza ulteriori specificazioni, e questo basta a concludere che il beneficio segue la natura dell’attività e non il contratto adottato. Il chiarimento resta comunque limitato al piano fiscale e non incide sul trattamento previdenziale del rapporto subordinato, che segue regole proprie.

L’esclusione opera sulla base imponibile

Il punto su cui la Circolare insiste di più è il modo in cui l’esclusione opera. La franchigia interviene nella determinazione della base imponibile e lascia intatta la qualificazione del reddito, che resta quella propria del rapporto. Per il dipendente sportivo significa che la retribuzione rimane reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti e che la parte eccedente i 15.000 euro annui è tassata secondo le regole ordinarie dell’art. 49 del TUIR, che dal 2027 confluirà nell’art. 51 del nuovo testo unico. L’Agenzia parla, a questo proposito, di un’esclusione che agisce “a monte”, prima e indipendentemente dalla classificazione del compenso.

Negare la franchigia al lavoratore subordinato avrebbe significato introdurre una distinzione che la norma non contiene e rendere fiscalmente meno conveniente proprio il contratto che offre le tutele più complete, con l’effetto di spingere gli enti verso le collaborazioni anche quando l’organizzazione del lavoro indicherebbe altro. Il chiarimento restituisce alla scelta del contratto il suo criterio naturale, cioè le modalità concrete con cui la prestazione viene svolta.

Gli aspetti applicativi ancora da chiarire

Resta da vedere come la franchigia si tradurrà, in concreto, nel cedolino. Per i lavoratori subordinati le ritenute si applicano mese per mese, e la Circolare non dice se l’esclusione vada fatta valere sulle prime retribuzioni dell’anno, distribuita sulle diverse mensilità o recuperata con il conguaglio di dicembre. Non è una scelta indifferente, perché incide sulla retribuzione netta che il lavoratore percepisce nel corso dell’anno. C’è poi da capire se la quota esclusa pesi o meno sul reddito da cui dipendono le detrazioni e il trattamento integrativo, e come debba comparire nella Certificazione Unica. LaCircolare si ferma al principio, che è chiaro. Il resto, con ogni probabilità, sarà oggetto di ulteriori chiarimenti.

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