4° Contenuto riservato: L’avviso di parcella e la fattura pro forma: profili civilistici, rischi fiscali e recenti orientamenti giurisprudenziali

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 30 LUGLIO 2025


L’emissione di avvisi di parcella o fatture pro forma è una pratica consolidata nei rapporti professionali e commerciali, diffusamente utilizzata per sollecitare pagamenti prima dell’emissione della fattura definitiva. Sebbene siano strumenti utili per la gestione dei flussi di cassa e la posticipazione degli obblighi fiscali, la loro natura informale e le ambiguità nella redazione possono comportare rilevanti rischi sia sotto il profilo civilistico che fiscale. È fondamentale, pertanto, che i professionisti ne comprendano a fondo il valore e le implicazioni, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali.

La configurazione civilistica dell’avviso di parcella/fattura pro forma

L’avviso di parcella, o fattura pro forma, è essenzialmente un sinonimo dello stesso concetto, ovvero una semplice lettera di sollecito di pagamento che anticipa il contenuto della successiva fattura vera e propria. Non si tratta di un documento fiscale vero e proprio.

La sua emissione, pur non essendo specificamente prevista da alcuna legge, è una prassi commerciale che consente al professionista, che opera con il cosiddetto “principio di cassa”, di richiedere il pagamento di una prestazione evitando che l’obbligo di versamento dell’IVA sorga prima dell’incasso del corrispettivo. In pratica, permette di posticipare l’emissione del documento fiscale definitivo al momento in cui si riceve materialmente il pagamento, evitando di anticipare tasse su guadagni non ancora incassati.

Sotto un profilo civilistico, l’avviso di fattura non ha alcun valore fiscale e ha rilevanza solo tra le parti. Tuttavia, la sua importanza non deve essere sottovalutata:

  • se sottoscritto dal debitore, l’avviso di fattura può costituire prova di accettazione della prestazione eseguita (o da eseguire) e, quindi, ammissione del debito, purché ciò risulti in modo inequivoco, idealmente con la dicitura “per accettazione” a fianco della firma;
  • in determinate condizioni, può fungere anche da preventivo o da contratto tra le parti, integrando per iscritto gli elementi essenziali dell’accordo, come il prezzo e le prestazioni analiticamente elencate.

È cruciale notare che ricevere una fattura pro forma non esime il debitore dall’obbligo di pagamento. Il creditore può agire legalmente per vie giudiziarie anche senza la fattura vera e propria, in quanto la fattura rileva principalmente sotto l’aspetto fiscale. Per ottenere un’ingiunzione di pagamento o una condanna, è sufficiente qualsiasi prova dell’esecuzione della prestazione, come un contratto, una testimonianza o un acconto già versato. Pertanto, il ricevimento di un avviso di parcella non rende il debitore “più al sicuro” da eventuali azioni giudiziarie.

Le questioni fiscali: IVA e imposte dirette

La principale differenza tra la fattura pro forma e la fattura vera e propria risiede nel loro impatto fiscale. La fattura pro forma non ha valore fiscale e non rileva ai fini IVA. Di conseguenza, non deve essere registrata, non va data al commercialista, può essere revocata in qualsiasi momento e non va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, non comporta l’obbligo di versamento dell’imposta né il sorgere del diritto alla detrazione IVA per il committente.

Nonostante questi vantaggi, l’emissione di fatture pro forma comporta una serie di rischi fiscali significativi:

  • rischio di assimilazione a fattura valida ai fini IVA: il rischio maggiore è che l’avviso di parcella venga considerato a tutti gli effetti una fattura valida ai fini IVA. Questo può accadere se il documento, pur qualificandosi come avviso di parcella, presenta tutte le caratteristiche di una fattura, inclusa l’indicazione separata dell’IVA. In tal caso, il documento sarà trattato come una normale fattura, facendo sorgere l’obbligo di registrazione e di versamento dell’imposta, anche se il corrispettivo non è ancora stato incassato. L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”. Ciò significa che il “nome” attribuito al documento è irrilevante se esso contiene tutti i requisiti di una fattura. Una pronuncia della Commissione Tributaria Centrale (n. 3592 del 12 maggio 1990) ha chiarito che l’avviso di parcella è da considerarsi fattura ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 se presenta tutti gli elementi propri della fattura previsti dalla normativa IVAPer evitare tale assimilazione, è essenziale che l’avviso di parcella venga emesso senza numero progressivo di emissione e senza l’indicazione separata dell’aliquota IVA e dell’imposta. È invece ammesso riportare l’importo del corrispettivo e delle spese, unitamente all’indicazione in calce che la fattura verrà emessa al momento del pagamento;
  • rischio di valore presuntivo ai fini delle imposte dirette: un altro profilo di interesse riguarda il valore presuntivo di un avviso di parcella ai fini della rideterminazione del reddito del professionista. La recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi (n. 33/3/13 del 20 febbraio 2013) è emblematica in tal senso. Nel caso specifico, il rinvenimento di una “notula” presso lo studio di un professionista ha fondato una presunzione di incasso per un maggior reddito non dichiarato. Nonostante il professionista avesse sostenuto di non aver incassato il compenso e quindi di non aver emesso la relativa fattura, la Commissione ha ritenuto legittima la ripresa operata dall’Amministrazione finanziaria, considerando la contestazione non sufficiente a vincere la “presunzione d’incasso”. I giudici hanno chiarito che il ricorrente avrebbe dovuto “provare quanto meno di aver formalizzato invano una richiesta” di pagamento. Questa sentenza, pur potendo suscitare dibattiti sulla “disinvoltura” nell’integrare i requisiti di “gravità, precisione e concordanza” necessari per la determinazione analitica del reddito, rappresenta un chiaro monito per tutti i professionisti. Ne deriva che, in caso di mancato pagamento, il documento pro forma deve essere premurosamente accompagnato da documentazione idonea a “provare” la mancata percezione di quanto richiesto, ad esempio tramite una richiesta formale di pagamento o la formalizzazione di una rinuncia all’incarico;
  • imposta di bollo: la fattura pro forma non è soggetta a imposta di bollo a condizione che sul documento sia indicato che la sua emissione è relativa ad operazioni soggette ad IVA.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione: un monito sulla pattuizione dei compensi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15631/2025 (sez. II civ.), ha fornito importanti chiarimenti sulla valenza civilistica dell’avviso di parcella in caso di controversie sul compenso professionale.

Il caso riguardava due avvocati che avevano citato in giudizio una cliente per ottenere compensi maggiori rispetto a quanto già ricevuto e menzionato in due avvisi di parcella e una missiva. I professionisti sostenevano che l’importo indicato fosse condizionato al pagamento immediato. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto la domanda, ritenendo provato, sulla base delle testimonianze, che l’importo di 56.371,76 euro indicato negli avvisi di parcella fosse il compenso concordato dalle parti senza condizioni.

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito, richiamando principi consolidati: “l’invio della parcella produce effetto, ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla”.

E ancora, facendo riferimento alla pronuncia n. 1525/2018 in tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, ha altresì affermato che : “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”.

Pertanto, gli Ermellini hanno concluso che, nel caso di specie, “la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, ‘redatti” dai ricorrenti’”. Questo significa che la produzione in giudizio da parte della cliente degli avvisi di parcella, sebbene redatti dai professionisti e non da lei sottoscritti, ha integrato una pattuizione del compenso in forma scritta, vincolando i professionisti all’importo in essi indicato.

Conclusioni

Questa sentenza evidenzia l’importanza di una chiara e inequivocabile pattuizione dei compensi fin dall’inizio del rapporto professionale. La mera emissione di un avviso di parcella, se non adeguatamente circostanziata e compresa da entrambe le parti, può essere interpretata come l’ammontare definitivo del compenso concordato, anche in assenza di una formale accettazione scritta da parte del cliente, specialmente se il cliente stesso la produce come prova dell’accordo.

La fattura pro forma e l’avviso di parcella sono strumenti pratici e ampiamente utilizzati per la gestione degli incassi e degli obblighi fiscali dei professionisti. Tuttavia, la loro natura ibrida – non fiscale ma con valenza civilistica e potenziali impatti fiscali – richiede una rigorosa attenzione nella redazione e nella gestione. È indispensabile che i professionisti si assicurino che questi documenti siano chiaramente distinguibili dalle fatture fiscali, soprattutto per quanto riguarda l’IVA, e che siano supportati da una gestione diligente in caso di mancato pagamento per evitare spiacevoli conseguenze fiscali. Allo stesso tempo, la giurisprudenza più recente sottolinea la loro potenziale valenza come prova di pattuizione del compenso, un aspetto da considerare con massima cautela nella definizione dei propri accordi professionali.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21.

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