VIDEOPILLOLA
DI CARLA DE LUCA | 14 LUGLIO 2025
La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: credito d’imposta “carta” 2024, online l’elenco dei beneficiari; rimborso spese estere al dipendente, non fa reddito anche se non tracciate; cooperative compliance, le regole del Tax control framework opzionale; credito d’imposta ZES Unica, le regole in caso di investimento “misto”; regimi speciali non applicati, sì all’ingresso nel forfettario.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- Credito d’imposta “carta” 2024, online l’elenco dei beneficiari – L’agevolazione è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate indicando il codice tributo “6974”. Pubblicato il decreto del dipartimento per l’Informazione e l’editoria, che approva l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al ROC (Registro Operatori della Comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate (avviso 10 luglio 2025);
- Rimborso spese estere al dipendente, non fa reddito anche se non tracciate -I pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili solo per missioni e trasferte svolte in Italia, mentre questa condizione non è richiesta per quelle oltre confine. La tracciabilità del pagamento per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente non è più necessaria per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia (risp. n. 188/2025);
- Cooperative compliance, le regole del Tax control framework opzionale – L’obiettivo è promuovere un modello virtuoso di gestione del rischio fiscale, basato sulla trasparenza e sulla comunicazione anticipata all’Agenzia delle entrate. I contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, vi fanno ingresso perché hanno deciso di dotarsi di un sistema interno capace di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi legati a possibili violazioni tributarie, devono informare della scelta l’Agenzia al fine di beneficiare dei relativi effetti premiali (D.M. 9 luglio 2025);
- Credito d’imposta ZES Unica, le regole in caso di investimento “misto” – In un progetto agevolabile può rientrare anche l’acquisto di immobili, ma il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta ZES unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento. Quindi, un’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus ZES Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro (risp. n. 183/2025);
- Regimi speciali non applicati, sì all’ingresso nel forfettario – L’Agenzia conferma che l’accesso al forfettario è possibile se non vi è stata applicazione effettiva del regime IVA, in questo caso del “margine”, in precedenti periodi d’imposta. Il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e ora, per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, intraprendendo anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà farlo. L’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale IVA è stato concretamente utilizzato in passato. È quanto ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello, fornita a un contribuente che svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, includendo anche servizi di riparazione. Il contribuente, fino al 31 dicembre 2024, ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex art. 27, D.L. n. 98/2011), che cesserà per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni). Intende, quindi, a partire dal 2025, adottare il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). Parallelamente, lo stesso desidera intraprendere una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro, soggetta al regime speciale IVA del margine (art. 36, comma 6, D.L. n. 41/1995) (risp. n. 181/2025).
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