4° Contenuto riservato: Le novità sui contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc”

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12 SETTEMBRE 2025

L’INPS – con Circolare dell’11 settembre 2025, n. 125 – ha illustrato il quadro normativo di riferimento dei c.d. contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” previsti, rispettivamente, ex artt. 22 e 22-bis della legge n. 240/2010 e si forniscono indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.

Nel dettaglio, il provvedimento specifica le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

  • le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
  • i diritti e i doveri relativi alla posizione;
  • il trattamento economico e previdenziale. 

contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

L’importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

  • non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
  • non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. 

Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa. 

Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa. 

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.

Circolare dell’11 settembre 2025, n. 125 

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