4° Contenuto riservato: Legge n. 223/1991 ed incumulabilità degli sgravi contributivi

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16 APRILE 2025


La Cassazione – con sentenza dell’11 aprile 2025, n. 9462 – ha affermato che i due sgravi contributivi, ex art. 8, comma 2 , legge n. 223/1991 ed art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 (previsti, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per le assunzioni a tempo indeterminato) non sono cumulabili, bensì sono alternativi tra loro.

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che un datore di lavoro non può beneficiare di entrambi gli sgravi quando:

  • assume prima un lavoratore con un contratto a tempo determinato, ex art. 8 , e successivamente, dopo la scadenza naturale del contratto, riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato, ex art. 25 .

In tal senso, la Cassazione ha chiarito che l’unico caso in cui è possibile cumulare i benefici è quando il contratto a scadenza viene trasformato in contratto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento, ossia prima della scadenza naturale, situazione espressamente prevista dalla legge.

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