COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 15 GENNAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) interviene in modo incisivo sulla disciplina dell’imposta sulle transazioni finanziarie – la c.d. Tobin tax – disponendo il raddoppio delle aliquote proporzionali applicabili ai trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni ad alta frequenza. L’intervento, che modifica direttamente l’art. 1, commi 491 e 495, della Legge n. 228/2012, si coordina con il processo di codificazione della materia nel Testo unico dei tributi erariali minori di cui al D.Lgs. n. 174/2024, la cui efficacia è stata però rinviata al 1° gennaio 2027 dal D.L. n. 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”). Le nuove aliquote si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 e non incidono sulla misura fissa prevista per i contratti derivati.
Il quadro normativo di riferimento
L’imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 1, commi 491–500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). La disciplina distingue tre diverse fattispecie imponibili:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti (art. 1, comma 491);
- le operazioni su contratti derivati e su titoli aventi come sottostante azioni o strumenti partecipativi (art. 1, comma 492);
- le operazioni ad alta frequenza (high frequency trading) su strumenti finanziari partecipativi (art. 1, comma 495).
La Legge n. 199/2025, all’art. 1, comma 29, ha modificato direttamente le aliquote previste per la prima e la terza categoria di operazioni, raddoppiandole a decorrere dal 2026. Il successivo comma 30 ha replicato le stesse modifiche negli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 174/2024, che hanno trasfuso nel nuovo Testo unico dei tributi erariali minori la disciplina della Tobin tax; tuttavia, poiché l’efficacia del D.Lgs. n. 174/2024è stata differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 200/2025, per il 2026 continuano ad applicarsi direttamente le disposizioni della Legge n. 228/2012, come modificate dalla Legge di Bilancio.
Le nuove aliquote dal 1° gennaio 2026
La Manovra 2026 non interviene sulla tassazione dei derivati, che resta ancorata a importi fissi secondo la tabella già prevista dall’art. 1, comma 492, Legge n. 228/2012. Il raddoppio riguarda invece:
- i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi;
- le operazioni ad alta frequenza.
In particolare, dal 1° gennaio 2026:
- i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione sono assoggettati all’aliquota dello 0,4% (in luogo dello 0,2%);
- i medesimi trasferimenti nei mercati regolamentati e nei MTF scontano l’aliquota dello 0,2% (in luogo dello 0,1%);
- le operazioni di high frequency trading sono colpite dall’aliquota dello 0,04% (in luogo dello 0,02%).
Il legislatore ha espressamente stabilito, con l’art. 1, comma 31, Legge n. 199/2025, che le nuove aliquote si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, senza effetti retroattivi.
Individuazione del momento impositivo
Ai fini dell’individuazione della data rilevante per l’applicazione delle nuove aliquote, occorre fare riferimento all’art. 3 del D.M. 21 febbraio 2013, che disciplina il momento di effettuazione del trasferimento:
- per le azioni e gli strumenti finanziari ammessi a un sistema di gestione accentrata, il trasferimento si considera avvenuto alla data di regolamento dell’operazione (ossia alla data di registrazione del trasferimento all’esito del regolamento); in alternativa, il responsabile del versamento può assumere, previo assenso del contribuente, la data di liquidazione contrattuale;
- per le operazioni diverse da quelle soggette a gestione accentrata, rileva il momento in cui si verifica l’effetto traslativo;
- in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni o strumenti partecipativi, il momento impositivo coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.
Ne consegue che, per le operazioni il cui regolamento o effetto traslativo si perfeziona dal 1° gennaio 2026, trovano applicazione le nuove aliquote raddoppiate.
Ambito oggettivo e soggettivo invariato
La riforma non incide sul perimetro applicativo dell’imposta. Restano pertanto ferme:
- le esenzioni e le esclusioni già previste dalla normativa vigente;
- la platea dei soggetti obbligati al versamento e degli intermediari responsabili degli adempimenti.
L’intervento della Legge di Bilancio 2026 ha dunque natura esclusivamente quantitativa, innalzando il prelievo sulle categorie di operazioni già oggi rilevanti ai fini della Tobin tax.
Tabella: Tobin tax dal 2026
| Tipologia di operazione | Aliquota fino al 31.12.2025 | Aliquota dal 1.1.2026 |
| Trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi fuori da mercati regolamentati e MTF | 0,20% | 0,40% |
| Trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi su mercati regolamentati e MTF | 0,10% | 0,20% |
| Operazioni ad alta frequenza (high frequency trading) | 0,02% | 0,04% |
| Contratti derivati e titoli con sottostante azioni | Importi fissi (invariati) | Invariati |
L’aumento delle aliquote rende la Tobin tax uno strumento di prelievo sensibilmente più incisivo sui mercati finanziari italiani a partire dal 2026, in attesa della piena entrata in vigore del nuovo Testo unico dei tributi erariali minori nel 2027, che recepirà in modo organico le stesse modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.
Riferimento normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 29–31;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 491–500.
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