4° Contenuto riservato: L’IA nel Codice Deontologico dei Commercialisti: analisi delle nuove disposizioni

PROFESSIONISTI E PROFESSIONE

DI FEDERICO LOFFREDO | 9 DICEMBRE 2025

Il 21 novembre 2025 ha segnato un momento di svolta per la professione del commercialista: l’intelligenza artificiale è ufficialmente entrata nel codice deontologico. Non si tratta di una semplice modernizzazione linguistica, ma di una rivoluzione normativa che ridefinisce i confini dell’esercizio professionale nell’era digitale.

Una necessità normativa inevitabile 

Le modifiche agli articoli 21 e 45 del Codice Deontologico nascono dall’articolo 13 della legge 132/2025, che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha dovuto affrontare una sfida senza precedenti: come regolamentare tecnologie che evolvono più velocemente delle norme che dovrebbero governarle.

La risposta è stata pragmatica e visionaria al tempo stesso. Invece di vietare o ignorare l’intelligenza artificiale, si è scelto di integrarla nel framework deontologico esistente, stabilendo principi chiari per un utilizzo responsabile.

Il comma 8: dove inizia e dove finisce la macchina 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 21 traccia una linea di demarcazione fondamentale. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata “esclusivamente per le attività strumentali e di supporto”, ma l’esito finale deve rimanere “il risultato prevalente della propria attività intellettuale”.

Questa formulazione è geniale nella sua apparente semplicità. Non definisce tecnicamente cosa sia “strumentale” e cosa sia “intellettuale”, lasciando al professionista la responsabilità di interpretare caso per caso. Ma il messaggio è inequivocabile: la macchina può elaborare, il commercialista deve decidere.

Il divieto di sostituzione dell’attività intellettuale colpisce al cuore del problema. Non possiamo delegare all’intelligenza artificiale la “valutazione o interpretazione di fatti e delle norme”. In sostanza, l’algoritmo può suggerire, ma non può giudicare.

Il comma 9: la responsabilità nell’era dell’algoritmo

Se il comma 8 definisce i limiti, il comma 9 definisce le responsabilità. E qui la norma si fa più concreta e impegnativa.

Il professionista che utilizza intelligenza artificiale “se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo”. Non esistono zone grigie: ogni output dell’intelligenza artificiale diventa responsabilità del commercialista che l’ha utilizzata.

Gli obblighi di verifica sono duplici: controllare “le fonti e la veridicità dei dati” e garantire che i sistemi siano “dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza”. Il primo obbligo riguarda la qualità dell’informazione, il secondo la sua protezione.

Ma l’aspetto più rivoluzionario è l’obbligo di “conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata”. Questa disposizione trasforma la competenza tecnologica da soft skill a hard requirement deontologico. Non basta più saper utilizzare uno strumento: bisogna comprenderlo.

Il comma 10: trasparenza come valore professionale 

L’obbligo di comunicazione al cliente dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe sembrare un dettaglio procedurale, ma rappresenta un cambio di paradigma culturale.

La trasparenza diventa elemento costitutivo del rapporto professionale. Il cliente ha il diritto di sapere se e come l’intelligenza artificiale ha contribuito alla prestazione ricevuta. Questo non sminuisce il valore della prestazione, lo qualifica.

L’obbligo di utilizzare “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” impone al professionista di saper spiegare la tecnologia che usa. Se non riesci a spiegarlo al cliente, forse non lo hai capito abbastanza per utilizzarlo responsabilmente.

Le sanzioni: severità proporzionale 

Il sistema sanzionatorio riflette una gerarchia di gravità ben ponderata. Sei mesi di sospensione per uso improprio dell’intelligenza artificiale, tre mesi per mancanza di trasparenza.

Questa differenziazione comunica un messaggio preciso: l’uso scorretto della tecnologia è considerato più grave della sua mancata comunicazione. La sostanza prevale sulla forma, ma entrambe sono rilevanti disciplinarmente.

Implicazioni strategiche per la professione

Queste norme non sono solo vincoli, sono opportunità. Chi saprà interpretarle correttamente acquisirà un vantaggio competitivo significativo.

L’obbligo di competenza tecnologica premierà chi ha investito in formazione e comprensione delle nuove tecnologie. L’obbligo di trasparenza favorirà chi saprà comunicare valore aggiunto piuttosto che nascondere l’utilizzo di strumenti intelligenti.

Il mercato professionale si dividerà tra chi subisce queste norme come un peso e chi le cavalca come un’opportunità di differenziazione.

Verso una professione aumentata 

Il vero significato di questa rivoluzione normativa va oltre le singole disposizioni. Il Consiglio Nazionale ha riconosciuto che l’intelligenza artificiale non è una minaccia alla professione, ma uno strumento per potenziarla.

Il commercialista del futuro non è quello che evita l’intelligenza artificiale, ma quello che la padroneggia responsabilmente. Non è quello che la nasconde, ma quello che la valorizza trasparentemente.

Queste norme segnano la nascita del “commercialista aumentato”: un professionista che unisce competenza tradizionale e intelligenza artificiale, responsabilità deontologica e innovazione tecnologica.

Una sfida culturale prima che normativa 

L’implementazione di queste disposizioni richiederà un cambio di mentalità prima che di procedure. La categoria dovrà superare la falsa dicotomia tra tradizione e innovazione, abbracciando una sintesi intelligente tra valori consolidati e strumenti emergenti.

Il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità della professione di trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di crescita. Chi lo farà per primo avrà scritto il futuro della professione.

L’intelligenza artificiale è entrata nel codice deontologico dei commercialisti. Ora tocca ai commercialisti entrare nell’era dell’intelligenza artificiale.

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