4° Contenuto Riservato: LIPE e quadro VH nella dichiarazione IVA

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 26 MARZO 2026

Il quadro VH, in passato, era riservato alla indicazione delle liquidazioni periodiche IVA effettuate dal contribuente nell’anno d’imposta.
Con l’introduzione delle comunicazioni LIPE il quadro è stato riservato al solo caso in cui il contribuente debba procedere a integrare/correggere i dati di una LIPE dell’anno che risulti non corretta (nonché ad inviare i dati di una LIPE precedentemente omessa).

Fonti ufficiali

Istruzioni Mod. Iva

Correzione LIPE

In caso di omessa o irregolare presentazione della LIPE è applicabile l’istituto del ravvedimento (Ris. n. 104/2017). La citata risoluzione ha previsto che la regolarizzazione dell’omessa o non veritiera comunicazione della liquidazione può avvenire in due modalità:

  • mediante la presentazione di una nuova comunicazione LIPE prima della presentazione della relativa dichiarazione IVA annuale;
  • direttamente mediante compilazione del quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale (eventualmente anche tramite successiva dichiarazione integrativa).

A tal fine si ricorda che la comunicazione in sostituzione di una precedente LIPE può intervenire solo entro il termine di presentazione del mod. IVA relativo, cioè entro il 30 aprile 2026 per le comunicazioni periodiche del 2025.

Oltre detto termine (a partire dal quale viene “chiuso” il canale telematico delle LIPE dell’anno precedente) il contribuente non potrà che procedere tramite la compilazione del quadro VH.

In sostanza in caso di LIPE omessa o errata si possono verificare le seguenti ipotesi di regolarizzazione:

  • la presentazione della LIPE o della LIPE corretta prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA;
  • mediante la presentazione della dichiarazione IVA annuale con i dati corretti;
  • mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa annuale con i dati corretti.

Ai fini del ravvedimento, il contribuente deve tenere conto delle violazioni commesse e delle relative sanzioni irrogabili.

Si ricorda che le sanzioni riferite ad una LIPE presentata in modo non corretto non fruiscono di particolare ipotesi di esenzione (R.M. n. 104/2017):

  • qualsiasi errore commesso nell’ambito della stessa (liquidazione dell’IVA non corretta; indicazione di imponibili errati, anche se ininfluenti sulla liquidazione dell’IVA; errata indicazione dell’acconto IVA; ecc.)
  • risulta sanzionato con una sanzione edittale variabile in ragione del momento in cui viene emendato l’errore (se interviene entro 15 gg. dal termine la sanzione edittale di 500 euro viene abbattuta a 250 euro); su tale sanzione edittale è poi possibile applicare gli abbattimenti propri del ravvedimento operoso. 

Il quadro VH

Le istruzioni al modello di dichiarazione IVA del quadro VH stabiliscono che:

  • il quadro VH in generale non deve essere compilato;
  • il quadro deve però essere compilato in ogni sua parte nel caso di violazioni relativamente all’adempimento di una o più LIPE e, quindi, nel caso di omessa o infedele presentazione di una o più LIPE. 

In tale secondo caso nel quadro VH deve essere indicato l’importo corretto di tutte le liquidazioni periodiche in modo tale che l’Agenzia delle entrate possa apprendere i dati necessari e sostanziali anche dell’adempimento delle LIPE e individuare la LIPE omessa o con liquidazione non corretta.

Le istruzioni disciplinano due particolari ipotesi:

  • se l’invio, l’integrazione o la correzione dei dati delle LIPE comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al quadro VL nel riquadro “quadri compilati”;
  • se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH questo quadro non va compilato.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, ci si riferisce al caso in cui, in sede di LIPE, non siano stati indicati in modo corretto il valore delle operazioni attive o passive o dell’IVA in detrazione e a debito e, nonostante tali errori, la liquidazione periodica genera il medesimo risultato.

Si tratta, ad esempio:

  • dell’ipotesi di errata rappresentazione nella LIPE delle operazioni in inversione contabile quando il contribuente non abbia compilato correttamente l’importo dell’IVA in detrazione e dell’IVA a debito (non ha ad esempio valorizzato entrambi i campi con riferimento alle operazioni in reverse charge);
  • del caso di errata indicazione delle operazioni attive o passive ma con corretta indicazione dell’IVA a credito o a debito.

Le indicazioni nelle istruzioni appaiono in perfetta sincronia con le finalità della trasmissione delle LIPE per le quali ciò che conta è la comunicazione del saldo IVA periodico. 

Ravvedimento LIPE

In conclusione per il ravvedimento di un mod. LIPE errato/omesso è necessario fare la seguente distinzione. 

Momento del ravvedimentoAdempimento
Prima della presentazione della dichiarazione IVAComporta l’obbligo:
sia del versamento della sanzione ridotta da ravvedimento (inferiore rispetto a quella da versare nella situazione successiva nel caso in cui intervenga entro 90 gg.);
che dell’invio della comunicazione corretta/precedentemente omessa (in caso contrario il ravvedimento dovrebbe perfezionarsi nel solo momento in cui si invia il Mod. IVA che la “ingloba” per il tramite della compilazione del quadro VH).
Contestualmente alla presentazione del Mod. IVANon vi è alcun obbligo di effettuare l’invio del mod. LIPE.
In tal caso, infatti, la dichiarazione IVA contenga i dati corretti della liquidazione (quadro VE e quadro VF) oltra alla compilazione del quadro VH: il ravvedimento si effettua:
col solo versamento della sanzione ridotta da ravvedimento riferito alla LI.PE
senza presentazione della comunicazione periodica (ritenuta “inglobata” nel Mod. IVA)
Successivamente al termine di presentazione del Mod. IVANon è più ammesso l’invio del mod. LIPE (è solo possibile procedere con la sua “sostituzione” tramite compilazione del quadro VH).

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