COMMENTO
DI GIOVANNA GRECO | 10 OTTOBRE 2025
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria che ha sostituito il “fallimento” nella nuova disciplina della crisi d’impresa introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Si tratta del rimedio estremo previsto quando l’impresa si trova in stato di insolvenza irreversibile e non sono praticabili soluzioni alternative di risanamento o ristrutturazione. L’obiettivo della procedura è liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole della parità di trattamento (par condicio creditorum).
Normativa di riferimento
La liquidazione giudiziale è disciplinata dal Titolo V del CCII (D.Lgs. n. 14/2019, art. 121 ss.), come modificato dai successivi decreti correttivi (D.Lgs. n. 147/2020, D.Lgs. n. 83/2022 di attuazione della Dir. UE n. 2019/1023, e D.Lgs. n. 136/2024 “Correttivo-ter”).
Le norme della vecchia Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) continuano ad applicarsi solo ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022, mentre per le procedure iniziate dopo tale data si applica esclusivamente il CCII. Va evidenziato che termini tradizionali come “fallimento” e “fallito” sono stati abbandonati dal legislatore per attenuare lo stigma: oggi si parla di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato.
Presupposto soggettivo
La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza, purché non siano piccoli imprenditorisotto le soglie di legge.
Sono quindi esclusi:
- gli imprenditori agricoli (attività agricole non rientrano nella qualifica di imprenditore commerciale, salvo quanto si dirà oltre per le grandi società agricole);
- le imprese minori che soddisfano congiuntamente i parametri dimensionali fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda;
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro (nei tre esercizi antecedenti);
- debiti totali non superiori a 500.000 euro.
Se l’impresa dimostra di rispettare tutte queste soglie (valori aggiornabili ogni 3 anni), è qualificata come impresa minore e non è soggetta a liquidazione giudiziale ordinaria. L’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di esenzione grava sul debitore, in linea con l’orientamento della Cassazione formatosi sotto la Legge fallimentare (Cass., Sez. Un., n. 9935/2015). In mancanza di tale prova, l’impresa è assoggettabile alla procedura. - gli enti pubblici e gli altri soggetti esclusi per legge speciale. Ad esempio, le “start-up innovative” godono di un’esenzione temporanea: secondo la normativa vigente (D.L. n. 179/2012), le startup innovative non possono essere dichiarate fallite (ora liquidazione giudiziale) per un certo periodo dalla costituzione. Pertanto, le start-up innovative registrate sono escluse dalla liquidazione giudiziale durante il periodo di tutela.
Presupposto oggettivo
L’art. 121 CCII richiede che l’imprenditore sia incapace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La nozione di insolvenza riprende quella tradizionale (ex art. 5 Legge fall.): è uno stato persistente di impotenza finanziaria, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori indicativi che il debitore non è più in grado di far fronte con mezzi normali ai propri debiti. Gli elementi rivelatori possono essere mancati pagamenti significativi, protesti, fuga o irreperibilità dei vertici, grave insufficienza del patrimonio rispetto all’indebitamento, ecc. Tali segnali non sono tipizzati in modo rigido ma valutati dal tribunale caso per caso, con una considerazione complessiva dell’attivo e del passivo del debitore.
Oltre a tali presupposti, il CCII ha introdotto un limite quantitativo: non si procede ad apertura della liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori sono complessivamente inferiori a 30.000 euro. Questo filtro di rilevanza (aggiornabile periodicamente) evita di aprire procedure concorsuali per insolvenze di importo trascurabile. In pratica, anche un imprenditore non piccolo e insolvente non verrà dichiarato in liquidazione giudiziale se il suo debito scaduto è sotto 30.000 euro. Tale importo si cumula su tutti i creditori scaduti: ad esempio, 5 creditori da 10.000 euro ciascuno integrano il requisito (50.000 euro totali), mentre debiti per 20.000 euro complessivi no.
Rispetto alla vecchia legge è che il CCII non prevede più un’esenzione assoluta per le imprese agricole. In passato gli imprenditori agricoli non erano soggetti a fallimento a prescindere dalla dimensione. Oggi, una società agricola di dimensioni rilevanti può essere sottoposta a liquidazione giudiziale se supera le soglie d’impresa minore.
Importante è anche la disciplina dei gruppi d’imprese. Il nuovo Codice consente di gestire l’insolvenza di più società dello stesso gruppo in modo unitario. Ai sensi dell’art. 287 CCII, se più imprese appartenenti al medesimo gruppo sono insolventi, il tribunale può aprire una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo quando ciò sia opportuno per ottimizzare la soddisfazione dei creditori tramite il coordinamento delle procedure
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