L’OPINIONE – CREDITO
DI ALESSANDRO PESCARI | 21 OTTOBRE 2026
Le nuove Linee guida ABI-MEF del 5 ottobre 2026 aggiornano le convenzioni tra banche, Confidi e organismi antiusura. Procedure più snelle, flussi digitalizzati e garanzie a prima richiesta puntano a rendere più tempestivi gli interventi a favore delle imprese finanziariamente vulnerabili.
Fondo antiusura – le nuove regole operative
Ridurre i tempi necessari per accedere al credito bancario e rafforzare la protezione delle piccole e medie imprese che attraversano una fase di temporanea difficoltà finanziaria: è questo l’obiettivo delle nuove Linee guida predisposte dall’Associazione bancaria italiana (ABI), in coordinamento con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e diffuse il 5 ottobre 2026.
Il Documento si inserisce nel percorso di attuazione della riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito dall’art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successivamente interessato dagli interventi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 864–866, e dal relativo quadro attuativo del 2026.
Le nuove indicazioni sono rivolte, in particolare, all’adeguamento delle convenzioni tra banche, Confidi, associazioni e fondazioni antiusura.
Le nuove Linee guida diffuse il 5 ottobre 2026 tuttavia non sostituiscono il D.M., né le Linee guida operative dal 15 giugno 2026, ma rappresentano lo strumento operativo e pratico per chiarire e dare effettiva esecuzione alla riforma. Mentre il Decreto MEF ha ridisegnato l’architettura legale ed economica del Fondo, le Linee guida del 5 ottobre 2026 forniscono i necessari chiarimenti affinché i nuovi finanziamenti (fino a 40 mila euro per i diretti e ampliati anche a intermediari e microcredito) possano essere erogati sul territorio.
Due modelli di intervento – imprese e famiglie
Il Fondo antiusura opera attraverso due distinti canali, caratterizzati da destinatari e modalità di intervento differenti.
Il primo riguarda le PMI con elevato rischio finanziario, che possono rivolgersi ai Confidi per ottenere garanzie a sostegno di finanziamenti bancari. Il secondo è destinato alle famiglie e alle persone in condizioni di vulnerabilità economica, attraverso le associazioni e le fondazioni impegnate nella prevenzione dell’usura, anche mediante interventi di microcredito e prestiti di soccorso.
Per le imprese, il sostegno assume particolare rilevanza quando le tensioni di liquidità e la difficoltà di accesso ai finanziamenti rischiano di compromettere la continuità aziendale. La presenza di una garanzia può contribuire a rendere finanziabile un’operazione che, in assenza di adeguate coperture, incontrerebbe maggiori ostacoli.
La garanzia, tuttavia, non equivale a un diritto automatico al finanziamento: la banca conserva le proprie valutazioni sull’affidabilità del richiedente e sulla sostenibilità dell’operazione, nel rispetto della disciplina applicabile.
Parallelamente al tradizionale intervento dei Confidi mediante garanzie su finanziamenti bancari, la riforma consente ai Confidi in possesso dei requisiti previsti di concedere direttamente finanziamenti fino a 40.000 euro per singola operazione, senza necessità di intermediazione bancaria. Il quadro aggiornato coinvolge inoltre ulteriori categorie di finanziatori, tra cui intermediari finanziari e operatori di microcredito, secondo le rispettive condizioni normative. Sono ampliate anche le possibilità di strutturazione dei finanziamenti, con piani di ammortamento che possono arrivare, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina applicabile, fino a 120 mesi. La maggiore durata può agevolare il riequilibrio delle posizioni debitorie, purché il piano sia coerente con i flussi di cassa prospettici del richiedente.
Istruttorie più snelle – flussi digitalizzati
Uno dei principali ambiti di intervento delle Linee guida riguarda la semplificazione delle procedure. La riduzione degli adempimenti documentali e il miglioramento del coordinamento tra gli operatori sono finalizzati ad accelerare l’istruttoria delle domande e a rendere più tempestiva la risposta alle imprese e alle famiglie in difficoltà.
In questo quadro, assume rilievo la digitalizzazione dei flussi informativi tra banche e soggetti garanti. L’obiettivo è rendere più agevole l’intero percorso, dalla presentazione della richiesta fino all’attivazione della garanzia, evitando che i tempi amministrativi riducano l’efficacia dell’intervento proprio nei casi in cui la disponibilità tempestiva di liquidità è determinante.
Sul piano documentale, l’istruttoria richiede informazioni idonee a identificare il richiedente, ricostruirne la situazione reddituale e debitoria e descrivere le ragioni della temporanea difficoltà finanziaria. La standardizzazione dei documenti e lo scambio informativo tra i soggetti coinvolti mirano a ridurre duplicazioni e ritardi, ferma restando la necessità di fornire elementi attendibili e adeguati alla specifica operazione.
Garanzie e recupero crediti
Un secondo profilo riguarda le garanzie a prima richiesta e le procedure per la loro escussione. Il quadro riformato attribuisce rilievo alla standardizzazione delle modalità attraverso cui le banche possono richiedere l’intervento del garante in caso di insolvenza del debitore.
Le Linee guida del 5 ottobre 2026 traducono tali principi in indicazioni operative per le convenzioni, con l’obiettivo di ridurre le incertezze applicative e rendere più uniformi le procedure di liquidazione delle somme dovute.
Il Documento interviene anche sulla gestione dei crediti deteriorati e sulle procedure di recupero, comprese le ipotesi di definizione a saldo e stralcio. La finalità è evitare che contenziosi prolungati e modalità di gestione non uniformi compromettano l’efficienza dei fondi destinati alla prevenzione dell’usura.
Fondi speciali separati dalla gestione ordinaria
Particolare attenzione è riservata alla protezione delle risorse pubbliche. I fondi speciali antiusura devono rimanere distinti dai fondi rischi ordinari dei Confidi, così da preservare la destinazione delle somme e impedire che esse siano esposte ai rischi connessi alla gestione ordinaria dell’organismo.
Le nuove indicazioni chiariscono gli aspetti operativi relativi alla separazione patrimoniale, agli obblighi contabili e ai limiti prudenziali, coordinandoli con il quadro normativo introdotto dalla riforma.
La distinzione non ha una funzione meramente contabile: serve a rendere verificabile l’impiego delle risorse, a rafforzare i controlli e a tutelare la capacità del Fondo di sostenere le finalità per cui è stato istituito.
Il rispetto degli obblighi di gestione e rendicontazione costituisce, pertanto, un elemento essenziale per la corretta operatività degli enti garanti e per la continuità degli interventi a favore dei soggetti più vulnerabili.
Il ruolo dei professionisti e delle PMI
Per i commercialisti e gli altri professionisti che assistono le imprese, le nuove Linee guida rappresentano un’occasione per valorizzare una gestione preventiva delle difficoltà finanziarie.
Quando emergono tensioni di liquidità, ritardi nei pagamenti o difficoltà nel rinnovo degli affidamenti, è opportuno verificare tempestivamente la situazione debitoria, la capacità di rimborso e le possibili soluzioni di finanziamento. In tale contesto, il confronto con la banca e con il Confidi può consentire di valutare l’eventuale accesso agli strumenti di garanzia previsti dal Fondo.
La possibilità di attivare procedure più snelle non sostituisce l’esigenza di predisporre informazioni attendibili sull’andamento economico e finanziario dell’impresa. Un quadro aggiornato dei flussi di cassa, delle scadenze e del fabbisogno finanziario costituisce un presupposto importante per individuare soluzioni coerenti con le effettive esigenze aziendali.
In conclusione, le Linee guida ABI-MEF del 5 ottobre 2026 intervengono soprattutto sull’efficienza dei meccanismi di attuazione della riforma del Fondo antiusura. La standardizzazione delle convenzioni, la digitalizzazione dei flussi e la maggiore chiarezza delle procedure di escussione e recupero possono contribuire a rendere più tempestivo il sostegno alle imprese in difficoltà. L’effettiva efficacia della misura dipenderà, tuttavia, dall’applicazione concreta delle nuove regole da parte degli operatori e dalla capacità di intercettare le situazioni di vulnerabilità finanziaria prima che si trasformino in crisi irreversibili.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 864–866;
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 15;
- ABI, Comunicato stampa 5 ottobre 2026;
- ABI-MEF, Linee guida 2 ottobre 2026.
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