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11 GIUGNO 2025
La Cassazione – con sentenza del 21 maggio 2025, n. 13558 – è intervenuta in merito al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti ai fini della corretta fruizione della NASpI. Nel caso di specie, l’INPS aveva ritenuto non soddisfatto tale requisito poiché il lavoratore aveva visto il succedersi di periodi di CIGS, contratti di solidarietà, ferie, festività e ROL, dunque non era stato effettivamente presente in servizio per tutte le giornate richieste.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che:
- nelle 30 giornate di lavoro effettivo si computano tutte le giornate in cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione;
- nel computo dei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione sono neutralizzati i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge.
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