L’OPINIONE – IMPOSIZIONE FISCALE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 16 OTTOBRE 2026
In vista della scadenza del 2 novembre 2026 per la dichiarazione dei redditi, occorre verificare i requisiti per la maxi-deduzione del costo del lavoro relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per le adesioni al concordato preventivo biennale 2025-2026, la maggiorazione può rettificare il reddito concordato; la novità non riguarda il biennio 2024-2025. Determinanti il duplice incremento occupazionale e il calcolo del costo agevolabile.
Tra i controlli prima dell’invio della dichiarazione dei redditi 2026, è utile verificare l’applicazione della maxi-deduzione del costo del lavoro dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Quest’anno, tra le novità, figura la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Tale possibilità riguarda, tuttavia, esclusivamente le adesioni relative al biennio 2025-2026.
Disciplina e misura della maggiorazione
L’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, come è noto, ha previsto una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione è stata introdotta originariamente per il periodo d’imposta 2024 (o, per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023); l’articolo 1, comma 399, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ne ha esteso l’applicazione per i successivi tre periodi d’imposta (2025, 2026 e 2027, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
La maggiorazione è ordinariamente del 20% e raggiunge il 30% per le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie meritevoli di maggiore tutela individuate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023. Il beneficio consiste dunque in un’ulteriore deduzione dal reddito imponibile, da calcolare sul costo agevolabile (v. infra), secondo le condizioni previste dalla disciplina.
Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, successivamente modificato dal D.M. 27 giugno 2025. L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025.
Il duplice incremento occupazionale
Per fruire dell’agevolazione è necessario verificare un duplice incremento occupazionale. Innanzitutto, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo agevolato deve risultare superiore a quello dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel periodo precedente. Per il 2025, pertanto, il confronto va effettuato tra la consistenza al 31 dicembre 2025 e la media del 2024.
Occorre inoltre che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del 2025, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore alla corrispondente media del 2024. Non basta, quindi, che la forza lavoro complessiva non diminuisca: anche la parità rispetto alla media del periodo precedente impedisce il riconoscimento del beneficio.
Calcolo della media e costo agevolabile
Ai fini del calcolo della media, l’articolo 4, comma 6 , del decreto attuativo considera la somma dei rapporti tra i giorni di lavoro previsti contrattualmente per ciascun dipendente e i giorni del periodo d’imposta, pari a 365 oppure a 366 se comprende il 29 febbraio. Per il confronto relativo al 2025, la media del precedente anno solare va dunque determinata considerando i 366 giorni del 2024, applicando per i rapporti a tempo parziale il criterio proporzionale, cioè tenendo conto dell’orario del contratto individuale rispetto a quello a tempo pieno previsto dal CCNL.
Verificati i requisiti occupazionali, la maggiorazione si calcola sul minore importo tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto all’esercizio precedente. Il riferimento è alle voci classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile. L’aumento dei dipendenti deve pertanto accompagnarsi a un incremento del costo complessivo del personale.
Le variazioni occupazionali nei gruppi
È utile ricordare la modifica apportata dall’articolo 3 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023, in base alla quale, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale, non si tiene conto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate. Restano invece rilevanti quelle delle società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
La maxi-deduzione nel concordato preventivo biennale
Particolare attenzione meritano poi le modifiche introdotte al concordato preventivo biennale a partire dal periodo d’imposta 2025.
L’articolo 13 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, intervenendo sugli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024, ha incluso la maggiorazione del costo del lavoro tra le componenti che rettificano il reddito concordato. La modifica consente, pertanto, di sottrarre dal reddito concordato l’importo della maxi-deduzione spettante per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, riducendo così il reddito da assoggettare a imposizione. La riduzione riguarda esclusivamente la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e non anche il costo ordinario dei lavoratori assunti.
La decorrenza è espressamente collegata alle opzioni di adesione relative al biennio 2025-2026. Per il 2025 la novità non si estende, quindi, ai contribuenti ancora vincolati al concordato 2024-2025. È una distinzione da verificare prima dell’invio della dichiarazione, insieme agli incrementi occupazionali e alla corretta quantificazione del costo agevolabile.
Riferimenti normative:
- Codice civile, art. 2425, primo comma, lett. B), n. 9).
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 4 e allegato 1
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 15 e 16.
- D.M. 25 giugno 2024, art. 4, comma 6
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 399
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 13.
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 3
- D.M. 27 giugno 2025
- Agenzia delle Entrate, Circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E
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