4° Contenuto riservato: Medici fiscali: convenzione per la riscossione delle quote associative

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25 AGOSTO 2025

L’INPS, con circolare 18 agosto 2025, n. 122, illustra lo schema di convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.

Attualmente la convenzione è stata stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali: ANMEFI, ANMI-FEMEPA; FIMMG; FUNZIONE PUBBLICA CGIL; SIMET; SMI e SNAMI.

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022, salvo rinnovo eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Con la convenzione l’Inps si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l’INPS e avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall’Istituto mediante trattenuta eseguita all’atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega.

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nell’atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  • euro 2,10 per l’attività di acquisizione di ciascuna delega;
  • euro 1,75 per l’attività di acquisizione di ciascuna revoca;
  • euro 27,97 per l’attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato, nonché della misura del contributo.

Circolare 18 agosto 2025, n. 122

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