4° Contenuto riservato: Modalità di calcolo della consulenza tecnica di parte

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18 NOVEMBRE 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con il Pronto Ordini dell’11 novembre 2025, n. 95/2025 – ha fornito alcune indicazioni in tema di parametri per il compenso della consulenza tecnica di parte.

Al riguardo, il CNDCEC ha evidenziato che l’applicazione dei parametri previsti dipende dalla tipologia di attività professionale eseguita in concreto dal professionista, senza possibilità che una medesima attività possa dare luogo a una duplicazione di compenso, anche in considerazione del carattere onnicomprensivo del compenso liquidato, in cui rientra anche la remunerazione delle attività accessorie.

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

La richiesta riguardava l’applicazione dei parametri per la liquidazione delle parcelle nella professione di dottore commercialista, alla luce dell’Ordinanza n. 9266/2023 della Cassazione, che aveva indicato l’uso dei parametri della professione forense.

Il CNDCEC precisa che, ai fini della liquidazione del compenso:

  • in assenza di accordo scritto,
  • è imprescindibile fare riferimento al D.M. n. 140/2012 e in particolare alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.

L’art. 17 individua i parametri generali che disciplinano la determinazione del compenso ossia:

  • valore e natura della pratica;
  • importanza, difficoltà, complessità della pratica;
  • condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
  • risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
  • impegno profuso, anche in termini di tempo impiegato;
  • pregio dell’opera prestata.

Di regola, il compenso viene liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri previsti, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella Tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per l’attività di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie e altri organi giurisdizionali, il D.M. n. 140/2012 prevede nel riquadro 10.2 della menzionata Tabella C una percentuale compresa tra l’1% e il 5% sull’importo delle imposte, sanzioni e interessi oggetto dell’atto impugnato. Tale regolamentazione tiene conto della specificità della professione del commercialista, distinguendola da quella forense.

Il Consiglio ha quindi evidenziato come:

  • la richiamata ordinanza della Cassazione non possa estendersi in modo analogo ai compensi dei dottori commercialisti,
  • essendo prevista una specifica disciplina normativa per essi.

Solo in assenza di una regolamentazione espressa, infatti, il giudice potrebbe discostarsi applicando in via analogica le altre disposizioni del D.M.

A supporto si evidenzia come anche il D.Lgs. n. 546/1992 richiama, ai fini della liquidazione del compenso per l’incaricato dell’assistenza tecnica dinanzi all’autorità giurisdizionale tributario, i “parametri previsti per le singole categorie professionali” confermando quindi la peculiarità della categoria.

Pronto Ordini 12 novembre 2025, n. 95/2025

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