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25 FEBBRAIO 2025
L’INPS – con Circolare del 24 febbraio 2025, n. 48 – ha illustrato le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall’art. 30 , legge n. 203/2024, all’art. 13, legge n. 1338/1962.
Al riguardo, possono verificarsi le seguenti possibilità:
- richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione;
- omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione;
- richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui ai precedenti punti – non soggetta a prescrizione.
Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia in commento, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.
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