L’OPINIONE – ACCERTAMENTO
DI ANDREA BONGI | 22 OTTOBRE 2026
Il voto 10 non mette al riparo dall’accertamento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in una recente sentenza, richiama un principio già affermato dalla Cassazione: i vantaggi premiali presuppongono dichiarazioni fedeli. In caso contrario il regime premiale connesso all’elevato punteggio ISA è privo di effetti con tutte le conseguenze del caso.
Affidabilità fiscale e dati infedeli
La massima affidabilità fiscale non basta a blindare il contribuente se i dati dichiarati per ottenerla risultano infedeli in sede di accertamento. Con la sentenza n. 3083/2026, depositata il 31 luglio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha escluso la riduzione di un anno dei termini di accertamento rivendicata da una società che aveva conseguito un punteggio ISA pari a 10. A pesare non è stato il voto attribuito dal software, ma la contestazione di operazioni inesistenti e la presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per reati tributari scaturiti a seguito di un accesso eseguito dalla Guardia di Finanza.
Il caso deciso
Il 2 febbraio 2026 veniva notificato ad una società di capitali un accertamento, relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno 2019, con una pretesa complessiva di circa 1,84 milioni di euro, comprensiva di imposte, sanzioni e interessi. Secondo il locale Ufficio delle Entrate, la società aveva contabilizzato fatture per operazioni in parte oggettivamente e in parte soggettivamente inesistenti.
In sede di impugnativa dell’accertamento la società ha eccepito, tra le altre doglianze, la decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio per effetto del voto ISA pari a 10 conseguito nell’annualità accertata. Grazie allo specifico regime premiale il termine ordinario del 31 dicembre 2025 doveva considerarsi ridotto di un anno con conseguente inefficacia dell’accertamento notificato.
L’accesso della Guardia di Finanza presso i locali della società era avvenuto il 3 marzo 2025, mentre la comunicazione di notizia di reato, collegata alle fatture di cui sopra, risaliva invece al 17 giugno dello stesso anno.
La società sosteneva pertanto che una denuncia intervenuta dopo la scadenza del termine abbreviato non potesse sanare un potere accertativo che doveva considerarsi ormai estinto per effetto dei benefici premiali ISA.
I giudici della Corte milanese di primo grado hanno invece respinto l’eccezione della società, ritenendo applicabile fin dall’origine il termine ordinario. La decisione ha rigettato anche le contestazioni sul merito delle riprese, valorizzando gli elementi raccolti in ordine alla natura delle società “cartiere” dei fornitori e alla consapevolezza della società rispetto ad alcune operazioni di acquisto effettuate.
La fedeltà ISA come condizione del regime premiale
Il punto di maggior interesse della sentenza in commento è quello che tratta del rapporto tra il punteggio ISA conseguito e il diritto ai benefici dello specifico regime premiale. L’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 collega, infatti, a determinate soglie di affidabilità fiscale una serie di benefici, tra i quali, la riduzione di un anno dei termini di accertamento e la limitazione circa l’utilizzo di alcune tecniche presuntive.
Ma il regime premiale si basa sul punteggio conseguito dal contribuente sulla base dei dati indicati nel modello e sulla correttezza degli stessi.
In caso di dati infedeli, anche il punteggio ISA e il conseguente regime premiale possono essere sconfessati.
Sotto questo punto di vista l’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha ribadito le conseguenze della infedeltà dei dati ISA precisando che: “Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o comunque inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.
Nel suddetto documento di prassi viene anche richiamata l’ordinanza della Cassazione n. 28457 del 5 novembre 2024 nella quale la Suprema Corte, pronunciandosi sul precedente regime premiale degli studi di settore, ha affermato che la riduzione dei termini di accertamento presuppone una fedele esposizione dei dati rilevanti. Il beneficio non opera quando la loro non veridicità venga accertata anche dopo lo spirare del termine ridotto.
Questi aspetti sono stati prontamente evidenziati dall’Agenzia delle Entrate in sede di costituzione in giudizio. Nella sentenza in commento si legge infatti che l’Ufficio sottolinea che “il beneficio previsto nei casi di punteggio ISA pari o maggiori di 8 viene meno in quanto si è riscontrata, già in fase di verifica, la non veridicità dei dati forniti dal contribuente e, come chiarito dall’ordinanza n. 28457/2024 della Corte di Cassazione, tale beneficio non può essere applicato alle dichiarazioni infedeli”.
Nel giudizio milanese in commento ha assunto un rilievo autonomo e decisivo anche il comma 13 dell’art. 9-bis. La disposizione, infatti, esclude i benefici di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 11 quando, nel periodo d’imposta interessato, ricorrono violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Fra i vantaggi disapplicati figura proprio la riduzione dei termini.
Sulla scorta di tale disposizione la Corte di primo grado ha giudicato irrilevante che la comunicazione di notizia di reato sia intervenuta quando iltermine abbreviato era, secondo la contribuente, già trascorso. Sul punto la sentenza richiama il precedente contenuto nella decisione della Cassazione n. 25188/2024, formatasi sulla previgente disciplina del raddoppio dei termini, secondo la quale la sussistenza dell’obbligo di denuncia individua il termine applicabile ab origine: non riapre un termine scaduto, ma impedisce che quello premiale operi fin dall’inizio.
Le conseguenze operative
L’indicazione operativa che si ritrae dalla decisione in commento è estremamente chiara: il voto ISA, anche massimo, non costituisce una certificazione della veridicità delle operazioni né uno scudo contro recuperi fondati su prove autonome.
La sentenza in commento, pur essendo di primo grado e quindi non definitiva, accentua dunque una tensione insita del regime premiale ISA: un punteggio elevato misura l’affidabilità sulla base delle informazioni disponibili, ma non trasforma quelle informazioni in fatti incontestabili. Se emergono operazioni fittizie, il vantaggio fondato sull’affidabilità può venir meno.
Ovviamente in tali contesti spetta all’Ufficio sostenere le contestazioni con elementi concreti, senza trasformare il semplice scostamento statistico in una prova di evasione.
Riferimenti normativi:
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 luglio 2026, n. 4/E;
- Cass., sez. trib., ord. 5 novembre 2024, n. 28457;
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado – Milano, sent. 31 luglio 2026, n. 3083/2026.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.