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1 SETTEMBRE 2025
La Cassazione – con ordinanza del 4 agosto 2025, n. 22552 – ha affermato che il periodo trascorso in quarantena, in sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria, va scomputato dal periodo di comporto, ex art. 26, comma 1 , decreto legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020 ).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto nullo il licenziamento intimato al dipendente per superamento del periodo di comporto, una volta che è stata accertata la riconducibilità dell’assenza alla contrazione del “virus” (nonostante il dipendente non abbia specificato al datore di lavoro la patologia dalla quale era affetto, posto che la non computabilità opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza o meno del datore del motivo della malattia).
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