4° Contenuto Riservato: Patente a punti in edilizia: i chiarimenti dell’INL in una serie di FAQ

COMMENTO

DI DEVIS NUCIBELLA | 25 SETTEMBRE 2025

Sul sito istituzionale dell’INL sono disponibili ulteriori FAQ relative alla patente a punti in edilizia. Nell’occasione l’INL ha confermato che l’obbligo di possesso della patente a crediti si applica a chi opera concretamente all’interno di un cantiere, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. La norma collega direttamente questo obbligo all’attività fisica svolta nei cantieri temporanei o mobili, definiti all’art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo Decreto, ovvero luoghi dove si eseguono lavori edili o di ingegneria civile, secondo quanto elencato nell’Allegato X.

La patente a punti

Come si ricorderà l’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024, prevede l’obbligodal 1° ottobre 2024, del:

  • possesso della c.d. patente a punti,
  • per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui al successivo art. 89, comma 1, lett. a), ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
Patente a punti
La presentazione dell’istanza, accedendo al portale dell’INL (servizi.ispettorato.gov.it), è possibile dal 1° ottobre 2024.

Nota del Direttore dell’Ispettorato n. 288 del 15 luglio 2025

A seguito dell’emanazione della Nota del Direttore dell’Ispettorato 15 luglio 2025, n. 288, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibili, il 25 luglio 2025, sul proprio portale istituzionale, ulteriori FAQ con nuovi chiarimenti in materia di patente a punti, anche in merito ai soggetti tenuti all’obbligo del possesso della patente stessa, alla sua durata e agli obblighi di verifica.

FAQ INL

Vediamo dunque di seguito le FAQ dell’INL.

In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?
Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
• iscrizione CCIA: intesa come iscrizione in un Registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
• DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
• DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro.
Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.
La Patente a crediti è sempre valida? Ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?
La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.
Un’azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?
Come esplicitato nella circolare n. 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.
Alcune società hanno sede legale in un Paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.IVA differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Conseguentemente la società riconducibile alla P.IVA che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.
Un’azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?
Chiunque operi fisicamente all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente.
Chi effettua allestimenti artistici di gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla Camera di commercio, è soggetto al possesso della patente a crediti?
Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto perle attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal Decreto “Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.
Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un’autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?
Si rappresenta che nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X rientrano “(…) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civiletutte le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.
Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.