4° Contenuto riservato: PEC amministratori: Unioncamere chiarisce le regole e smentisce i termini imposti dal MIMIT

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23 GIUGNO 2025

A pochi giorni dalla scadenza che era stata indicata per la comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, arriva una svolta che ridimensiona notevolmente gli obblighi precedentemente annunciati. La nuova posizione, diffusa tramite le Camere di Commercio, smentisce le indicazioni ministeriali sulla necessità di comunicare una PEC personale per ogni amministratore entro fine giugno e sull’applicazione di sanzioni in caso di mancato adempimento.

La questione nasce da una recente modifica normativa che ha esteso l’obbligo di comunicare una PEC o un domicilio digitale anche agli amministratori di società, come già avviene per le imprese individuali e per le società stesse. Inizialmente, era stato stabilito che la PEC dovesse essere personale e non condivisa, e che la comunicazione dovesse avvenire entro una data specifica, con il rischio di sanzioni amministrative in caso di ritardo.

Ora, però, le indicazioni più aggiornate chiariscono che l’obbligo può essere rispettato anche comunicando la PEC della società, senza necessità che ogni amministratore ne possieda una personale. Inoltre, per gli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, non è previsto alcun termine per la comunicazione: l’adempimento sarà richiesto solo in caso di nuove nomine o conferme. Le sanzioni amministrative paventate in precedenza non sono applicabili, e in caso di irregolarità si procederà semplicemente sospendendo la pratica e invitando a regolarizzare la situazione.

La nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 sia a quelli già iscritti a quella data, ma solo in caso di nuove nomine o conferme. Non è quindi necessario alcun adempimento se non vi sono rinnovi delle cariche. Non essendo previsto un termine specifico per la comunicazione della PEC dell’amministratore, anche la sanzione precedentemente indicata non può essere applicata.

Permane tuttavia una situazione di incertezza e confusione, poiché alcune Camere di Commercio continuano a fare riferimento alle vecchie indicazioni ministeriali, mentre altre hanno già recepito le nuove direttive. Si attende quindi un ulteriore chiarimento ufficiale per garantire uniformità nell’applicazione della normativa.

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