4° Contenuto Riservato: PEC inattiva: diffida e sospensione dall’Albo per il commercialista

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 22 OTTOBRE 2025

Il quesito posto al CNDCDC

Con il quesito formulato da un Ordine territoriale al Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono stati chiesti chiarimenti in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all’Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell’iscritto, della propria casella PEC e dell’eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all’Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.

È stato chiesto, inoltre, se, analogamente a quanto previsto dall’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008, per la mancata comunicazione del domicilio digitale, anche l’inattività sopravvenuta della casella PEC (per casella satura, inattiva o non valida) debba essere sanzionata dal Consiglio dell’Ordine mediante l’imposizione di una sanzione amministrativa o se, diversamente, tale situazione debba essere oggetto di un autonomo procedimento disciplinare da avviare, in tal caso, da parte del Consiglio di Disciplina.

Nel quesito viene specificato che “Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura”.

Cosa è il CAD e il domicilio digitale?

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal titolo “Codice dell’amministrazione digitale” (c.d. CAD), istituisce il “domicilio digitale”; è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva n. 1999/93/CE c.d. “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L’art. 16, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 185/2008 come modificato dal D.L. n. 76/2020, prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’Economia e delle Finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Sull’argomento si segnala che con il P.O. n. 45, del 17 marzo 2022, sono stati posti due quesiti al CNDCEC riguardanti:

  1. se l’indirizzo PEC dell’iscritto diverso da quello comunicato all’Ordine e già censito all’INI-PEC e al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), possa essere comunicato, in aggiunta, in entrambi i citati registri pubblici;
  2. nel caso in cui ciò non sia possibile, se l’iscritto possa utilizzare l’indirizzo PEC non comunicato all’Ordine e se le comunicazioni effettuate con lo stesso possano essere ritenute prive di validità.

Con riferimento al primo punto il CNDCEC evidenzia che presso i registri pubblici INI-PEC e ReGIndE può essere registrato solo un domicilio digitale, ossia quello comunicato all’Ordine di appartenenza. In fase di acquisizione dall’INI-PEC degli indirizzi PEC dei professionisti in INAD ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, le Linee Guida Agid, al punto 3, prevedono che “Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo indirizzo PEC cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC”. Ciò a dimostrazione del fatto che, solo nel caso di professionisti iscritti in INI-PEC in diversi ordini professionali e, quindi, in possesso di più caselle di posta elettronica certificata, tante quanti sono gli ordini di appartenenza (si pensi, ad esempio, al commercialista iscritto anche all’albo degli avvocati), l’inserimento in INAD avviene esclusivamente per un indirizzo PEC, l’ultimo cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC. Appare, quindi, evidente che per ciascun Ordine professionale sia possibile registrare un solo domicilio digitale.

Con riferimento al punto 2), il CNDCEC evidenzia che non esiste una norma che vieti al professionista di avere più di una casella di posta elettronica certificata. Potenzialmente, infatti, il professionista potrebbe dotarsi di due o più indirizzi di posta elettronica certificata. In questo caso, però, solo il domicilio digitale comunicato all’Ordine di appartenenza e da quest’ultimo registrato in pubblici registri potrà essere validamente utilizzato per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e per i depositi telematici a valore legale.

La risposta del CNDCEC

Il CNDCEC dopo il richiamo delle varie normative intercorse nel tempo in materia di PEC e domicilio digitale, evidenzia che il Ministero della Giustizia ha chiarito (Informativa CNDCEC n. 143/2020) che la sanzione prevista dall’art. 37, del D.L. n. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina. È di tutta evidenza che la ratio dell’obbligo, finalizzato a garantire l’efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l’utilizzo di canali che garantiscano l’immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all’iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.

Ne consegue, osserva il CNDCEC, che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti “inattivo” (perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione) o “non valido” (perché l’indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva) possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale (vale a dire ricevere comunicazioni con efficacia legale). Ugualmente per quanto riguarda la casella di posta “satura”, in quanto inidonea a ricevere messaggi.

In tutti questi casi (casella “inattiva”, “non valida”, “satura”) il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 16, comma 7-bis, del D.L. n. 185/2008, come modificato dell’art. 37 del D.L. n. 76/2020, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 gg. dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell’Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.

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