COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 20 LUGLIO 2026
L’Agenzia delle Entrate ha dettato, con Provvedimento del 14 luglio 2026, le disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in ordine all’invio delle lettere di compliance per gli ISA – periodo d’imposta 2024, definendo le modalità con cui metterà a disposizione di lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni gli elementi e le informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate sui dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. L’intervento si inserisce nel percorso di attuazione delle norme che hanno introdotto un modello di rapporto tra Fisco e contribuente fondato sulla collaborazione preventiva e sull’adempimento spontaneo.
Cosa sono le lettere di compliance
Le lettere di compliance relative agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) rappresentano uno strumento di comunicazione preventiva con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti – o dei loro intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni – elementi e informazioni da cui emergono irregolarità nei dati dichiarati ai fini degli ISA.
Le lettere di compliance si inseriscono in una logica collaborativa e preventiva, orientata a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, in alternativa a un approccio meramente repressivo. L’obiettivo è stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari attraverso forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Una volta ricevuta la lettera di compliance, il destinatario può:
- aderire alla lettera inviando una dichiarazione integrativa e beneficiando del ravvedimento operoso, regolarizzando così la propria posizione;
- disattendere la lettera, nel qual caso l’attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria proseguirà sino all’emissione di un avviso di accertamento, che cristallizzando i rilievi avanzati impedirà al contribuente l’accesso al ravvedimento operoso;
- fornire chiarimenti attraverso i canali ordinari (ad esempio il canale telematico Civis), per segnalare circostanze che giustifichino le incoerenze rilevate.
Va evidenziato che a differenza della lettera di compliance, con l’invito a comparire il contribuente è messo immediatamente a conoscenza dei rilievi che l’Amministrazione intende avanzare.
Tale fase è prevista per consentire, prima dell’emissione di un atto impositivo, un contraddittorio preventivo volto a verificare se i dati in possesso dell’Agenzia siano corretti o se il contribuente sia in grado di fornire ulteriori prove circa la legittimità del proprio operato entro 90 giorni dall’avvio della procedura.
L’invito rappresenta il primo passo per la corretta instaurazione della procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5-ter, del D.Lgs. n. 218/1997.
Il Provvedimento delle Entrate
L’art. 1, comma 636, della Legge n. 190/2014, prevede che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
Tali elementi e informazioni hanno la finalità di introdurre forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali.
In sostanza l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante strumenti digitali, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli ISA.
Tali forme di comunicazione sono utili, nel caso si riscontri l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Con il Provvedimento in commento sono individuate le anomalie nei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, relativi al periodo d’imposta 2024, che vengono rilevate anche attraverso il ricorso a fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria e relative a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel “Cassetto fiscale”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari possono accedere ai predetti elementi e informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
Al riguardo, gli intermediari possono accedere alla consultazione del “Cassetto fiscale” dei contribuenti per i quali siano in possesso:
- della “delega unica”, ossia il modello unico di delega introdotto con l’art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che consente l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- della delega di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”, attivata o rinnovata entro il 5 dicembre 2025 per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, efficace fino al giorno della scadenza originaria e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.
Le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, qualora il contribuente abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario abbia accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
Come è resa nota l’anomalia al contribuente
La notizia che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA verrà data ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione di un avviso personalizzato all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) ai recapiti eventualmente indicati dai contribuenti.
Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le comunicazioni informative saranno inviate dalle caselle:
- complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;
- complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software Comunicazioni anomalie ISA 2026”, reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.
Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità appena descritte sono successivamente resi disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 634 a 636;
- Agenzia delle Entrate, Provv.14 luglio 2026, n. 208057.
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