4° Contenuto Riservato: Possono partire le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026 sulla riduzione del cuneo fiscale dei dipendenti

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 6 MARZO 2026

La Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel triennio 2024-2026. Il documento chiarisce, tra l’altro, l’ambito dei contratti rilevanti, le condizioni soggettive per l’accesso al regime agevolato e il trattamento delle diverse componenti retributive. Particolare rilievo assume il chiarimento sull’applicazione dell’agevolazione alle tranche di aumento corrisposte nel 2026 anche se derivanti da rinnovi sottoscritti negli anni precedenti.

Premessa

La pubblicazione della Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate consente di avere un quadro più chiaro, quantomeno per quanto attiene all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, su alcuni punti della norma oggettivamente oscuri, in particolare con riferimento alle retribuzioni previste in sede di rinnovo dei contratti collettivi.

È pleonastico ricordare che quella dell’Agenzia delle Entrate è un’interpretazione non vincolante per il contribuente, ma è altrettanto evidente che eventuali comportamenti difformi potrebbero determinare la necessità di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice tributario. Invero, il documento di prassi dell’amministrazione finanziaria contiene alcuni chiarimenti condivisibili, atteso che partono dalla ratio della previsione normativa, ossia quella “di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario”.

La cornice normativa e il funzionamento dell’imposta sostitutiva

Prima di esaminare qualche aspetto di sicuro interesse, va ricordato che l’articolo 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, degli incrementi retributivicorrisposti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Affinché il lavoratore possa accedere al regime fiscale agevolato deve unicamente soddisfare il requisito reddituale, ossia non deve aver conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente superiore a 33.000 euro. In buona sostanza, occorre verificare se nel periodo d’imposta 2025 il reddito, calcolato ai sensi dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, risultante dalle certificazioni uniche del sostituto d’imposta o comunque relativo ai redditi conseguiti dal contribuente, rientri entro tale limite.

Dal lato del sostituto d’imposta, invece, si tratta del regime naturale applicabile alla fattispecie. Pertanto, il datore di lavoro, in luogo dell’IRPEF, deve applicare automaticamente l’imposta sostitutiva senza alcuna richiesta del lavoratore. Semmai sarà il lavoratore, ove avesse interesse ad assoggettare il reddito di lavoro dipendente a IRPEF, a chiedere la disapplicazione del regime sostitutivo. Peraltro, tale onere si rende necessario qualora abbia conseguito redditi di lavoro dipendente nel corso del periodo d’imposta 2025 presso diversi datori di lavoro.

Quali rinnovi contrattuali rilevano ai fini dell’agevolazione

Il primo dubbio che è stato sciolto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda quali siano i contratti collettivi ai quali si applica l’agevolazione, cioè quali rinnovi possano essere presi in considerazione per applicare l’imposta sostitutiva. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate afferma che occorre fare riferimento esclusivamente al livello nazionale. Pertanto, rientrano esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati nel triennio 2024-2026.

La ragione di tale interpretazione risiede nel fatto che la relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2026 precisa che la disposizione in commento “interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi”.

Anche le stime – aggiunge l’Agenzia delle Entrate – sono state effettuate prendendo a riferimento i dati diffusi a luglio dall’ISTAT sui CCNL, come emerge sempre dalla relazione illustrativa.

Applicazione dell’agevolazione e tipologie di retribuzioni incluse

Di estrema rilevanza è poi il chiarimento relativo all’effetto di trascinamento degli importi previsti in sede di rinnovo dei CCNL negli anni 2024 e 2025 ma già decorrenti dai medesimi anni. In particolare, la Circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso evidenzia che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 sia, in virtù di previsioni contrattuali, distribuita su più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le mensilità previste dal CCNL, comprese quelle aggiuntive; resta invece esclusa la retribuzione indiretta relativa a prestazioni aggiuntive rispetto all’ordinaria attività.

Rientrano, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche le retribuzioni corrisposte a titolo di superminimo, ovviamente per la sola parte assorbita dall’incremento retributivo previsto dal CCNL. Si ritiene, a tal proposito, che il riferimento alle previsioni dei CCNL contenuto nella nota della circolare sia stato indicato a titolo meramente esemplificativo. 

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