4° Contenuto Riservato: Presentazione della domanda di rottamazione cartelle degli Enti locali

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 27 OTTOBRE 2026

L’art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, ha esteso la rottamazione-quinquies delle cartelle di pagamento, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82–101, legge n. 199/2025) ai tributi locali, consentendo la definizione agevolata (estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
La domanda va presentata, online, entro il 15 dicembre 2026.

Fonti ufficiali

Art. 1, commi da 82 a 110, legge n. 199/2025; art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026; FAQ AdE-R 15.10.2026

Ambito applicativo

La “rottamazione-quinquies” dei tributi locali riguarda i debiti tributari e non tributari, esclusi quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti risultanti dai carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 agli Agenti della riscossione da parte di Regioni, Enti locali (Province o Comuni, ecc.) che, nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.

Adesione alla rottamazione da parte degli Enti locali
Entro il 31 luglio 2026Gli Enti locali che intendevano “proporre” la Definizione agevolata, dovevano adottare e pubblicare sul proprio sito Internet i provvedimenti per l’applicazione della “rottamazione-quinquies” alle proprie entrate
Comunicato stampa 25 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato stampa 25 settembre 2026, ha reso nota la pubblicazione dell’elenco degli Enti locali (circa 1.500) che hanno comunicato il predetto Provvedimento e per i quali, quindi, la Definizione agevolata risulta possibile.

Esclusi i tributi locali gestiti in proprio
La Definizione agevolata non riguarda i tributi locali gestiti “in proprio”, ossia quelli la cui riscossione è effettuata direttamente dall’Ente locale/affidata a concessionari privati, per i quali la citata legge n. 199/2025 ha riconosciuto agli stessi Enti la possibilità di introdurre, tramite apposite delibere/regolamenti, una Definizione agevolata autonoma, gestita secondo le modalità individuate da ciascun Ente. 

Vai al Webinar Come fare la Rottamazione-quinquies degli enti locali e le comunicazioni AdER

Presentazione della domanda 

La domanda di definizione va presentata entro il 15 dicembre 2026 utilizzando il servizio on line disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Per la presentazione delle domanda può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative. 

Vai alla Circolare Rottamazione-quinquies estesa agli Enti territoriali

Invio on lineProcedura da seguire
Area riservataSono proposti esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare.Si accede tramite le credenziali SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e imprese).Non è necessario allegare il documento di d’identità.Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti, le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di definizione.Inoltre:va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET).   
Area
pubblica
E’ possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento/avvisi) che contengono almeno un carico “definibile.Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso.Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella/avviso.Inoltre:va allegato il documento d’identità;va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.Il soggetto riceve:una prima email, con un link da convalidare entro 72 ore.Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata;una seconda email, successivamente alla convalida della richiesta, di “presa in carico” con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;una terza mail (se il documento d’identità allegato è corretto), con il link per scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod.R-DA-2026-ET).Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.  

Intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Accoglimento/Diniego della domanda

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al soggetto contribuente che inviato la domanda l’accoglimento o il diniego della stessa entro il 28 febbraio 2027.

ComunicazioneContenuto
AccoglimentoAmmontare dovuto per la definizione;scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione/rateale) manifestata nella domanda;informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.
DiniegoMotivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Pagamento delle somme

Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) come segue:

Unica soluzione
ovvero
1° rata (max 54)
Entro 31.3.2027
Dalla 2° e 5° rataEntro 31.5 – 31.7 – 30.9 e 30.11.2027
Dalla 6° alla 53° rataEntro 31.1 – 31.3 – 31.5 – 31.7 – 30.9 e 30.11 dal 2028 al 2035
54° rataEntro 31.1.2036

Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° aprile 2027.

La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Modalità di pagamento
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;app EquiClick;domiciliazione sul c/c, con le modalità indicate nella Comunicazione delle somme dovute;moduli di pagamento utilizzabili presso banche, Posta, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL), Postamat;sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Decadenza e perdita dei benefici

La rottamazione-quinquies relativa ai carichi affidati dagli Enti territoriali risulterà inefficace a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamentoovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a. e c., anche di tardivo versamento superiore a 5 giorni:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, nel caso il debitore abbia scelto la soluzione rateale;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Tolleranza di 5 giorni Per evitare la decadenza, la legge consente, pertanto, una tolleranza di “5 giorni” rispetto alla scadenza della rata solo per il pagamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata ovvero, nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell’ultima rata del piano.

Effetti della decadenza

In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. 

FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 

FAQ n. 1Qual è l’ambito applicativo della rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
La rottamazione-quinquies Enti territoriali riguarda i debiti, sia di natura tributaria sia non tributaria, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, hanno deliberato l’applicazione alle proprie entrate delle disposizioni riguardanti la Definizione agevolata prevista dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026.L’attivazione della misura agevolativa è, infatti, subordinata all’avvenuta adozione, da parte della Regione o dell’Ente locale interessato, di uno specifico provvedimento di applicazione della rottamazione-quinquies alle proprie entrate.L’elenco delle Regioni e degli Enti locali che hanno adottato tale provvedimento è consultabile sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
FAQ n. 2Quali sono i debiti esclusi dalla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
Sono esclusi dalla nuova “rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies Enti territoriali, sono ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater e della riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
FAQ n. 3Per aderire alla rottamazione-quinquies Enti territoriali devo fare una richiesta?
Sì, l’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, così come convertito dalla legge n. 88/2026, successivamente modificato dalla legge n. 113/2026, stabilisce che il contribuente manifesti la sua volontà di procedere alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali, presentando la domanda di adesione entro il 15 dicembre 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito internet.
FAQ n. 4Come posso presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
È possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies Enti territoriali, a partire dal 16 ottobre 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet.Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle entrate, selezionando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.Sarà necessario specificare l’indirizzo email (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.Se presenti la domanda in area riservata, il servizio ti propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se presenti la domanda in area pubblica, potrai inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies Enti territoriali e quindi “definibile”.
FAQ n. 5Come posso verificare quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali prima di presentare la domanda di adesione?
Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in area riservata sono già visualizzabili i soli debiti definibili e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali.Puoi comunque richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.Prima di richiedere il Prospetto informativo, verifica che l’Ente di tuo interesse sia presente nell’elenco delle Regioni e degli Enti locali che hanno adottato il provvedimento di applicazione della rottamazione-quinquies.Se l’Ente non è presente nell’elenco, nel Prospetto informativo non saranno, infatti, riportati i carichi affidati da tale Ente.Il Prospetto informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento che possono essere “definite”, con l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).
FAQ n. 6Ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla rottamazione-quinquies Enti territoriali. Posso farlo?
Sì, tuttavia, nella domanda di adesione alla rottamazione-quinquies Enti territoriali, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
FAQ n. 7Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 28 febbraio 2027, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:accoglimento della domanda contenente:eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione-quinquies relativa ai carichi affidati dagli Enti territoriali. 15 ottobre 2026.l’ammontare complessivo delle somme dovute;la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;i moduli di pagamento precompilati;le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
FAQ n. 8Se presento la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della misura agevolativa:non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
FAQ n. 9Cosa si paga aderendo alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
FAQ n. 10Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?
Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione.La legge prevede che puoi pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).Per il 2027, le scadenze delle rate successive alla prima sono stabilite al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.Per gli anni successivi, al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° aprile 2027.
FAQ n. 11Come posso pagare le somme dovute per la rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:sito istituzionale;app EquiClick;domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.sportelli bancari;uffici postali;home banking;ricevitorie e tabaccai;sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;postamat;
FAQ n. 12Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?
La rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali risulterà inefficace a seguito dell’omesso o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a. e c., anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni:dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;di due rate, anche non consecutive, nel caso il debitore abbia scelto la soluzione rateale.dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.Per evitare la decadenza, la legge consente, pertanto, una tolleranza di “5 giorni” rispetto alla scadenza della rata solo per il pagamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata ovvero, nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell’ultima rata del piano.In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies Enti territoriali, la legge prevede che:i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 602/1973.
FAQ n. 13In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 12), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31 marzo 2027?
Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, dell’intero importo dovuto a titolo di Definizione agevolata, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi e quindi entro il 5 aprile 2027.
FAQ n. 14In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 12) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall’ultima?
Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.Facciamo un esempio:nel caso di una rottamazione-quinquies Enti territoriali dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies Enti territoriali e la ripresa delle attività di recupero.
FAQ n. 15Ho aderito alla rottamazione-quinquies Enti territoriali per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 marzo 2027, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.Alla stessa data (31 marzo 2027), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione-quinquies Enti territoriali sono automaticamente revocate.
FAQ n. 16Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla rottamazione-quinquies Enti territoriali sia altri debiti “non rottamabili”, cosa succede?
In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli Enti territoriali determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 marzo 2027 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), fino alla data di revoca delle rateizzazioni relative ai debiti ricompresi nella Definizione agevolata prevista dalla legge al 31 marzo 2027, potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’app Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.Solo successivamente a tale data sarà possibile utilizzare i moduli di pagamento aggiornati visualizzabili e stampabili nell’area riservata del sito internet nella sezione “Rateizza il debito/Piani di rateizzazione” o richiedibili tramite il servizio Rateizzazione/Richiedi i moduli di pagamento disponibile nell’area pubblica. Tali moduli, solo dopo la revoca delle rateizzazioni relative ai debiti ricompresi nella Definizione agevolata, includeranno esclusivamente gli importi da pagare per la rateizzazione dei debiti non ricompresi nella Definizione agevolata.

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