4° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Forfetari nel mirino: come gestire i controlli 2025 su superamento soglia e ricostruzione del reddito

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI CARLA DE LUCA | 7 GENNAIO 2026

Quesito n. 1 – Controllo di una s.r.l. con partecipazione al 49%

Domanda

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello n. 126/2019 sostiene che il controllo in una s.r.l. si abbia anche con partecipazione al 49%, è sostenibile?

Risposta

La Risposta n. 126/2019 non dice che il “49% = controllo”, ma che in quel caso concreto l’Agenzia ha ravvisato un controllo di fatto anche con una partecipazione del 49%, combinando più elementi (quote, carica gestoria, concentrazione del fatturato).

​Sul piano sistematico la tesi è discutibile se trasformata in regola generale, ma è difficilmente attaccabile se letta come valutazione caso per caso del controllo ex art. 2359 c.c. ai fini della causa ostativa del forfetario.

​Il caso riguarda un commercialista in semplificata, socio al 49% di una STP s.r.l. che svolge la stessa attività (codice ATECO coincidente), co‑amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che fattura solo alla società.

​L’Agenzia richiama la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), Legge n. 190/2014 (controllo diretto o indiretto su s.r.l. che svolge attività riconducibile) e afferma che nel caso è integrato un controllo rilevante, con decadenza dal forfetario dal 2020.

Il concetto di controllo viene ancorato all’art. 2359 c.c. (controllo di diritto e di fatto), come precisato anche da circolare n. 9/E/2019, esteso ai voti dei “familiari” e alle situazioni di influenza dominante.

​Nella prassi successiva è stato ribadito che il controllo può emergere anche con partecipazioni inferiori al 50%, ove vi siano elementi tali da configurare un’influenza dominante (es. 49% più patti statutari, diritti particolari ex art. 2468 c.c., concentrazione dei rapporti economici).

​La dottrina operativa tende a leggere la Risposta n. 126/2019 come un caso emblematico di “controllo interno di fatto” con partecipazione al 49%, richiamandola nelle tabelle che distinguono tra controllo di diritto (>50%) e controllo di fatto (<50% con elementi rafforzativi).

​Viene sottolineato che la causa ostativa non è legata solo alla percentuale di capitale, ma alla sussistenza concreta del controllo, con valutazione caso per caso; da qui l’idea che anche un 49% possa essere sufficiente se accompagnato da poteri amministrativi rilevanti e da dipendenza economica della s.r.l.

Se si resta fedeli all’art. 2359 c.c., la posizione è formalmente sostenibile: il controllo di fatto può sussistere anche senza la maggioranza assoluta delle quote, e ciò consente all’Agenzia di “riempire” la causa ostativa del forfetario anche con partecipazioni minoritarie.

Ciò che è criticabile è l’elasticità con cui viene ravvisata l’‘influenza dominante” in uno schema tipico STP (co‑amministratore al 49% che fattura solo alla società), perché il confine tra normale rapporto professionista‑STP e abuso del regime si fa molto sottile; su questo diversi commentatori hanno evidenziato il rischio di un’applicazione eccessivamente estensiva e poco prevedibile, specie se il 49% viene assunto come “soglia di allerta automatica”.

Non può dirsi, in linea astratta, che ogni partecipazione al 49% integri controllo: serve una verifica congiunta di statuto, patti parasociali, poteri dell’amministratore, assetto dei voti e flussi economici (dipendenza della s.r.l. dal professionista e viceversa).

In ottica prudenziale, per un forfetario che vuole restare “fuori dal radar” della causa ostativa, la prassi corrente suggerisce di: tenersi sotto soglie chiaramente non idonee al controllo (es. 25%, come riconosciuto in altri casi di prassi), oppure strutturare governance e rapporti economici in modo da escludere, anche documentariamente, una posizione di influenza dominante sulla s.r.l.​

Quesito n. 2 – Decorrenza ragguaglio annuo

Domanda

Cliente, attività di commercio al dettaglio di abbigliamento. A febbraio ha aperto la partita IVA come forfetario, senza immediato inizio attività. A marzo fa i primi acquisti. Ad aprile presenta la SCIA al Comune e l’inizio attività al Registro imprese. Ai fini del ragguaglio annuo degli 85.000 euro, a quale data iniziale devo fare riferimento?

Risposta

Per il ragguaglio annuo degli 85.000 euro si fa riferimento, in via interpretativa, alla data di apertura della partita IVA, non alla SCIA o all’iscrizione al Registro imprese.​

Il fatto che gli acquisti e l’operatività “concreta” partano dopo non incide sul computo dei giorni ai fini del limite forfetario, perché la posizione IVA è già esistente e astrattamente idonea a produrre ricavi.​

Se la partita IVA è stata aperta, ad esempio, il 10 febbraio, il limite annuo va proporzionato ai giorni dal 10 febbraio al 31 dicembre, a prescindere da quando sono partiti i primi acquisti (marzo) o dalla SCIA/RI (aprile).​

Operativamente, si calcola: 
85.000/365 X giorni tra data di apertura IVA e 31/12; 
il risultato è il tetto di ricavi da non superare nell’anno di avvio per mantenere il forfetario.

Quesito n. 3 – Accesso al regime forfetario: eliminato il limite di beni strumentali

Domanda

Chiedo di sapere se sono stati eliminati i limiti dei costi storici dei beni strumentali, in quanto per un cliente che è in possesso di beni per 60 mila euro circa, ma con ricavi di circa  30 mila euro, si valuta l’accesso al regime forfetario dal 1° gennaio 2026, in quanto andrà in pensione.

Risposta

Sì: il vecchio limite dei beni strumentali (20.000 euro al costo storico) è stato eliminato e non è più tra i requisiti di accesso/mantenimento del forfetario.

Il fatto che il cliente possiede beni strumentali per circa 60.000 euro non preclude quindi, di per sé, l’ingresso nel regime forfetario dal 1° gennaio 2026, se sono rispettati gli altri requisiti (ricavi entro 85.000 euro, spese per lavoro dipendente entro 20.000 euro, assenza di cause ostative, ecc.).

Quesito n. 4 – Forfetari: chiarimenti sulla verifica di ricavi/compensi percepiti

Domanda

In riferimento alla verifica dei ricavi/compensi percepiti, si è fatto riferimento anche all’art. 18, comma 5. Non è chiaro questo passaggio.

Risposta

Il richiamo all’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, serve solo a chiarire con quali criteri prendere i ricavi/compensi dell’anno precedente quando si verifica il limite degli 85.000 euro, se il contribuente era in semplificata.

​Non cambia il fatto che per il forfetario il limite si guarda sempre a “ricavi conseguiti/compensi percepiti”, ma si precisa come individuarli se, l’anno prima, si applicava il criterio della registrazione ex art. 18, comma 5.

Il comma 5 consente alle imprese minori in semplificata di adottare il cosiddetto “metodo della registrazione”: i componenti positivi/negativi seguono la data di registrazione delle fatture IVA, non il mero incasso/pagamento.

​L’Agenzia e la dottrina hanno chiarito che questa scelta è un’opzione interna al regime semplificato e non impedisce il passaggio al forfetario, né crea un vincolo triennale per chi poi voglia transitare al regime agevolato.

Quando si verifica il requisito dei ricavi/compensi dell’anno precedente, bisogna usare lo stesso criterio contabile adottato in quell’anno:

  • se il soggetto era in ordinaria: competenza;
  • se era in semplificata “per cassa”: incassi;
  • se era in semplificata con metodo della registrazione ex art. 18, comma 5: rilevano le fatture registrate nell’anno.

La sottoscritta, citando il comma 5, voleva evidenziare che, ai fini del conteggio degli 85.000 nell’anno precedente, per chi era in semplificata “per registrazione” non si guarda agli incassi effettivi, ma alle fatture registrate nel periodo.​

​Quesito n. 5 – Forfetario e limite di reddito di lavoro dipendente iniziato in corso d’anno

Domanda

In caso un forfetario inizio anche un rapporto dipendente ad ottobre, la verifica del reddito dipendente va rapportata ad anno o solo sui cedolini realmente ricevuti?

Risposta

Per la verifica del limite di reddito da lavoro dipendente (35.000 euro confermato dalla Legge di Bilancio 2026) si considerano solo i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente, non un importo rapportato ad anno.​

Se il rapporto di lavoro dipendente inizia in ottobre, ai fini dell’accesso/mantenimento del forfetario dell’anno successivo rileva il reddito di lavoro dipendente lordo annuo indicato nella CU (e nel 730/Redditi) relativo a quell’anno, cioè la somma dei cedolini effettivamente pagati da ottobre a dicembre, senza alcun “pro‑rata” su 12 mesi.​

La causa ostativa riguarda chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati superiori alla soglia di 35.000 euro.

​Il dato da prendere è quello risultante dal modello CU e dalla dichiarazione dei redditi: è un importo consuntivo, non ricalcolato come se il rapporto fosse durato tutto l’anno.

Se il dipendente viene assunto in ottobre e fino a dicembre percepisce, ad esempio, 8.000 euro lordi, ai fini del forfetario dell’anno successivo il valore da confrontare con la soglia è 8.000, non 8.000 “spalmati” su 12 mesi.

​La sola circostanza che il rapporto a regime produrrà, nell’anno seguente, un reddito potenzialmente superiore alla soglia non incide sulla verifica relativa all’anno precedente, che resta ancorata ai cedolini realmente corrisposti in quell’anno.

Quesito n. 6 – Compenso maternità: compilazione del quadro LM

Domanda

Per quanto riguarda il compenso di maternità, si procede con la compilazione di 2 righi distinti in LM da 22 a 27 indicando in uno il compenso da maternità e nell’altro rigo i compensi da attività professionale?

Risposta

Sì: da Redditi 2025 (redditi 2024) la soluzione corretta è proprio usare due righi distinti della sezione LM22-LM27.

​Un rigo (es. LM22) per l’attività professionale ordinaria”: con codice ATECO, coefficiente di redditività, compensi professionali in colonna 3 e relativo reddito in colonna 5.

Un secondo rigo separato per l’indennità di maternità, sempre tra i componenti positivi, indicando nella colonna 7 – “Casi particolari” il codice “1”, così da farla concorrere al reddito imponibile ma escluderla dal conteggio del limite 85.000/100.000 euro.

L’indennità di maternità, pur essendo tassata come reddito sostitutivo di lavoro autonomo, non è “ricavo/compenso” ai fini del requisito di accesso/permanenza nel regime, per espressa indicazione di prassi e modulistica.

La nuova colonna 7 è stata introdotta proprio per questi importi “particolari” (maternità, ecc.): il rigo distinto + codice 1 consente all’Agenzia di tassare l’importo in LM ma di tenerlo fuori dal test degli 85.000.​

Quesito n. 7 – Rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro nel biennio precedente

Domanda

Rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro nel biennio precedente: ai fini della soglia del 50% di fatturato si considerano tutti o solo l’ultimo?

Risposta

Ai fini della soglia del 50% si considerano tutti i datori di lavoro con cui sono intercorsi rapporti nel biennio, non solo l’ultimo.​

La verifica va fatta sommando i compensi incassati verso ciascun datore “rilevante” (e soggetti a lui riconducibili) e confrontando, per ognuno, tale importo con il totale dei ricavi/compensi dell’anno: se per anche solo uno di questi soggetti la quota supera il 50%, scatta la causa ostativa.​

Quesito n. 8 – Accertamento per regime di vantaggio (ex minimi) con requisiti da forfetario

Domanda

Un contribuente riceve accertamento perché nel 2019 ha superato 30.000 euro di ricavi per poter essere contribuente regime ex minimo nel 2020. Il contribuente nel 2020 ha emesso correttamente le fatture citando la norma forfetari e nelle CU ricevute è indicato il codice 12 dei forfetari. Il modello Redditi del 2020 è errato perché compilato quadro ex minimi anziché forfetario. È difendibile?

Risposta

È difendibile, sì, purché nel 2019 ci fossero effettivamente i presupposti oggettivi per l’uscita dal regime di vantaggio e l’ingresso nel forfetario e nel 2020 il contribuente si sia comportato integralmente come forfetario.

​L’errore sul quadro del modello Redditi è inquadrabile come errore dichiarativo formale/qualificatorio, sanabile con integrativa, a fronte di un comportamento concludente univoco (fatture “forfetarie”, CU con codice 12, ecc.).

Il superamento della soglia (30.000 euro) nel 2019 fa cessare, secondo la disciplina allora vigente, il regime di vantaggio con obbligo di fuoriuscita e possibilità/obbligo di accesso al forfetario (se ne ricorrono i requisiti).

​Se nel 2020 il contribuente aveva tutti i requisiti per il forfetario (limite ricavi, assenza cause ostative, ecc.), sotto il profilo sostanziale il regime corretto per il 2020 è proprio il forfetario.

​L’opzione/disapplicazione dei regimi naturali avviene per comportamento concludente (modalità di fatturazione, liquidazioni IVA, ecc.), poi “cristallizzato” in dichiarazione; la dichiarazione è mezzo di comunicazione, non l’elemento costitutivo della scelta.

​Nel caso descritto:

  • fatture 2020 emesse citando il regime forfetario;
  • CU dei committenti con codice 12 (forfetario);

sono indici forti di comportamento concludente univoco di applicazione del regime forfetario.​

La giurisprudenza e la prassi sull’errore di opzione/qualificazione del regime contabile tendono a riconoscere tutela quando l’errore è solo formale e non incide sul quantum d’imposta (o lo incide in senso non elusivo), valorizzando il comportamento concludente e la possibilità di correggere via dichiarazione integrativa.

Nel caso specifico, si può sostenere che: 
• il regime applicabile “per legge” nel 2020 era il forfetario
• tutti i comportamenti esterni sono coerenti con il forfetario; 
• la diversa compilazione del quadro ex minimi è un errore materiale/qualificatorio, non una scelta di regime diversa, sanabile con integrativa a favore (o comunque con istanza motivata) senza che ciò legittimi il recupero d’imposta come se fosse rimasto nei minimi. 
Operativamente consiglierei:
• di ricostruire puntualmente il superamento della soglia 2019 e la conseguente cessazione del regime minimi; 
• documentare fatture 2020, CU con codice 12, eventuali assenze di liquidazioni IVA, ecc.; 
• presentare (se non già fatto) integrativa del Modello Redditi 2020 con quadro LM corretto, invocando l’orientamento su comportamento concludente e l’assenza di intento elusivo.

​Resta un margine di discrezionalità dell’Ufficio, ma, sul piano tecnico, la posizione del contribuente ha basi ragionevoli ed è difendibile in sede di contraddittorio/reclamo‑mediazione.​

Quesito n. 9 – Pagamento sub agente superiore a 20.000 euro: non rientrano tra le spese per lavoro dipendente

Domanda

Un agente in regime forfetario ha un sub-agente e corrisponde a quest’ultimo provvigioni per più di 20.000 euro. Viene considerata spesa per lavoro accessorio oppure trattandosi di sub-agente con partita IVA non rileva?

Risposta

Le provvigioni al sub‑agente con propria partita IVA non rientrano, in linea generale, tra le spese per lavoro dipendente/accessorio/collaboratori soggette al limite dei 20.000 euro, ma tra i normali costi per servizi.

​Il tetto dei 20.000 euro riguarda infatti lavoro dipendente, lavoro accessorio, co.co.co./progetto, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e prestazioni di lavoro dei familiari ex art. 60 TUIR, non i compensi corrisposti a terzi autonomi organizzati in proprio (come il sub‑agente in RF).

Le sintesi tecniche e la circolare n. 10/E richiamano espressamente: lavoro dipendente, lavoro accessorio, compensi a collaboratori (co.co.co./progetto), lavoro dei familiari e associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

​Non vengono ricompresi i rapporti tra soggetti entrambi titolari di partita IVA che operano come autonomi “a valle” (subfornitura, sub‑agenzia, consulenti autonomi), per i quali si parla di acquisto di servizi, non di spese per lavoro dipendente/assimilato.

L’agente in RF che corrisponde provvigioni a un sub‑agente in regime forfetario con propria posizione IVA non supera, per questo solo fatto, il limite dei 20.000 euro di “spese per lavoro”, perché tali provvigioni sono trattate come costi per prestazioni di servizi rese da altro autonomo.

Il controllo sul limite dei 20.000 euro continuerà quindi a riguardare solo eventuali dipendenti, co.co.co., collaboratori familiari o analoghe figure “personali”, non i sub‑agenti terzi autonomi.​

Quesito n. 10 – Donazione azienda familiare e accesso al regime forfetario

Domanda

È possibile in sede di donazione di impresa familiare accedere al regime forfetario indipendentemente dal regime applicato dal donante?

Risposta

Sì, in linea di principio il donatario può accedere (o restare) nel regime forfetario indipendentemente dal regime applicato dal donante, purché rispetti tutti i requisiti e non ricorrano cause ostative in capo a lui.

​La donazione di azienda/impresa individuale (anche familiare) avviene in neutralità ai fini delle imposte dirette ex art. 58 TUIR, ma il regime di tassazione del donatario segue le regole proprie del soggetto che subentra: può quindi essere forfetario anche se il donante era in ordinaria o in semplificata.

​La prassi e la dottrina sottolineano che ciò che conta è che il donatario, dopo il trasferimento, possieda i requisiti oggettivi e soggettivi per il forfetario (ricavi entro 85.000, limite spese lavoro, niente partecipazioni ostative, ecc.).

L’impresa familiare è pur sempre un’impresa individuale del titolare, che può adottare il regime forfetario; l’imposta sostitutiva si calcola sul reddito prima della quota ai familiari.

​Il fatto che prima della donazione il titolare fosse o meno in forfetario non vincola il nuovo titolare (donatario), che, ricevuta l’azienda, potrà optare o applicare il regime naturale (se forfetario) al ricorrere dei requisiti, fermo restando il rispetto delle ordinarie cause di esclusione (es. partecipazioni, rapporti con ex datori, cumulo con altra attività, ecc.).

​Occorre verificare:

  • la “prosecuzione” dell’attività, che può far scattare limiti su aliquota al 5% (start‑up) ma non impedisce in sé il forfetario;
  • l’eventuale contemporanea partecipazione del donatario a un’altra impresa familiare o società, che potrebbe costituire causa ostativa.

In atto di donazione e nelle dichiarazioni successive è opportuno evidenziare chiaramente il subentro del nuovo titolare e la scelta del regime, per allineare posizione IVA, INPS e imposte dirette.

Quesito n. 11 – Le prestazioni rese da professionista con partita IVA non rientrano nel computo delle spese per lavoro dipendente

Domanda

Le spese sostenute per prestazioni di lavoratore autonomo con partita IVA rilevano nel computo del limite della soglia di 20.000? Si tratta di professionista che riceve fattura da altro professionista per attività afferenti all’attività.

Risposta

No, in questo caso non rilevano nel limite dei 20.000 euro.

Le spese per prestazioni rese da un altro lavoratore autonomo con propria partita IVA (altro professionista che emette fattura per servizi inerenti l’attività) sono considerate normali costi per servizi, non “spese per lavoro dipendente / accessorio / collaboratori” soggette al tetto.

​Rientrano nel plafond solo:

  • lavoro dipendente;
  • lavoro accessorio;
  • compensi a collaboratori (co.co.co., progetto, ecc.);
  • prestazioni di lavoro dei familiari ex art. 60 TUIR;
  • compensi a associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Non sono invece conteggiati: i compensi corrisposti a professionisti o imprese terze titolari di propria partita IVA (come nel tuo caso), che restano fuori dal calcolo dei 20.000 euro.

Quesito n. 12 – Vendite su eBay oggetti vari (anche usati) e applicazione regime forfetario

Domanda

Una persona fisica (privato) che vende oggetti vari, anche usati, sulla piattaforma eBay da diversi anni ha ricevuto un report sulla trasparenza fiscale per l’anno 2024, nel quale è indicato che ha completato più di 30 transazioni o il cui volume di vendita ha ecceduto 2.000 euro. Può aprire oggi partita IVA forfetaria, mentre, per il 2024 dichiara redditi diversi occasionali?

Risposta

Può senz’altro aprire ora una partita IVA in regime forfetario, se oggi possiede i requisiti (ricavi potenziali entro 85.000 euro, assenza di cause ostative, ecc.), indipendentemente dal fatto di aver ricevuto il report DAC7 per il 2024.
​Per il 2024, invece, la qualificazione dei proventi dipende da come l’attività è stata svolta in concreto: non sempre è corretto parlare di “redditi diversi occasionali”. Se l’attività 2024 è stata già di fatto abituale/organizzata, la soluzione tecnicamente più solida è: 
• valutare l’eventuale “emersione” di reddito d’impresa 2024 (anche con ravvedimento) piuttosto che forzare la tesi dei redditi diversi occasionali; 
• solo in presenza di reale occasionalità (pochi episodi, assenza di organizzazione, mera dismissione di patrimonio personale) si può correttamente ricorrere al quadro RL come redditi diversi.

​Quesito n. 13 – Partecipazione in STP e regime forfetario

Domanda

Una STP è costituita da n. 2 soci al 50% (non parenti). I 2 soci esercitano anche l’attività professionale singolarmente con regime forfetario. Nel 2023 in qualità di forfetari non hanno fatturato alla STP. Nel 2024 hanno fatturato alla STP che si è dedotta il costo. Dal 2025 hanno perso il regime forfetario ma non avevano problemi nel 2024, giusto?

Risposta

Nel 2024 non avevano problemi sul forfetario: la causa ostativa scatta solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui maturano i presupposti (fatturazione alla STP con deduzione del costo), quindi la perdita del regime dal 2025 è coerente. ​

Per i soci professionisti che fatturano alla società partecipata (s.r.l. o STP‑s.r.l.) con attività riconducibile, la prassi ha chiarito che la causa ostativa opera quando: c’è partecipazione di controllo o influenza dominante e i compensi fatturati sono dedotti dalla società (rapporto “circolare” socio‑società).

Quando la causa ostativa si integra in un anno N (qui il 2024), la decadenza dal forfetario opera dall’anno N + 1 (2025), non retroattivamente.​

Quesito n. 14 – Vincitore di bando pubblico e fatturazione ex datore di lavoro: accesso al regime forfetario

Domanda

Un dipendente di un’università ha cessato nel 2025 il lavoro dipendente dopo aver partecipato e vinto un bando dell’università stessa, che prevede svolgimento dell’attività in forma di lavoro autonomo. Per l’anno 2025, il regime adottato è stato quello ordinario, può passare al forfetario nel 2026 anche se fattura sempre alla stessa università o, meglio, 2027?

Risposta

Può accedere al forfetario già dal 2026, ma solo se nel 2026 i compensi verso l’università (ex datore) non superano il 50% del totale; se invece saranno prevalenti, la scelta prudente è rinviare al 2027.

La causa ostativa riguarda chi esercita l’attività prevalentemente (oltre il 50% dei ricavi/compensi dell’anno) verso datori di lavoro con cui sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d’imposta precedenti o soggetti a essi riconducibili.

La verifica è annuale e si fa a fine anno: se nel 2026 oltre il 50% dei compensi va all’università (ex datore fino al 2025), la causa ostativa risulta integrata e il contribuente non potrà mantenere il forfetario per l’anno successivo.​

Se puntate al forfetario 2026, conviene:

  • programmare già ora il portafoglio clienti per ridurre la dipendenza dall’università sotto il 50%;
  • monitorare a consuntivo i compensi 2026, per capire se la causa ostativa si è formata e, in tal caso, organizzare il passaggio all’ordinario dal 2027.​

Se realisticamente il 2026 sarà “mono committente” verso l’università, l’opzione 2027 come primo anno di forfetario è la linea più cauta.

Quesito n. 15 – Contribuente forfetario che sposta la residenza all’estero

Domanda

Un contribuente in regime forfetario ha cambiato la sua residenza in Germania per il periodo di imposta 2025 e 2024 (da verificare), cosa succederà per queste annualità? Bisogna procedere con le dichiarazioni integrative passando la contabilità da forfetario a semplificato?

Risposta

La prima cosa è capire da quando il cliente è diventato fiscalmente non residente (data decorrenza cambio residenza anagrafica/AIRE e giorni effettivi all’estero), perché da lì cambia tutto.

  1. Regola generale: residenza e forfetario
    • Il forfetario è ammesso solo per soggetti residenti in Italia, salvo l’eccezione per i residenti UE/SEE che producono almeno il 75% del reddito complessivo in Italia.
    • ​Il trasferimento di residenza all’estero è causa ostativa, ma non fa decadere subito: la fuoriuscita avviene dall’anno successivo a quello in cui si perde il requisito di residenza, tranne il caso dei 100.000 euro di ricavi (che fa uscire in corso d’anno).
  2. Se la residenza estera decorre dal 2024
    • Se risulta non residente in Italia (e magari iscritta AIRE) già dal 2024, e non rientra nel caso “residente UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia”, il forfetario non sarebbe stato applicabile per il 2024 e anni successivi.
    • ​In questo scenario, la soluzione corretta sarebbe:
      • trattare i redditi 2024 e 2025 come redditi di non residente (con tassazione solo sui redditi prodotti in Italia, fuori forfetario);
      • valutare dichiarazioni integrative/di rettifica, eventualmente passando a un regime “ordinario da non residente” per le attività svolte in Italia.
  3. Se la residenza estera decorre dal 2025
    • Se nel 2024 era ancora fiscalmente residente in Italia (residenza anagrafica o centro interessi in Italia per >183 giorni), il forfetario 2024 resta valido.
    • ​Se nel 2025 perde la residenza fiscale (trasferimento effettivo + iscrizione AIRE) e non rientra nell’eccezione UE/SEE‑75%, il 2025 può restare forfetario fino al 31 dicembre, con uscita obbligata all’ordinario dal 2026, senza dover rettificare le fatture 2025.
  4. Eccezione: non residente UE/SEE con 75% del reddito in Italia
    • Se il cliente è residente in Germania (UE) e produce almeno il 75% del suo reddito complessivo in Italia, la legge consente di mantenere o accedere al forfetario anche da non residente, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti.
    • ​In questo caso, il mero cambio di residenza anagrafica non imporrebbe di rifare le dichiarazioni come semplificata, ma andrebbe verificato con attenzione:
      • percentuale di reddito effettivamente prodotto in Italia nel 2024‑2025;
      • altre cause ostative (lavoro dipendente/pensione tedesca, partecipazioni, ecc.).​

Operativamente:

  • verifica con SPID / certificato storico:
    • data esatta del cambio di residenza anagrafica;
    • eventuale iscrizione AIRE e decorrenza.
  • Ricostruisci per 2024 e 2025:
    • dove ha avuto il centro degli interessi (famiglia, casa, lavoro);
    • quota di reddito prodotto in Italia Vs estero;
    • requisiti forfetario e eventuali altre cause ostative.

In base all’esito:

  • se nel 2024/2025 era residente in Italia → probabilmente non serve rifare le dichiarazioni, l’uscita scatterà dall’anno successivo alla perdita di residenza;
  • se risulta non residente e non supera il test UE/SEE‑75% → valutare integrative 2024/2025 con regime ordinario da non residente.

Quesito n. 16 – Superamento limite 100.000 euro di ricavi compensi in corso d’anno: riflessi ai fini INPS

Domanda

Superamento 100.000,00 euro di ricavi/compensi percepiti in corso d’anno: appurati i riflessi fiscali ai fini IVA e imposte dirette, ai fini INPS, se il soggetto aveva esercitato l’opzione per il pagamento ridotto, i contributi fissi e in percentuale debbono essere pagati dall’anno di splafonamento o dall’anno successivo?

Risposta

L’impostazione (pagare a misura piena già dall’anno dello sforamento) è quella tecnicamente più prudente e coerente con il quadro attuale, anche se la normativa crea un evidente “cortocircuito” tra Fisco e INPS.

Se in corso d’anno i ricavi/compensi superano 100.000 euro, il regime forfetario cessa dall’anno stesso in cui avviene lo sforamento, con applicazione dell’IVA dalle operazioni che determinano il superamento.

​Di fatto, da quel momento il contribuente non è più “forfetario” ai fini delle imposte dirette/IVA per l’anno in corso.

La riduzione del 35% è legata alla qualità di contribuente in regime forfetario: l’INPS la riconosce per gli anni in cui il soggetto “permane nel regime forfetario”. ​

Le istruzioni INPS, in via ordinaria, parlano di passaggio al regime ordinario “dall’anno successivo” quando il contribuente perde uno dei requisiti o abbandona il forfetario; però tali indicazioni sono state pensate prima della regola speciale del superamento dei 100.000 con uscita in corso d’anno.

La dottrina operativa e i commenti segnalano il cortocircuito: formalmente l’INPS continuerebbe a vedere la riduzione fino a fine anno, mentre fiscalmente il regime è già venuto meno.

​In assenza di un chiarimento specifico INPS che “salvi” la riduzione anche nell’anno di sforamento, l’interpretazione più lineare è:

  • dal momento in cui il contribuente non è più in forfetario per l’anno N, non può più beneficiare della contribuzione ridotta per lo stesso anno;
  • occorre quindi adeguare i contributi (fissi e percentuali) a misura piena per l’anno dello sforamento.

Operativamente, appurato lo sforamento >100.000 è necessario:

  • ricalcolare i contributi INPS dell’anno interessato senza la riduzione del 35%;
  • versare la differenza (con ravvedimento se necessario);
  • comunicare all’INPS la perdita dei requisiti e la conseguente revoca dell’agevolazione per gli anni successivi, se non già decaduta automaticamente.

Per gli anni successivi, ovviamente, si applica il regime contributivo ordinario finché non ricorrono di nuovo i presupposti per richiedere una riduzione (oggi, solo se rientra in forfetario, cosa che dopo uno sforamento del genere non è più possibile).

In assenza di una circolare INPS “ad hoc” che consenta di mantenere il 35% nell’anno dello sforamento, la linea che proponi (pagare da subito a misura piena) è quella più difendibile in sede di controllo.

Quesito n. 17 – Cessazione rapporto di lavoro, richiesta NASpI anticipata e apertura di partita IVA

Domanda

In caso di cessazione del rapporto di lavoro posso accedere alla NASpI e nel 2026 aprire, partita IVA come forfetario e ottenere la NASpI anticipata?

Risposta

Sì, è possibile: in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro puoi percepire la NASpI, aprire nel 2026 una partita IVA in regime forfetario e chiedere anche la NASpI anticipata in unica soluzione, se rispetti i requisiti.

Verificare che la cessazione del rapporto di lavoro dia effettivamente diritto a NASpI (no dimissioni “semplici”, salvo giusta causa, e requisiti di contribuzione/anzianità rispettati). Coordinare bene i tempi: prima domanda NASpI, poi apertura P.IVA e, entro 30 giorni, domanda di anticipazione, per non decadere dall’incentivo.

​Quesito n. 18 – Da dipendente a forfetario: requisiti di accesso

Domanda

Una ex dipendente (fino ad ottobre 2025) di ristorante (aiuto-cuoca), vorrebbe aprire un’attività di chef privato (cucinare direttamente presso l’abitazione dei clienti). È possibile per lei accedere al forfetario? In caso affermativo, con il 5% o il 15%? Il superamento degli 85.000 euro di fatturato sono sempre intesi come incassato?

Risposta

Sì, può accedere al forfetario dal 2026; l’aliquota sarà con ogni probabilità 15% (non 5%) e il limite degli 85.000 euro si verifica sempre sugli incassi dell’anno.

​La causa ostativa ex datore di lavoro scatta solo se, nei primi anni di attività, oltre il 50% dei compensi è verso lo stesso ristorante o soggetti a esso riconducibili; se la clientela è privata e non coinvolge il vecchio datore, il forfetario 2026 è pienamente accessibile.

Anche se svolge attività affine (cucina), non c’è alcun divieto generale: va solo evitata la “partita IVA fittizia” verso l’ex datore. Per l’aliquota al 5%(start‑up) servono, tra gli altri, due requisiti chiave:

  • non avere esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti;
  • l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente precedente (salvo praticantato obbligatorio).

​Nel caso di aiuto‑cuoca che apre come chef privato:

  • stessa area di competenze, ma nuovo modello di business e clientela diversa;
  • la mera affinità professionale non basta, da sola, a far scattare sempre la “mera prosecuzione”.

Tuttavia, la prassi è piuttosto restrittiva: per prudenza, se il lavoro dipendente cessa a ottobre 2025 e l’attività autonoma parte nel 2026 nello stesso settore, è più difendibile applicare 15%, salvo un quadro molto chiaro di discontinuità (es. nessun rapporto con ex datore, posizionamento completamente diverso, ecc.).

Quesito n. 19 – Riaddebito delle spese comuni e limite di ricavi del forfetario

Domanda

Il riaddebito di spese comuni di studio (locazione, utenze, ecc.) ad altri professionisti che esercitano la propria attività nel medesimo immobile, influisce sul limite degli 85.000,00 euro?

Risposta

Quando il contratto di locazione e le utenze sono intestati a un professionista, che poi riaddebita pro‑quota gli oneri agli altri colleghi, l’importo riaddebitato: è imponibile ai fini IVA (con aliquota ordinaria), non costituisce compenso professionale, ma per il forfetario è comunque un ricavo/entrata rilevante, salvo diversa qualificazione normativa.

La dottrina specifica che, nel forfetario, tutte le somme incassate che non integrano spese anticipate ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 vanno tendenzialmente conteggiate sia nel reddito sia nel test degli 85.000 euro. ​Le sole somme che non incidono su reddito e limite sono le spese anticipate “in nome e per conto” del collega, correttamente documentate (fattura intestata al collega, riaddebito per lo stesso importo, indicazione separata fuori campo IVA ex art. 15).

Di regola, tuttavia, i contratti di locazione/utenze sono intestati al titolare dello studio, non ai singoli utilizzatori, quindi il riaddebito ricade nella fattispecie delle spese sostenute in nome proprio: in questo caso gli importi rientrano nel conteggio del limite.

Quesito n. 20 – Passaggio al forfetario: la rettifica IVA da effettuare solo durante il passaggio di regime

Domanda

Entrato in regime forfetario un cliente nel 2024, negli anni precedenti era in contabilità semplificata e applicava IVA. Con la cessione dell’automezzo, che precedentemente aveva in carico, deve rettificare nuovamente l’IVA, in quanto è stata già effettuata la rettifica IVA nel passaggio al regime dei forfetari?

Risposta

No, in linea generale l’IVA non si “ripaga” una seconda volta: se hai già effettuato correttamente la rettifica ex art. 19‑bis2 al momento dell’ingresso nel forfetario, la successiva cessione dell’automezzo in forfetario non comporta ulteriori rettifiche IVA sulla detrazione originaria.

Nel 2023 (ultimo anno “IVA”) andava fatta la rettifica IVA sui beni ammortizzabili ancora in periodo di tutela, tra cui l’automezzo, per tanti quinti quanti ne mancavano al compimento del quinquennio, a sfavore del contribuente.

Quella rettifica “chiude il conto” tra IVA detratta e anni residui in cui il soggetto non sarà più un soggetto passivo IVA (forfetario).

​Nel regime forfetario: la cessione dell’automezzo è fuori campo IVA (non si applica l’imposta, né si esercita il diritto a detrazione), genera solo un componente positivo ai fini del reddito forfetario (segue il coefficiente di redditività, senza calcolo di plus/minusvalenza analitica).

​Poiché il contribuente non è più soggetto IVA (né c’è detrazione collegata alla cessione), non si attiva una nuova rettifica a sfavore sulla detrazione già sistemata al momento del passaggio. Una nuova rettifica IVA sul cespite si pone solo nel caso inverso: uscita dal forfetario verso regime IVA ordinario/semplificato, con diritto a rettifica “a favore” per gli anni residui di tutela (ex forfetario che torna soggetto IVA).

Nel tuo caso la sequenza è “da IVA a forfetario” e la rettifica è già stata fatta in sede di ingresso: alla cessione in forfetario non si aggiungono altri importi IVA da restituire.

Quesito n. 21 – Compatibilità tra commercialista forfetario e CED s.r.l.

Domanda

I codici attività di commercialista e di centro elaborazione dati contabili appartengono a sezioni ATECO differenti. Si chiede conferma che un commercialista in regime forfetario può essere socio unico e amministratore di un s.r.l. di elaborazione dati, senza fatturazione tra le due partite IVA.

Risposta

La situazione è in astratto compatibile con il forfetario, ma non basta che i codici ATECO siano in sezioni diverse: va verificato che l’attività della s.r.l. non sia “riconducibile” a quella professionale del commercialista e che non vi siano rapporti economici tra le due posizioni. La causa ostativa scatta solo se sono entrambe presenti: controllo diretto o indiretto della s.r.l. (qui socio unico + amministratore → controllo pieno) e attività economica della s.r.l. direttamente o indirettamente riconducibile a quella del professionista forfetario.

La circolare n. 9/E/2019 precisa che la “riconducibilità” si valuta in concreto, non solo sul codice ATECO: si guardano natura dei servizi, clientela, catena del valore, ecc. Alcuna parte della dottrina ha già trattato il caso classico: commercialista (69.20.11, sezione M) che controlla una s.r.l. di elaborazione dati contabili (ora 63.10.21, ex 63.11.11, sezione J). In quell’esempio viene ritenuta ammissibile la permanenza nel forfetario, proprio perché le attività ricadono in sezioni ATECO diverse e la s.r.l. svolge mera elaborazione dati, non consulenza fiscale.

Altra prassi operativa sottolinea che la compatibilità è rafforzata se: non c’è fatturazione tra P.IVA del commercialista e s.r.l., la s.r.l. non presta servizi “sostitutivi” o integrativi dell’attività professionale del socio (es. pacchetti “tenuta contabilità + dichiarazioni” curati di fatto dallo stesso).

Nel caso specifico, commercialista in forfetario, socio unico e amministratore di una s.r.l. CED che elabora dati contabili:

  • c’è certamente il controllo;
  • la causa ostativa si evita se l’attività del CED è effettivamente limitata a servizi “tecnici” di elaborazione dati, distinta dalla consulenza tipica del commercialista, e mancano rapporti economici tra la sua P.IVA e la s.r.l. (niente fatture di consulenza, niente strutture circolari costo‑ricavo).

In queste condizioni, la dottrina maggioritaria ritiene possibile mantenere il forfetario, pur con prudenza documentale (oggetto sociale, contratti, comunicazioni ai clienti che tengano distinte le due funzioni).

Tenere ben separati:

  • brand e comunicazione (studio professionale vs CED);
  • contratti con i clienti (il CED elabora dati per conto di studi, non eroga consulenza fiscale diretta);
  • flussi economici (niente compensi professionali del commercialista alla s.r.l. o viceversa).​

Monitorare che l’Agenzia non possa sostenere che la s.r.l. è, di fatto, “braccio operativo” dell’attività professionale del socio, perché in quel caso potrebbe contestare la riconducibilità e quindi la causa ostativa.

Quindi: sì, l’impostazione che descrivi è difendibile, ma solo se si dimostra in concreto che le due attività restano realmente distinte e non interconnesse sul piano dei servizi resi e dei flussi economici.

Quesito n. 22 – Superamento 100mila euro ricavi/compensi e la gestione dell’IVA su fatture e corrispettivi

Domanda

Si chiede se al superamento della soglia dei 100.000 euro, la parte eccedente i 100.000 nei corrispettivi va scorporata dell’IVA, oppure, l’IVA va aggiunta, in caso di scorporo, si agisce sulla LIPE o bisogna procedere con la modifica nel cassetto fiscale fatture e corrispettivi? Nelle fatture invece, va aggiunta?

Risposta

L’operazione (corrispettivo o fattura) che fa superare i 100.000 euro va assoggettata interamente a IVA: non si scorpora solo la parte eccedente, ma si applica l’IVA sull’intero importo dell’operazione che determina lo splafonamento.

​Se lo sforamento avviene con corrispettivi da RT: dalla data dell’incasso che supera i 100.000 euro devi applicare il regime IVA ordinario sulle operazioni successive e su quella che ha fatto superare la soglia.

Operativamente, la prassi suggerita è:

  • emettere un documento integrativo (nota di debito / documento commerciale integrativo) per la quota IVA sull’intero corrispettivo che ha fatto splafonare;
  • gestire l’IVA nella liquidazione IVA periodica e poi in dichiarazione, senza dover “rimaneggiare” a posteriori i singoli corrispettivi nel portale Fatture e Corrispettivi, se non per gli aspetti di quadratura.

Non si scorpora solo l’eccedenza oltre i 100.000: la circolare n. 32/E ha chiarito che l’operazione va “unitariamente considerata” ai fini IVA.

Se lo sforamento avviene con una fattura: la fattura che fa superare i 100.000 deve essere emessa con IVA su tutto l’imponibile (es. 20.000 + IVA 22%, non 15.000 senza IVA + 5.000 con IVA).

Se la fattura è stata emessa da forfetario senza IVA e poi incassata quando fa scattare lo sforamento, occorre inviare tramite SdI una nota di variazione in aumento che addebiti al cliente l’IVA a titolo di rivalsa sull’intero importo di quella fattura.

L’effetto IVA si gestisce principalmente:

  • nelle liquidazioni periodiche (LIPE) dal periodo in cui scatta lo sforamento, includendo imponibile e imposta di tutte le operazioni che devono transitare in ordinario;
  • in dichiarazione IVA annuale, dove l’anno viene trattato come ordinario dal punto di vista dell’imposta.

Eventuali “correzioni” nel Cassetto Fatture e Corrispettivi (es. note di debito su fatture, integrazioni su corrispettivi) servono solo ad allineare i dati ai nuovi importi imponibili/IVA, ma il punto cardine resta: nessuno scorporo solo sull’eccedenza, IVA sull’intera operazione che fa superare la soglia.

Quesito n. 23 – Scioglimento studio associato e apertura posizione individuale in forfetario

Domanda

Uno studio associato composto da due avvocati partecipanti al 50% con un volume d’affari 2025 di poco oltre i 100 mila euro decide di sciogliersi entro la fine dell’anno. Uno ha già aperto P.IVA in regime semplificato e l’altro la aprirà a gennaio 2026 optando per il forfetario. È fattibile?

Risposta

Sì, lo schema è fattibile: lo scioglimento dello studio associato entro il 31 dicembre 2025 rimuove la causa ostativa “partecipazione ad associazione professionale”, quindi l’ex associato potrà aprire P.IVA individuale nel 2026 in regime forfetario (ma solo al 15%, non al 5%).

​La partecipazione ad associazioni tra professionisti è causa ostativa solo se sussiste nel periodo d’imposta in cui si applica il forfetario; sciogliendo lo studio nel 2025, nel 2026 il soggetto non avrà più alcuna partecipazione ostativa.

​Il fatto che lo studio associato abbia superato di poco i 100.000 euro nel 2025 non blocca, di per sé, l’accesso personale al forfetario del singolo ex associato nel 2026, perché il limite 85.000 riguarda la sua futura P.IVA individuale, non il volume dello studio sciolto.

L’attività del nuovo studio individuale nel 2026 è, in sostanza, mera prosecuzione dell’attività svolta nello studio associato (stessa professione, stessa clientela, stessi beni/uffici, ecc.), quindi non si può applicare l’aliquota start‑up 5%.

​L’ex associato potrà quindi adottare il forfetario con imposta sostitutiva al 15%, ferma restando la verifica degli altri requisiti (85.000, ex datori, partecipazioni in s.r.l., ecc.).

Occorre:

  • formalizzare lo scioglimento dell’associazione entro il 31 dicembre 2025 (Agenzia Entrate, Cassa, Ordine, eventuale INPS/Ente previdenziale);
  • gestire in modo chiaro la posizione di crediti e fatture a cavallo:
    • finché lo studio associato incassa, deve restare fiscalmente “aperto”;
    • solo dopo la liquidazione si può chiudere e far partire le singole P.IVA (eventuale assegnazione dei crediti ai soci da valutare con attenzione).​

In sintesi
• sì, l’avvocato che apre nel 2026 potrà essere forfetario, ma con aliquota 15% per mera prosecuzione; 
• nessun blocco automatico per il solo fatto che lo studio associato 2025 ha superato i 100.000 euro.

Quesito n. 24 – Verifica dei limiti di ricavi/compensi si fa sul totale incassato nel periodo di riferimento

Domanda

Ho in essere 3 contratti di consulenza (di cui 2 collegi) che su base annua mi portano a superare di poco il limite di 85 mila euro. La dinamica degli incassi però potrebbero non portare al superare tale valore limite. Ciò posto ci si trova a prescindere in una situazione ostativa al regime?

Risposta

No: la situazione non è ostativa “a prescindere”. Conta solo ciò che incassi nell’anno; se gli incassi effettivi restano entro 85.000 euro, puoi mantenere il forfetario.

Nel regime forfetario il limite di 85.000 euro si verifica sui compensi incassati nell’anno, non sugli importi “da contratto” o maturati per competenza.

​Se i tre contratti (anche se su base annua superano 85.000) generano incassi di cassa nel 2025 inferiori a 85.000, i requisiti di permanenza nel regime sono rispettati.

Se in un dato anno gli incassi:

  • sono ≤ 85.000: resti nel forfetario anche l’anno successivo;
  • sono > 85.000 ma ≤ 100.000: resti forfetario per quell’anno, ma esci dal regime dall’anno successivo;
  • sono > 100.000: esci immediatamente dal forfetario dal momento del superamento, con IVA dovuta sulle fatture successive.

In sintesi: finché il flusso di incassi 2025 rimane sotto 85.000, i tre contratti non ti pongono da soli in una situazione ostativa al regime.

Quesito n. 25 – Start up 5%: nuova attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente precedente

Domanda

Un medico anestesista dipendente di ASL vuole aprire partita IVA per esercitare lo stesso lavoro ma come free lance, presso case di cura private e altre strutture, può applicare il 5%?

Risposta

No: in un caso del genere l’aliquota agevolata 5% non è applicabile; il medico potrà usare il forfetario solo con imposta sostitutiva 15%.

Per avere il 5% l’attività nuova non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente/autonomo precedente; la valutazione è sostanziale (stessa attività, stesse competenze, mercato analogo).

Un anestesista dipendente ASL che apre P.IVA per svolgere la stessa attività professionale di anestesista come freelance presso case di cura/strutture sanitarie realizza, secondo i chiarimenti AE, una mera prosecuzione dell’attività svolta come dipendente (stessa professione, stessa tipologia di prestazioni, mercato sanitario).
Se rispetta i requisiti generali (limite 85.000, soglie redditi dipendenti, assenza di cause ostative, ecc.), il medico potrà accedere al regime forfetario ma con aliquota ordinaria 15%, non con la flat tax 5% da start‑up.

Quesito n. 26 – Limite del costo dipendente deve includere anche il TFR

Domanda

In riferimento al limite del costo dei dipendenti (20.000), questo è riferito al criterio di cassa ed include anche la quota di TFR dell’anno?

Risposta

Sì: il limite di 20.000 euro è riferito alle spese “sostenute” nell’anno precedente, quindi a criterio di cassa, e comprende anche quanto corrisposto a titolo di TFR (se e nella misura in cui viene effettivamente pagato in quell’anno).

Quesito n. 27 – Forfetario con CU di venditore porta a porta, nessuna decadenza dal regime

Domanda

Un contribuente forfetario, ha consegnato CU per anno imposta 2024 per attività svolta come venditore porta a porta seppur di importo irrisorio. Si tratta di un regime speciale che è soggetto per sua natura ad applicazione ritenuta a titolo di imposta definitiva. Si chiede se la presenza di questa CU fa decadere dal regime forfetario ed in tal caso con che decorrenza, immediata?

Risposta

No: la sola presenza di una CU per vendite porta a porta con ritenuta a titolo d’imposta, di importo modesto e svolta in maniera occasionale, non fa decadere il contribuente dal regime forfetario.

​Il regime dei venditori a domicilio ex art. 25‑bis, D.P.R. n. 600/1973, è uno speciale meccanismo di tassazione IRPEF (ritenuta definitiva sul 78% delle provvigioni) ma non è, di per sé, un “regime speciale IVA” in capo al contribuente forfetario che svolge un’altra attività.

La causa ostativa del forfetario riguarda chi si avvale di regimi speciali IVA per l’attività principale (agricoltura, agenzie viaggio, editoria, ecc.), non chi percepisce “in più” redditi assoggettati per loro natura a ritenuta d’imposta (come appunto il porta a porta occasionale).

La prassi distingue il caso in cui l’attività di vendita a domicilio sia svolta in modo occasionale (redditi di lavoro autonomo / diversi, già tassati a titolo definitivo) rispetto a chi esercita stabilmente come incaricato alle vendite, caso in cui si parla di regime speciale non compatibile con l’applicazione del forfetario sulla stessa attività.

Nel caso, la CU per 2024 di importo irrisorio e riferita ad attività saltuaria viene considerata reddito separato, già tassato a titolo di imposta, che non incide né sul limite dei ricavi forfetari né sulle cause ostative.

Quesito n. 28 – Forfetario e cessione dell’attività: la gestione dell’avviamento

Domanda

Un contribuente forfetario cede l’attività in corso d’anno. La vendita è di 100.000 euro per avviamento. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’avviamento può essere messo sia a tassazione separata che ricompresa nei ricavi del forfait. Per effetto di ciò si supera però il limite di 85.000 euro, possiamo considerare nel quadro del forfetario LM una situazione particolare e mettere il codice 1?

Risposta

No: in questo caso non puoi “sterilizzare” l’avviamento rispetto al limite 85.000 usando il codice 1 in LM; se scegli di tassarlo nel forfetario entra nei ricavi e fa scattare la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

​Se si vuole evitare che i 100.000 euro facciano superare gli 85.000 nel perimetro del forfetario, la via coerente con i chiarimenti AE è:

  • optare per la tassazione separata dell’avviamento in quadro RM (art. 17), fuori dal quadro LM;
  • in LM riportare solo i ricavi/compensi “ordinari” dell’attività, che dovranno rimanere entro 85.000/100.000.

Forzare l’inquadramento con codice 1 in LM per l’avviamento, trattandolo come componente che non rileva per il limite, non è allineato al tenore dei documenti AE oggi disponibili ed espone a contestazione in caso di controllo.

Quesito n. 29 – Regime forfetario e socio operante in cooperativa

Domanda

Un contribuente può rimanere in regime forfetario e allo stesso tempo essere socio operante in una cooperativa dove non percepisce però alcuna somma?

Risposta

Sì, in linea di principio il contribuente può restare in regime forfetario ed essere contemporaneamente socio operante di una cooperativa, purché non si configuri una delle specifiche cause ostative (controllo + attività riconducibile e/o prevalenza di fatto del lavoro in cooperativa). La mera qualità di socio di cooperativa non è di per sé causa di esclusione dal forfetario, a differenza delle partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, che sono sempre ostative.

​La causa ostativa tipo s.r.l.” scatta solo se il socio forfetario controlla direttamente o indirettamente la cooperativa (strutturalmente assimilabile ad una s.r.l.) e questa esercita un’attività economicamente riconducibile a quella svolta con la propria P.IVA individuale.

Se il contribuente è socio operante, ma di fatto non percepisce compensi/ristorni/retribuzioni dalla cooperativa, non si crea alcun ulteriore reddito di lavoro dipendente/assimilato da sommare ai fini dei limiti del forfetario.

​Occorre comunque verificare:

  • che non vi sia una situazione di controllo della cooperativa;
  • che l’attività svolta tramite cooperativa non sia, di fatto, l’unica o prevalente rispetto alla P.IVA individuale, così da non snaturare l’autonomia dell’attività in forfetario.

In assenza di controllo e con attività autonoma effettiva sulla P.IVA individuale, la permanenza nel forfetario è compatibile con l’essere socio (anche operante) di cooperativa, anche se al momento non percepisce alcuna somma.

​Quesito n. 30 – Cessazione del rapporto di lavoro e verifica del limite del reddito di lavoro dipendente

Domanda

Non è chiaro, se una persona si dimette in corso d’anno (2025) il limite di 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente vale per l’anno 2025? Non controllo i redditi del 2024?

Risposta

Il limite dei 35.000 euro si controlla sempre sull’anno precedente rispetto a quello in cui si vuole applicare / mantenere il forfetario, indipendentemente dal fatto che ci si dimetta in corso d’anno.

​La causa ostativa è: “nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente/assimilati > 35.000 euro”, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente, nel qual caso il limite non si applica.

​Quindi per il forfetario 2025 si guarda ai redditi di lavoro dipendente 2024 (quadro RC 2025):

  • se > 35.000 e il rapporto è ancora in essere al 31 dicembre 2024, scatta la causa ostativa;
  • le dimissioni avvenute nel 2025 non cambiano quel controllo.

Se una persona si dimette nel 2025, questo rileverà per l’eventuale accesso al forfetario dal 2026, perché nel 2025 (anno di verifica) il rapporto risulterà cessato e il limite dei 35.000 euro 2025 non si applicherà più.

In sintesi
• per il 2025 si controlla il reddito 2024; 
• le dimissioni nel 2025 servono a “neutralizzare” il limite solo per l’anno successivo (2026), non per lo stesso anno in cui ci si dimette.

​Quesito n. 31 – Il forfetario è tenuto all’invio degli Intrastat

Domanda

È corretto che un contribuente in regime forfetario che effettua prestazioni di servizi UE compili i modelli Intrastat trimestrali?

Risposta

Sì, è corretto: il contribuente in regime forfetario che rende prestazioni di servizi generiche B2B verso soggetti passivi UE deve presentare i modelli Intrastat, di norma con periodicità trimestrale se rientra nelle soglie.

​Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi IVA UE (art. 7-ter), il forfetario deve: iscriversi al VIES, emettere fattura senza IVA con dicitura “reverse charge”, compilare il modello Intra-1 quater (servizi resi).

​L’obbligo riguarda “tutti i titolari di partita IVA” che effettuano servizi intracomunitari B2B, “indipendentemente dal regime fiscale adottato”, quindi anche i forfetari.

​Per i servizi resi, la regola ordinaria è la presentazione trimestrale; si passa alla mensile se in uno dei 4 trimestri precedenti si superano le soglie quantitative (es. 50.000 euro per i servizi resi, secondo prassi operativa più diffusa).

​In assenza di superamento soglie, la gestione come Intrastat trimestrale è quindi coerente con la disciplina vigente anche per i soggetti in regime forfetario.

Quesito n. 32 – Forfetario: accertamento anni 2019 e 2021

Domanda

L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento per il 2019 per cui un contribuente – secondo loro – è fuoriuscito dal regime forfetario. In virtù di questo accertamento, è stato emesso un altro avviso di accertamento per cui l’anno 2021 è stato considerato ordinario. Come mai non prendono in considerazione l’anno 2020 (anno in cui i ricavi erano inferiori a 65.000)?

Risposta

L’Agenzia sta applicando la regola della decadenza “dal periodo successivo all’anno accertato”, non una rivisitazione anno per anno in base ai ricavi.

La norma (art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014) prevede che, se a seguito di accertamento divenuto definitivo risulta che in un certo anno (qui il 2019) mancavano i requisiti del forfetario o c’era una causa ostativa, il regime cessa dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento, non dall’anno in cui l’accertamento viene emesso.

Esempio tipico chiarito anche in dottrina: accertamento sul 2019 notificato nel 2023 e poi definitivo → il contribuente viene considerato “non forfetario” nel 2019 e decade dal 2020 in avanti, a prescindere dal fatto che nel 2020 i ricavi siano stati inferiori alla soglia.

L’accertamento che il Fisco per il 2021 non significa che il 2020 sia indenne; di solito: il primo atto ridetermina il 2019 come ordinario; in forza del comma 74, il regime forfetario viene considerato non più applicabile dal 2020; l’Ufficio può poi scegliere quali annualità successive accertare (2020, 2021, 2022, …), in base a rischio, convenienza o decadenza dei termini.

Se nel 2020 c’erano ricavi “puliti” sotto soglia e posizione complessivamente meno appetibile, l’Agenzia può aver deciso di concentrare l’azione solo sul 2021, dove magari ha riscontrato maggiori incoerenze o importi rilevanti, pur qualificandoti comunque come soggetto ordinario già dal 2020.

La chiave tecnica è contestare a monte l’accertamento 2019 (mancanza causa ostativa, corretta applicazione del forfetario, errori di calcolo) perché, se cade quello, cade anche la decadenza automatica dal 2020 in avanti.

​In subordine, si può argomentare – per il 2020 – che eventuali elementi oggettivi (ricavi modesti, assenza di cause ostative, ecc.) rendono sproporzionata una riqualificazione integrale del regime, ma la norma scritta gioca tendenzialmente a favore dell’interpretazione rigida adottata dall’Ufficio.

Quesito n. 33 – Superamento soglia 35 mila euro fuoriuscita dal forfetario nell’anno successivo

Domanda

Un contribuente forfetario dal 2025 con nessun reddito da lavoro dipendente nell’anno. Se nel 2026 avrà un reddito da lavoro dipendente e, probabilmente, supererà la soglia dei 35.000 euro, può mantenere il regime forfetario per il 2026 e passare all’ordinario dal 2027?

Risposta

Sì, nel 2026 può restare in regime forfetario anche se in quell’anno supererà i 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente, e uscirà (se del caso) dal 2027.

La causa ostativa si verifica guardando i redditi di lavoro dipendente/assimilati dell’anno precedente: per rimanere nel forfetario nel 2026 il reddito di lavoro dipendente 2025 deve essere ≤ 35.000 euro (o il rapporto deve essere cessato).

​Nel tuo caso, nel 2025 non ci sono redditi di lavoro dipendente: il requisito è pienamente rispettato, quindi il forfetario è valido per il 2026, a prescindere da quanto guadagnerà come dipendente nel 2026.

Se nel 2026 il reddito di lavoro dipendente supera i 35.000 euro, la decadenza dal forfetario scatterà dal 2027, perché la verifica si farà ex post sui redditi 2026.

Operativamente:

  • 2025: forfetario, nessun reddito dipendente;
  • 2026: può restare forfetario anche se supera i 35.000 da dipendente;
  • 2027: dovrà passare al regime semplificato/ordinario se nel 2026 la soglia è stata superata e il rapporto è ancora in essere.

Quesito n. 34 – Verifica della soglia dei 35 mila euro dei redditi di lavoro dipendente

Domanda

Quale dato va controllato nella CU per la verifica dei 35.000 euro? E come controllarlo prima dell’emissione della CU?

Risposta

Per la soglia dei 35.000 euro rileva il reddito imponibile fiscale lordo da lavoro dipendente/assimilato, cioè quello indicato nei punti “redditi da lavoro dipendente e assimilati” della CU (sezione dati fiscali), non l’imponibile previdenziale. Va considerato il totale dei redditi imponibili ai fini IRPEF (artt. 4950 TUIR) riportato nella sezione “Dati fiscali” della CU, quello su cui sono calcolate le ritenute, e che poi confluisce nel quadro C del modello 730/Redditi.

Non si usano i valori dei “dati previdenziali e assistenziali” (imponibile INPS/INPDAP), che sono più alti perché comprendono anche i contributi.

In fase di elaborazione paghe, si può:

  • sommare le retribuzioni lorde imponibili fiscali di ciascun cedolino (compresi ratei, tredicesime, premi, conguagli) fino a fine anno;
  • confrontare questo totale con la soglia di 35.000 euro per capire se il lavoratore potrà accedere/permanere nel forfetario l’anno successivo.

A fine anno il valore calcolato deve coincidere con l’importo che verrà poi riportato nei punti di reddito imponibile della CU; in pratica si anticipa il controllo sullo stesso dato che finirà in Certificazione.

​Quesito n. 35 – Forfetario: cumulo pensione di reversibilità e lavoro dipendente cessato nel 2025

Domanda

Un contribuente nel 2025 cessa il rapporto di lavoro dipendente (percependo 4 mensilità oltre TFR, esodo, ecc.) apre partita IVA non forfettaria (2024 reddito dipendente > 35.000 euro) per altro diverso lavoro autonomo. Nel 2026 potrà adottare regime forfetario avendo comunque percepito la pensione di reversibilità entro tale limite?

Risposta

Sì, nel 2026 potrà accedere al forfetario anche se percepisce una pensione di reversibilità, a condizione che:

  • il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel 2025;
  • nel 2026 la sola pensione di reversibilità resti entro il limite di 35.000 euro lordi.

​La causa ostativa per lavoro dipendente/pensione colpisce chi, nell’anno precedente, ha redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 4950TUIR) superiori alla soglia, ma la norma prevede che “la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

​Nel tuo caso, il rapporto dipendente cessa nel 2025 e la P.IVA 2025 è in regime ordinario: il reddito dipendente > 35.000 euro non preclude l’accesso al forfetario nel 2026, proprio perché il rapporto è cessato.

Dal 2026 il contribuente percepirà solo redditi da pensione di reversibilità (reddito assimilato a lavoro dipendente) più il nuovo reddito autonomo in forfetario.

Per l’accesso al forfetario 2026 va verificato che, nel 2025, non vi siano altri redditi da pensione oltre al rapporto cessato; nel 2026, per mantenere il regime negli anni successivi, la pensione annua non dovrà superare 35.000 euro.

Controllare che nel 2025, oltre al lavoro dipendente cessato, non siano già maturati redditi pensionistici significativi che potrebbero far scattare la causa ostativa per gli anni successivi.

​Valutare l’impatto complessivo dei redditi (pensione + forfetario) sulle soglie di riduzione dell’assegno di reversibilità, perché la pensione può subire tagli oltre certi livelli di reddito complessivo.

​Quesito n. 36 – Borsa di studio universitaria esclusa dal conteggio dei 35 mia euro per accedere al forfetario

Domanda

Una borsa universitaria esente (casella 464, codice 23, della CU) rientra nel conteggio dei 35.000 redditi assimilati?

Risposta

No: la borsa universitaria esente indicata al punto 464, codice 23, della CU non rientra nel conteggio dei 35.000 euro, perché è un reddito esente e non concorre al reddito complessivo né come lavoro dipendente né come assimilato.

Il punto 464 con codice 23 certifica somme corrisposte per borse/assegni di studio esenti da IRPEF, che non vanno dichiarate nel reddito complessivo e non incidono su limiti legati ai redditi imponibili (compreso il tetto per il forfetario).

​Il limite dei 35.000 euro, invece, riguarda i redditi imponibili di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 4950 TUIR, cioè quelli esposti nei punti reddito della CU (sezione “Dati fiscali”), non i redditi esenti indicati nei punti 462‑465.

Quesito n. 37 – Coesistenza rapporto lavoro dipendente e forfetario

Domanda

Un cliente ha cessato attività di lavoro dipendente nel corso 2025. Non ha percepito reddito in quanto il datore di lavoro è fallito. Può entro fine anno aprire la partita IVA come forfetario?

Risposta

Sì, può aprire partita IVA in regime forfetario entro fine 2025, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nello stesso anno e l’assenza di retribuzioni per il fallimento del datore.

La causa ostativa riguarda chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati superiori a 35.000 euro, ma la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In questo caso:

  • nel 2025 il rapporto è cessato e non sono stati percepiti redditi (il che, di fatto, pone a zero il reddito da lavoro dipendente 2025);
  • non vi è alcuna partecipazione a società/associazioni o altra causa ostativa nota.

Quindi nulla impedisce l’apertura della P.IVA già nel 2025 con regime forfetario, ferma restando la verifica degli altri requisiti (limite 85.000, partecipazioni, ex datore, ecc.).

Quesito n. 38 – Cessazione del rapporto di lavoro entro fine anno: ok al regime forfetario anche se il reddito eccede il 35 mila euro

Domanda

Se entro il 31 dicembre 2025 è cessato il rapporto di lavoro dipendente (con reddito maggiore di 35.000 euro) dal 1° gennaio 2026 si può iniziare l’attività di lavoro autonomo con regime forfetario?

Risposta

Sì, se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre 2025, dal 1° gennaio 2026 il contribuente può iniziare l’attività autonoma in regime forfetario, anche se nel 2025 il reddito da lavoro dipendente è stato superiore a 35.000 euro.

La soglia dei 35.000 euro si verifica di regola sui redditi di lavoro dipendente/assimilati dell’anno precedente, ma la verifica è espressamente irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente, purché nello stesso anno non siano presenti altri redditi da lavoro dipendente o pensione.

Dottrina e prassi 2025 confermano che chi ha cessato il rapporto nel 2025 (anche con reddito > 35.000 euro) può accedere al forfetario nel 2026, se non ha altri redditi dipendenti/assimilati nello stesso anno.

Quesito n. 39 – Forfetario, limite di reddito lavoro dipendente: rientra anche la quota di cassa edile

Domanda

Un cliente ha avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35mila euro, ma non aveva avvisato della presenza di un reddito da cassa edile. Cumulando, ha superato di pochissimo i 35mila euro di reddito nel quadro RC. Ha applicato il regime forfetario. La cassa edile deve essere considerata per il limite, anche se non si tratta effettivamente di redditi da lavoro dipendente?

Risposta

Sì: la quota CU “cassa edile” che confluisce nel quadro RC è un reddito assimilato a lavoro dipendente ex art. 50 TUIR e va considerata integralmente nel limite dei 35.000 euro. La norma parla di redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 4950 TUIR), quindi nel calcolo rientrano anche: integrazioni/pagamenti di cassa edile certificati come redditi assimilati; co.co.co., assegni equiparati, ecc., se confluiscono nel quadro RC come tali.

​Se sommando reddito dipendente + importi da cassa edile l’imponibile RC supera, anche di poco, i 35.000 euro, formalmente la soglia è superata e la causa ostativa al forfetario risulta integrata (salvo l’ipotesi di rapporto cessato, che qui non pare il caso).

In pratica, quindi, la scelta di applicare il forfetario con superamento (anche minimo) della soglia è tecnicamente vulnerabile; per difenderla servirebbe dimostrare un inquadramento diverso dei redditi da cassa edile, ma se sono certificati in RC come assimilati la loro inclusione nel tetto è difficilmente contestabile.

Quesito n. 40 – Forfetario: pensionato che incassa anche TFR

Domanda

Il TFR concorre al limite dei 35mila euro da pensione?

Risposta

No: il TFR non concorre al limite dei 35.000 euro, né come reddito di lavoro dipendente né come pensione. Il TFR (e le sue eventuali anticipazioni/liquidazioni) è soggetto a tassazione separata, non rientra nel reddito complessivo ordinario e, ai fini della causa ostativa, è espresso in più documenti come escluso dal computo del tetto lavoro dipendente/pensione.

​Nel limite dei 35.000 si considerano solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 4950 TUIR tassati ordinariamente (stipendi, pensioni, co.co.co., ecc.), non le somme a tassazione separata come TFR, arretrati ex art. 17, ecc.

Quesito n. 41 – Royalty percepite da professionista

Domanda

I redditi percepiti qualificabili come royalty da parte di un professionista con partita IVA vanno attratti necessariamente al reddito professionale?

Risposta

Non necessariamente: dipende se le royalty sono correlate o meno all’attività professionale esercitata con partita IVA.

Se le royalty derivano da beni immateriali/diritti strettamente connessi all’attività abituale del professionista (es. marchio dello studio, software, format, pubblicazioni funzionali alla professione) sono attratte al reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, e art. 54 TUIR.

​In questo caso: per il regime analitico confluiscono nel quadro RE; per il forfetario concorrono al limite 85.000 e alla base imponibile come normali compensi, pur essendo “royalty”.

Se le royalty derivano da diritti d’autore o da altri diritti immateriali non collegati all’attività professionale svolta (es. un romanzo, un marchio registrato a titolo personale, musica, ecc.), la qualificazione è quella dell’art. 53, comma 2, lett. b, TUIR: redditi di lavoro autonomo “diversi” gestiti con le regole specifiche (deduzione forfetaria 25/40%, quadro RL).

In questo scenario: 
• fiscalmente si dichiarano separatamente dal reddito professionale; 
• ai fini del forfetario, incidono sul limite 85.000 solo se il diritto è considerato correlato all’attività;
• altrimenti restano fuori dal perimetro dei compensi forfetari, pur essendo reddito IRPEF.

Quesito n. 42 – Royalty percepite per attività precedenti l’apertura della partita IVA

Domanda

Un caso specifico: contribuente ex cittadino americano torna in Italia e apre la P.IVA come professionista. Percepisce royalty dagli USA per attività esercitate preapertura P.IVA in Italia. Come si deve regolare relativamente a queste royalty preesistenti all’apertura della partita IVA?

Risposta

No, in questo caso non vanno “risucchiate” automaticamente nel reddito professionale italiano: sono redditi autonomi (royalty/diritti d’autore) maturati prima dell’apertura della P.IVA, che il soggetto, divenuto residente in Italia, deve però dichiarare come tali.

Le royalty per attività svolte prima dell’apertura della P.IVA italiana e non riconducibili all’attività professionale avviata in Italia restano redditi da diritto d’autore/royalties ex art. 53, comma 2, lett. b, TUIR (o, in taluni casi, redditi diversi ex art. 67), non compensi di lavoro autonomo “professionale” ex art. 53, comma 1.

​In dichiarazione italiana, per un soggetto ormai residente, questi proventi si indicano normalmente nel quadro RL (sezione diritti d’autore/royalties) con le relative deduzioni forfetarie e, se già tassati o assoggettati a ritenuta negli USA, con eventuale credito d’imposta per le imposte estere secondo Convenzione Italia‑USA.

L’attrazione alle regole del reddito di lavoro autonomo professionale avviene solo se le royalty sono correlate all’attività esercitata con P.IVA in Italia (ad esempio, sfruttamento di un marchio o software dello studio, canoni per format professionali usati nell’attività corrente).

​Qui, invece, le royalty USA derivano da attività svolte quando il contribuente non svolgeva ancora quell’attività in Italia con P.IVA, per cui:

  • non rientrano nel volume d’affari/ricavi della P.IVA italiana;
  • non entrano nel limite 85.000 del forfetario (se scelto);
  • restano redditi “a sé” da dichiarare in RL, fermo il coordinamento con la tassazione statunitense (ritenuta alla fonte ridotta ex Convenzione e credito d’imposta in Italia).

Dal primo anno di residenza fiscale in Italia:

  • includere tutte le royalty USA percepite nel periodo nel quadro RL (redditi esteri), applicando le riduzioni forfetarie previste per i diritti d’autore/royalties se spettanti;
  • indicare nel quadro CE le imposte USA subite (se presenti) e calcolare il credito per imposte estere;
  • tenere separati, in contabilità e in dichiarazione, i flussi professionali italiani della nuova P.IVA da queste royalty “pregresse”.

​Quesito n. 43 – Forfetario: compensazione credito in F24 per acquisto credito 110% da privato

Domanda

Si chiede se per un forfetario, la sopravvenienza da acquisto credito 110% da un privato, con comunicazione nel 2024 di utilizzo in compensazione F24 in 4 anni, per pagare l’imposta sostitutiva da regime forfetario, concorre al limite dei ricavi/compensi di 85.000. Ad esempio, fatture incassate nel 2024 per 83.000 ed utilizzo in compensazione F24 nell’anno 2024 per 3.000. Si fuoriesce?

Risposta

No, con l’impostazione attuale la sopravvenienza da acquisto di crediti 110% non concorre al limite di 85.000 euro, quindi nel tuo esempio non si fuoriesce: 83.000 di fatture incassate restano sotto soglia, a prescindere dai 3.000 di credito utilizzato in compensazione.

L’eccedenza economica data dall’acquisto di un credito edilizio a prezzo inferiore al nominale è una sopravvenienza attiva legata alla sfera patrimoniale/finanziaria, non un ricavo o compenso dell’attività di impresa/arte/professione.

​Per i soggetti ordinari la prassi l’ha inquadrata tra gli altri componenti positivi di reddito, da imputare per competenza sui periodi di utilizzo del credito; ma si tratta comunque di un provento non qualificabile come ricavo/compenso ai sensi degli artt. 54 e 57 TUIR.

Il limite degli 85.000 euro guarda esclusivamente a ricavi/compensi percepiti derivanti dall’attività esercitata, non ad altri proventi o sopravvenienze (come già chiarito per contributi a fondo perduto Covid, indennità, ecc.).

​La dottrina più recente che ha affrontato proprio il caso della ditta individuale forfetaria acquirente di crediti edilizi evidenzia che: anche se si volesse tassare il differenziale come componente reddituale, questo non modificherebbe la sua natura “extra‑ricavo” e non andrebbe computato nel test 85.000 euro.

Nel caso specifico, nel 2024:

  • compensi incassati: 83.000 → sotto 85.000;
  • utilizzo in F24 del credito 110%: 3.000 → sopravvenienza da gestione crediti, non ricavo.
  • Ai fini del regime forfetario:
    • il contribuente resta nel forfetario;
    • l’eventuale tassazione del differenziale (se ritenuta dovuta) avviene comunque nell’alveo dell’imposta sostitutiva, ma non incide sul conteggio ricavi/compensi per la permanenza nel regime.

Quindi, con i numeri che hai indicato, non si supera la soglia e non scatta la fuoriuscita per il 2025/2026.

Quesito n. 44 – Uscita dal forfetario: fatture emesse nel 2025 e pagate parzialmente nel 2026 resta assoggettata a imposta sostitutiva

Domanda

Un contribuente forfetario ha emesso una fattura nel 2025. Questa è stata pagata solo parzialmente. Nel 2026 tale contribuente uscirà dal forfetario. La residua parte di fattura che verrà saldata nel 2026 sarà assoggettata a imposta sostitutiva o ad IRPEF?

Risposta

L’importo residuo incassato nel 2026 resta assoggettato a imposta sostitutiva forfetaria, non a IRPEF ordinaria, anche se dal 2026 il contribuente è fuori dal forfetario.

​Le fatture emesse nel 2025 in regime forfetario mantengono la loro “natura” agevolata:

  • ai fini IVA non si integrano con l’imposta nel 2026;
  • ai fini reddituali, gli incassi 2026 riferiti a tali fatture sono considerati componenti del reddito maturato in vigenza del forfetario e restano soggetti a imposta sostitutiva (stessa logica già chiarita per minimi/forfetari in circolare n. 17/E/2012 e n. 10/E/2016, ripresa dalla dottrina recente).​

Nel 2025:

  • si può, se lo si desidera, esercitare la facoltà di “anticipare” a quell’anno la tassazione anche dei crediti non incassati (imputandoli all’ultimo anno di forfetario);
  • se non si esercita, valgono le regole ordinarie di cassa.

​Nel 2026: la quota incassata della fattura 2025 si indica in dichiarazione come reddito forfetario a cavallo, con applicazione dell’imposta sostitutiva, non dell’IRPEF progressiva.

​Quesito n. 45 – Medico in forfetario fuoriuscito dal regime in corso d’anno: gli adempimenti da eseguire

Domanda

A fine novembre un medico in convenzione ASL (professionista con partita IVA) riceve comunicazione dalla stessa con la quale viene comunicato che dal mese di cassa di dicembre 2025 provvederà al passaggio del professionista dal regime forfetario a quello ordinario visto che i compensi percepiti hanno superato il limite di euro 100mila. Quali sono gli adempimenti immediati per il lavoratore autonomo?

Risposta

Dal momento in cui con gli incassi 2025 supera i 100.000 euro, il medico esce dal forfetario in corso d’anno e, da quella data, deve comportarsi come soggetto in regime ordinario ai fini IVA e imposte dirette, fermo restando che le prestazioni sanitarie rese in convenzione restano esenti IVA.

​L’uscita è immediata: la prestazione (o il flusso di compensi ASL) che fa superare i 100.000 è già trattata secondo il regime ordinario (non più forfetario) e tutto il 2025 diventa anno “ordinario” ai fini IRPEF.

​Per un medico convenzionato ASL: i compensi da convenzione restano normalmente esenti IVA ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, quindi il cambio regime incide poco sull’IVA operativa; ma cambia radicalmente la tassazione del reddito: niente più imposta sostitutiva, bensì IRPEF ordinaria con deduzione dei costi.

Da quando viene superata la soglia (e quindi da dicembre 2025, se lo sforamento è lì):

  • apertura regime ordinario ai fini IVA;
  • comunicare il cambio regime nel primo modello IVA/dichiarazione annuale e adeguare i codici attività/registri (pur in presenza di esenzione per le prestazioni SSN);
  • iniziare a tenere i registri IVA (acquisti e, se rilevanti, vendite), utili soprattutto per gli acquisti imponibili e per eventuali attività accessorie imponibili.

​Fatturazione e CU ASL:

  • continuare a percepire i compensi ASL come da convenzione;
  • la ASL, dal momento indicato nella comunicazione, rilascerà CU ordinaria (non più “forfetario”) con ritenute ove previste.
  • Per altre prestazioni (extra convenzione, attività non sanitarie) verificare se scatta l’obbligo di IVA e, in tal caso, iniziare a emettere fatture con IVA e ritenuta d’acconto.

Gestione contabile 2025:

  • predisporre una contabilità analitica 2025, perché il reddito sarà determinato a regime ordinario (ricavi – costi) e non più a forfait;
  • verificare se occorrono rettifiche IVA su eventuali beni/servizi (tipicamente poco rilevanti per il medico ASL, ma da controllare per grandi acquisti di beni strumentali o immobili).

Contributi previdenziali: nessun cambio nell’iscrizione ENPAM/INPS per il solo passaggio di regime, ma dal 2025 servirà la base imponibile ordinaria (non più quella forfetaria) per il calcolo dei contributi dove il reddito fiscale rileva.​

Quesito n. 46 – Uscita dal forfetario e rettifica dell’IVA sulle rimanenze finali

Domanda

Uscita dal forfetario, nel caso di rimanenze finali ai fini IVA la rettifica a favore come va effettuata?

Risposta

La rettifica a favore sulle rimanenze si effettua in dichiarazione IVA, non con versamenti autonomi: si recupera l’IVA non detratta indicando l’importo nel rigo dedicato alle rettifiche (VF70) della prima dichiarazione IVA “ordinaria” dopo l’uscita dal forfetario.

Scatta nel passaggio da forfetario a ordinario, quando al 31 dicembre dell’ultimo anno forfetario esistono:

  • rimanenze di magazzino;
  • servizi non ancora utilizzati;
  • beni ammortizzabili in periodo di tutela, per i quali in forfetario l’IVA non è mai stata detratta.

Dal momento in cui si torna “ordinari”, l’IVA relativa a tali beni/servizi diventa detraibile tramite rettifica a favore ex art. 19‑bis2.

Nella prima dichiarazione IVA relativa all’anno di ingresso nel regime ordinario (es. uscita dal forfetario nel 2025 → dichiarazione IVA 2026 per il 2025) si procede così:

  • si determina l’IVA teorica sulle rimanenze finali (e sugli altri beni/servizi agevolabili);
  • si espone l’importo complessivo della rettifica con segno positivo al rigo VF70 – “Totale rettifiche”.

Tale importo confluisce nel credito IVA dell’anno e può:

  • essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche;
  • andare a credito in dichiarazione, da chiedere a rimborso o usare in compensazione.​

Quesito n. 47 – Forfetario con residenza estera dal 2025

Domanda

Contribuente residente all’estero deve fuoriuscire dal forfetario dall’anno successivo? Mentre, per gli anni precedenti come bisogna procedere?

Risposta

Se viene trasferita (o è stata trasferita) la residenza fiscale all’estero, l’uscita dal forfetario avviene dall’anno successivo, non in corso d’anno, e per gli anni precedenti normalmente non bisogna “rifare” le fatture.

​La perdita della residenza fiscale in Italia è una causa ostativa, ma produce effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il trasferimento/iscrizione AIRE.

Quesito n. 48 – Crediti 110% utilizzati in compensazione non rientrano nei limiti di ricavi del forfetario

Domanda

Professionista forfetario usa i crediti per compensare INPS e IRPEF. Personalmente ho acquistato dei crediti da 110 nel 2023 da mia madre, (donazione no?) pagandoli in parte nel 2023. Si chiede se quelli usati nel 2025 per il forfetario vanno considerati ai fini reddituali e se concorrono per il superamento dei limiti. Infine, se per l’anno 2025 viene considerato il differenziale tra credito usato e pagato nell’anno (deducibilità / costo)?

Risposta

No: i crediti 110 usati in compensazione nel 2025 non rilevano né come reddito né per il limite 85.000 e né il differenziale positivo né il costo di acquisto hanno effetti nel forfetario.

Il credito 110 acquistato (o ricevuto a titolo liberale) da un privato e poi usato per compensare imposte è trattato, per la persona fisica non imprenditore/professionista, come strumento finanziario che genera un mero risparmio d’imposta, non come ricavo o reddito imponibile.

La giurisprudenza e la prassi hanno chiarito che il differenziale positivo tra valore nominale del credito utilizzato e costo pagato per acquisirlo non è tassato in capo al cessionario persona fisica; non è reddito di capitale, né reddito diverso ex art. 67 TUIR.

Nel regime forfetario rilevano solo i compensi percepiti e gli eventuali altri proventi espressamente ricondotti alla sfera professionale; l’utilizzo in F24 di crediti edilizi (110) non è un incasso, ma solo modalità di pagamento di imposte/contributi.

Di conseguenza: i crediti 110 usati nel 2025 per pagare imposta sostitutiva e INPS

  • non concorrono al reddito forfetario;
  • non entrano nel calcolo del limite 85.000 euro per la permanenza nel regime.

Né nel 2025 né in altri anni:

  • il differenziale tra credito usato e costo sostenuto è imponibile (nessun reddito da tassare);
  • il costo pagato alla madre non è deducibile, perché:
    • nel forfetario non esistono costi analitici deducibili;
    • l’esborso è comunque spesa patrimoniale/finanziaria, non costo inerente all’attività.

Quindi per il 2025 guardi solo ai compensi professionali incassati; i crediti 110 (usati o no) restano totalmente irrilevanti sia per il reddito forfetario sia per la verifica dei limiti.

Quesito n. 49 – Ammortamento beni strumentali acquistati nel periodo forfetario

Domanda

Nel 2025 acquisto un bene strumentale durante il periodo forfetario, nel 2026 fuoriesco dal forfetario, nel 2026 posso ammortizzarmi il bene acquistato nel 2025?

Risposta

Sì: dal 2026 si può iniziare ad ammortizzare il bene acquistato nel 2025 mentre si era in forfetario.

Durante il forfetario il bene non genera quote deducibili, ma dal primo anno “ordinario/semplificato” diventa ammortizzabile come se fosse un normale cespite.

Per i beni acquistati in costanza di forfetario, dottrina e prassi indicano che:

  • si assume come costo ammortizzabile il prezzo di acquisto (al netto dell’eventuale IVA recuperata tramite rettifica quando esci dal forfetario);
  • si applicano le aliquote fiscali ordinarie a partire dall’anno di uscita (2026 nel tuo caso), senza poter recuperare le “quote perse” negli anni forfetari.

Quindi: il bene comprato nel 2025 sarà regolarmente iscritto nel registro cespiti nel 2026 e da lì inizierai a dedurne le quote di ammortamento secondo le regole ordinarie.

Quesito n. 50 – Fuoriuscita dal forfetario e fattura 2025 incassata nel 2026 soggetta ad imposta sostitutiva

Domanda

Un forfetario che emetta fattura a dicembre 2025, ma la incassa nel 2026 non essendo più forfetario, deve tassare quell’importo con criteri ordinari o può tassarlo con la sostitutiva?

Risposta

L’importo incassato nel 2026 resta tassato con imposta sostitutiva forfetaria, non con i criteri ordinari, anche se nel 2026 il contribuente è già in semplificata.

La fattura emessa nel 2025 in regime forfetario “cristallizza” la natura dell’operazione: ai fini IVA, non va integrata con l’IVA nel 2026; ai fini reddituali, l’incasso nel 2026 resta riconducibile al regime agevolato in vigore al momento di emissione.

La prassi (circolare n. 17/E/2012 richiamata da circolare n. 10/E/2016) e i commenti successivi chiariscono che gli importi di fatture emesse in vigenza del regime di vantaggio/forfetario, ma riscossi nell’anno successivo in cui il regime è cessato, sono assoggettati a prelievo sostitutivo, non a IRPEF ordinaria.

Operativamente, quindi, nel 2026 l’importo:

  • si dichiara tra i ricavi/compensi forfetari “a cavallo”, tassati con sostitutiva;
  • non subisce ritenuta se la fattura originaria riportava correttamente la dicitura da forfetario (eventuale ritenuta operata andrà scomputata dall’imposta sostitutiva in dichiarazione).​

Quesito n. 51 – Falegname forfetario assunto da azienda verso la quale ha fatturato più del 50% delle sue prestazioni

Domanda

Un mio cliente è stato assunto a metà 2025 da un’azienda verso al quale sia nel 2024 che nel 2025 ha fatturato la maggior parte sei suoi lavori, fuoriesce dal regime nel 2026? Il mio cliente ha deciso di non cessare la partita IVA, restando iscritto in CCIAA nel registro imprese e cancellandosi d’artigianato e INPS perchè deve ancora fatturare dei lavori.

Risposta

La fuoriuscita nel 2026 dipende da quale causa ostativa si guarda; dalla descrizione, la criticità è soprattutto la prevalenza dei ricavi verso l’azienda che poi è diventata datore di lavoro.

La norma esclude dal forfetario chi svolge l’attività prevalentemente (>50% dei ricavi/compensi dell’anno) verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti o erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti, o soggetti a loro riconducibili.

​Nel caso esaminato:

  • nel 2024 e nel 2025 il cliente ha fatturato prevalentemente alla stessa azienda;
  • a metà 2025 è stato assunto proprio da quella azienda.
  • Se nel 2025 più del 50% dei compensi P.IVA è verso quell’azienda, la causa ostativa risulta integrata per il 2025 e comporta la fuoriuscita dal forfetario dal 2026.​

Il fatto che il cliente mantenga la partita IVA (restando in CCIAA e cancellandosi solo da Albo artigiani/INPS) è irrilevante per la causa ostativa: conta la combinazione “rapporto di lavoro dipendente + prevalenza dei compensi verso lo stesso soggetto”.

Dal 2026, quindi, la P.IVA dovrà essere in semplificata/ordinaria, con IVA, ritenute, registri, ecc., anche se l’operatività residua sarà limitata alla fatturazione di lavori “arretrati”.​

Calcolare per il 2025:

  • totale compensi P.IVA incassati;
  • quota verso l’azienda che poi lo ha assunto.

Se la quota >50% → causa ostativa certa → fuoriuscita dal 2026.

Se, in ipotesi, nel 2025 la quota fosse ≤ 50% (nonostante la prevalenza nel 2024), la causa ostativa non si considera integrata e il regime potrebbe proseguire anche nel 2026, ma dalla descrizione sembra che la prevalenza ci sia.​

Quesito n. 52 – Accertamento a contribuente forfetario: chiarimento su IVA nel maggior reddito accertato

Domanda

Maggior reddito accertato è da intendere al lordo o al netto di IVA, cioè, si può scorporare IVA sul maggior reddito?

Risposta

Quando l’Ufficio ricostruisce maggiori corrispettivi incassati (vendite non fatturate, incassi in nero, ecc.), la giurisprudenza più recente tende a ritenere che gli importi accertati siano “prezzi al pubblico”, quindi già lordi IVA: da qui la necessità di scorporare l’imposta per determinare:

  • base imponibile IRPEF/IRES/IRAP;
  • IVA dovuta, calcolata a ritroso sul lordo.

Diverso è il caso di taluni accertamenti da indagini bancarie, dove alcune pronunce hanno escluso lo scorporo, considerando i maggiori ricavi come imponibili “netti” (su cui aggiungere IVA); ma questo filone è oggi controbilanciato da pronunce più favorevoli al contribuente e va valutato caso per caso.

Quesito n. 53 – Fatture emesse nel 2025 forfetario ma incassate 2026 semplificato

Domanda

Fatture emesse nel 2025 in forfetario ma incassate 2026 semplifica, come bisogna gestirle?

Risposta

Le fatture emesse nel 2025 in forfetario e incassate nel 2026, quando il cliente è già in semplificata, non vanno ritoccate e non si integrano con IVA; l’incasso 2026 rileva solo redditualmente.

Nel 2025 (forfetario):

  • le fatture concorrono al reddito solo se incassate entro il 31 dicembre;
  • quelle non incassate non entrano né nel reddito né nel conteggio degli 85.000.

Nel 2026 (semplificato/ordinario):

  • gli incassi di quelle stesse fatture:
    • non vanno assoggettati a IVA (la fattura resta “senza rivalsa”, come chiarito da circolare n. 17/E/2012 e ripreso dalla prassi successiva);
    • concorrono al reddito 2026 secondo le regole del nuovo regime (cassa per semplificata “per cassa” o registrazione, competenza se ordinaria), evitando salti o duplicazioni d’imposta.

In sintesi
• nessuna integrazione IVA, nessuna modifica delle e‑fatture 2025; 
• si tassa l’incasso nel 2026, ma solo ai fini diretti, con la logica di coordinamento tra art. 6, D.P.R. n. 633/1972 e comma 72, Legge n. 190/2014.​

Quesito n. 54 – Forfetario: reverse charge sotto 10.000 per acquisto beni INTRA

Domanda

Un forfetario acquista beni intra sotto i 10.000 euro ma effettua ugualmente il reverse charge. Rischia sanzioni?

Risposta

No: se il reverse charge è stato applicato correttamente (integrazione/autofattura e versamento IVA), non c’è un profilo sanzionatorio solo perché l’operazione era sotto la soglia dei 10.000 euro. Sotto i 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari di beni (somma anno precedente + anno in corso), l’operazione può essere trattata come se il forfetario fosse un privato: IVA assolta nel Paese del cedente, senza reverse charge in Italia, salvo opzione contraria.

Il forfetario può però optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche sotto soglia (comunicando la P.IVA al fornitore, iscrivendosi al VIES, emettendo autofattura TD18 e versando l’imposta); in tal caso il reverse charge è pienamente legittimo.

​Quesito n. 55 – Forfetario: gestione delle fatture estere

Domanda

Dove inviare la dichiarazione IVA per l’IVA da assolvere per le fatture estere essendo un regime forfetario?

Risposta

Per l’IVA sulle fatture estere (reverse charge) non si presenta una “dichiarazione IVA” autonoma:

  • si integra la fattura o si emette autofattura;
  • si versa l’IVA con modello F24 all’Agenzia delle Entrate (come per tutti), usando i codici tributo IVA periodici (es. 6001, 6002, … per mese/trimestre).

Quesito n. 56 – Contestazione del Fisco sul riaddebito spese di un forfetario considerati ricavi

Domanda

La Agenzia ha contestato il riaddebito ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 in fattura del forfetario al proprio cliente considerando tali somme ricavi e facendolo andare sopra soglia. A mio parere non vanno sommati per il limite: confermate?

Risposta

L’impostazione è corretta se si tratta di vere spese anticipate ex art. 15: in quel caso, né ai fini del reddito né ai fini del limite 85.000 euro le somme vanno sommate ai compensi.

Per essere escluse:

  • la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto del cliente, con documento intestato al cliente;
  • l’importo rimborsato deve coincidere esattamente con la spesa documentata;
  • in fattura vanno indicate in voce separata come “spese anticipate ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972”, fuori campo IVA.

​In questo schema, la dottrina aggiornata (anche dopo gli interventi 2024‑2025 sui rimborsi spese) ribadisce che tali rimborsi:

  • non concorrono alla base imponibile del forfetario;
  • non entrano nel calcolo del limite di 85.000 euro.

Le contestazioni tipiche nascono quando, dietro la dicitura “art. 15”, in realtà: la spesa è intestata al professionista (non al cliente), l’importo è forfetario o maggiorato, manca un legame documentale puntuale con la singola pratica.

In questi casi l’Ufficio riqualifica correttamente i rimborsi come compensi e li somma ai ricavi, facendo superare la soglia.​

Quesito n. 57 – Spese sostenute per rimborso spese (affitto utenze) dei professionisti che lavorano presso lo studio come collaboratori liberi professionisti

Domanda

Vorrei sapere se le fatture di rimborso spese (affitto/utenze) emesse ai liberi professionisti che lavorano presso lo studio possono essere escluse dal computo del reddito ai fini del superamento degli 85000 euro. Ci si basa su quanto specifica la circolare n. 38/2010 o esistono delle note più recenti dell’AE? Come andrebbero indicate queste prestazioni e tassate?

Risposta

Dal 2025 esiste uno spazio, ma molto ristretto: i rimborsi affitto/utenze possono essere esclusi dal reddito e dal limite 85.000 euro solo se rispettano in pieno lo schema dei rimborsi “puri” da circolare n. 38/E/2010 e nuova disciplina dei rimborsi spese, altrimenti sono compensi a tutti gli effetti.

​Perché le somme non siano considerate reddito (e quindi non entrino nel test 85.000) occorre che: il titolare dello studio anticipi canone e utenze per conto degli altri, le somme ri-addebitate siano solo ristoro pro‑quota del costo, senza margine, il riaddebito sia qualificato come rettifica in diminuzione del costo per il titolare, non come componente positivo (impostazione confermata da circolare n. 38/E/2010 e recepita poi nella riforma art. 54‑ter TUIR sui rimborsi spese).

​In questo schema, fiscalmente:

  • ai fini IVA: il riaddebito resta in genere imponibile (salvo vere anticipazioni art. 15),
  • ai fini reddito: le somme incassate non sono compensi, ma riduzione del costo; per il forfetario, la prassi più recente interpreta che tali rimborsi “puri” non vadano conteggiati tra i ricavi rilevanti per il limite.

Se manca uno di questi requisiti, l’Agenzia e la dottrina qualificano il riaddebito come compenso:

  • fattura di locazione/utenze intestata al solo titolare,
  • riaddebito in fattura ai colleghi “per quota studio” senza chiara riconducibilità a mera ripartizione del costo,
  • nessun richiamo a regime specifico di rimborsi ex circolare n. 38/E/2010 / art. 54‑ter.

In questo caso: le somme sono prestazione di servizi imponibile IVA, costituiscono componente positivo di reddito e, per i forfetari, entrano a pieno titolo tra i ricavi/compensi percepiti, rilevanti sia per il reddito sia per il limite di 85.000 euro.

Quesito n. 58 – Forfetario e riaddebito dei diritti CCIAA per deposito Bilanci – spese ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

Domanda

Capita di collaborare con altri professionisti e provvedere al solo deposito telematico di bilanci per società gestite dai colleghi. Il riaddebito di queste spese mancherebbe del requisito di fatturazione allo stesso cliente intestatario della spesa; infatti, la fattura è intestata al collega, come fanno anche le agenzie di servizi. In questo caso potrebbe essere considerata la spesa come compenso?

Risposta

Nel caso che descrivi il riaddebito è, tecnicamente, compenso (componente positivo di reddito) e non “spesa anticipata ex art. 15”, quindi rileva ai fini del reddito e – se sei forfetario – anche del limite 85.000 euro.

Una spesa anticipata ex art. 15 richiede che il documento sia intestato al cliente finale e che tu agisca con mandato con rappresentanza (“in nome e per conto”), limitandoti a un rimborso finanziario puro.

​Qui invece:

  • la fattura del servizio (deposito telematico bilanci, diritti, ecc.) è intestata a te / al tuo studio;
  • tu riaddebiti il costo al collega, che è il tuo cliente contrattuale (come fanno le agenzie pratiche).

In questa struttura il Fisco qualifica il riaddebito come corrispettivo per un servizio reso al collega, non come mera anticipazione esclusa.

Ai fini IRPEF il riaddebito è trattato come compenso di lavoro autonomo, pur essendo pari (o quasi) al costo sottostante; nei regimi analitici è neutralizzato dal costo, ma giuridicamente resta un ricavo.

​Nel regime forfetario:

  • l’importo riaddebitato entra nei ricavi/compensi percepiti su cui si applica il coefficiente di redditività;
  • concorre al test del limite 85.000 euro, perché non è spesa anticipata art. 15 ma vero componente positivo. 

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