4° Contenuto riservato: Previdenza complementare: tetto di deducibilità a 5.300 euro e “super-deduzione” giovani aggiornata

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7 GENNAIO 2026

Il comma 201 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) modifica il D.Lgs. n. 252/2005 innalzando, dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo dei contributi deducibili da 5.164,57 a 5.300 euro.

Nel dettaglio, l’intervento modifica il D.Lgs. n. 252/2005 all’art. 8:

  • incrementa di circa 146 euro il tetto massimo annuale deducibile
  • riformula la “super-deduzione” nei primi 5 anni collegandola al nuovo limite.

I lavoratori di “prima occupazione” successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare o di apertura di sottoconti italiani di PEPP effettuano versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro o 5.300 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione.

In pratica, in capo al contribuente, che nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare e/o di apertura dei sottoconti italiani di PEPP non sfrutta per intero la capienza del suddetto limite (5.164,57 o 5.300 euro) annuo, si costituisce un “plafond” di deducibilità dei contributi da utilizzare negli anni successivi (a partire dal sesto), nell’ulteriore limite di:

  • 2.582,29 euro (metà del tetto di deducibilità) annui fino al 2025;
  • 2.650,00 euro annui dal 2026.

Ne consegue che i contributi in esame possono essere dedotti:

INTERVALLO TEMPORALELIMITE DI DEDUCIBILITÀ
FINO AL 2025DAL 2026
Dal 1° al 5° anno di partecipazione al fondo5.164,57 euro5.300,00 euro
Dal 6° al 25° anno di partecipazione al fondo7.746,86 euro (5.164,57 + 2.582,29)
Fino ad esaurimento del “plafond” cumulato)
7.950,00 (5.300 + 2.650)
Fino ad esaurimento del “plafond” cumulato

La norma interviene inoltre a:

  • modificare l’art. 11 del citato D.Lgs. n. 252/2005: introduce nuove forme di erogazione delle prestazioni (rendita a durata definita, prelievi flessibili, erogazione frazionata almeno quinquennale) e disciplina il calcolo della “vita attesa residua”;
  • uniformare il regime fiscale di queste prestazioni (nuovi commi 6-bis e 6-ter, ritenuta del 20% riducibile fino a 5 punti in base agli anni di partecipazione);
  • rafforzare l’intangibilità delle posizioni individuali e richiama i limiti di cedibilità/pignorabilità delle pensioni obbligatorie;
  • eliminare alcuni vincoli contrattuali sulle anticipazioni e ampliare le competenze regolamentari del MEF (es. frazionamento del montante e criteri minimi dei percorsi di investimento).

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