4° Contenuto Riservato: Principali scadenze 1-17 novembre 2025 – Focus sugli adempimenti a carico dei Caf/professionisti sul modello 730 integrativo

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 28 OTTOBRE 2025

Dal 1° al 17 novembre, oltre ai consueti appuntamenti periodici tra cui quelli in scadenza il 17 (in realtà si tratta degli adempimenti del 16 ma slittano in quanto cade di domenica) come i versamenti periodici delle ritenute e dell’IVA sia mensile che trimestrale e il versamento delle rate delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, non ci sono altri particolari adempimenti. L’unico degno di rilievo è l’invio, entro il 10 novembre, da parte dei CAF e dei professionisti, dei modelli 730 integrativi presentati dai contribuenti entro il 25 ottobre.

Le principali scadenze del periodo

1 novembre – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

1 novembre – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 ottobre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

10 novembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Assistenza fiscale – Modello 730

Attività

  • Consegna da parte del CAF /professionista abilitato al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
  • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi;
  • Comunicazione al sostituto d’imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l’invio telematico all’Agenzia.

Soggetti obbligati – CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.

Modalità – Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

10 novembre – Lunedì

IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo – Versamenti rateali

Attività – Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.

Soggetti obbligati – Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all’emissione di assegni circolari.

Modalità – L’adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo “2505 – Bollo virtuale – rata.

15 novembre – Sabato

COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

15 novembre – Sabato

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).

15 novembre – Sabato

IVA -Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

15 novembre – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di ottobre.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

17 novembre – Lunedì

ACCISE – Accise

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
  • e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.

17 novembre – Lunedì

PREVIDENZA – Artigiani e commercianti – Contribuzione

Attività – Versamento rata terzo trimestre dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

Soggetti obbligati

  • Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS
  • Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Modalità – Modello unificato F24.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente:

– 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

– 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;

– 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo:

– 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni:

– 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento:

  • della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.

Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
  • 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
  • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
  • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Soggetti obbligati – Condomini sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento:

  • della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:

  • sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
  • su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
  • contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
  • sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
  • sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
  • sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
  • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
  • 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

17 novembre – Lunedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).

17 novembre – Lunedì

IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di ottobre.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 – Versamento Iva mensile-ottobre”.

17 novembre – Lunedì

IVA – Liquidazione IVA periodica – Soggetti trimestrali ordinari

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto IVA).

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6033 – Versamento Iva trimestrale – Terzo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.

17 novembre – Lunedì

IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive

La scadenza originaria è il 15 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

17 novembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.

17 novembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

17 novembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento da parte degli assicuratori dell’acconto, nella misura del 12,5%, dell’imposta sui premi ed accessori dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

17 novembre – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’IVA periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

17 novembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • sesta rata con gli interessi dell’1,49%;
  • quinta rata con gli interessi dell’1,17% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • quinta rata con gli interessi dell’1,32%;
  • quarta rata con gli interessi dello 0,99% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

17 novembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • sesta rata con gli interessi dell’1,49%;
  • quinta rata con gli interessi dell’1,17% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • quinta rata con gli interessi dell’1,32%;
  • quarta rata con gli interessi dello 0,99% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati – Soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

17 novembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • sesta rata con gli interessi dell’1,49%;
  • quinta rata con gli interessi dell’1,17% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • quinta rata con gli interessi dell’1,32%;
  • quarta rata con gli interessi dello 0,99% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati – Soggetti IRPEF.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata;
  • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

17 novembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • sesta rata con gli interessi dell’1,49%;
  • quinta rata con gli interessi dell’1,17% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • quinta rata con gli interessi dell’1,32%;
  • quarta rata con gli interessi dello 0,99% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati – Società di persone e soggetti equiparati.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
  • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

L’Approfondimento
Modello 730 integrativo – Gli adempimenti a carico dei CAF/professionisti

Entro il 10 novembre i CAF e gli intermediari che prestano assistenza fiscale devono inviare i modelli 730 integrativi.
L’invio in oggetto riguarda esclusivamente i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno predisposto, entro il 25 ottobre 2025, eventuali modelli 730/2025 integrativi o che devono presentare dichiarazioni rettificative.
L’invio va fatto in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Correzione del modello 730

In caso di presentazione del modello 730, se ci si accorge di aver commesso errori è sempre possibile rimediare con il ravvedimento operoso.

In particolare, le ipotesi che si possono presentare sono sostanzialmente due:

  • presentazione di un modello 730 rettificativo;
  • presentazione di un modello 730 o modello Redditi integrativo.

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli di correre ai ripari.

Infatti, in questo caso, gli errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale possono essere rimossi tramite la redazione di una dichiarazione rettificativa.

Gli errori sono sanabili dal soggetto che presta assistenza fiscale:

  • sia nel caso in cui dalla correzione risulti per il contribuente un credito;
  • sia nel caso in cui derivi un debito.

La dichiarazione rettificativa può essere elaborata:

  • dal sostituto d’imposta che ha prestato l’assistenza fiscale;
  • dal CAF o dal professionista abilitato, nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata tramite tale soggetto.

Pertanto, il soggetto che elabora la dichiarazione rettificativa deve essere lo stesso che ha elaborato la dichiarazione originariamente presentata.

Invece, come si dirà in seguito, le dichiarazioni integrative possono essere elaborate esclusivamente da un CAF o professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria è stata presentata al proprio sostituto d’imposta, ovvero direttamente dal contribuente.

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

In particolare, i casi che possono presentarsi sono i seguenti:

  1. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata; in tal caso è possibile, in alternativa:
    1. presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025, indicando il codice 1, nella casella “”730 integrativo” nel Frontespizio;
    2. presentare un modello Redditi PF entro i termini ordinari (31 ottobre 2025);
  2. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta: in tale ipotesi occorre presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025, indicando il codice 2, nella casella “730 integrativo” nel Frontespizio;
  3. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata: per correggere tale errore occorre presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025, indicando il codice 3, nella casella “”730 integrativo” nel Frontespizio;
  4. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito. In quest’ultimo caso, va presentata una dichiarazione con modello Redditi PF entro i seguenti termini:
    1. entro il 31 ottobre dell’anno relativo alla dichiarazione (correttiva nei termini);
    2. entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
    3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998).

Come avviene la trasmissione telematica dei 730 integrativi

Come accennato, con riferimento al 730 integrativo i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione ad un CAF/dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto.

Il termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730 integrativi è invece fissato al 10 novembre.

Per le dichiarazioni integrative, inoltre, le comunicazioni e le consegne del risultato finale delle dichiarazioni e della copia della dichiarazione elaborata con il relativo prospetto di liquidazione devono essere effettuate entro il 10 novembre.

Il CAF o il professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario Mod. 730, presenti un Mod. 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre (Circolare 22 ottobre 2015, n. 34/E).

Da segnalare che nel caso in cui l’errore sia riscontrabile nelle operazioni di liquidazione del Mod. 730, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà rielaborare un nuovo Mod. 730-3, che sostituirà quello precedentemente elaborato, sul quale dovrà essere barrata la casella “730 rettificativo”.

Il Mod. 730-3 rettificativo (e il modello 730 integrativo) devono essere consegnati al contribuente prima che vengano effettuate le operazioni di conguaglio a rettifica.

Qualora l’operazione di rettifica sia svolta da un CAF o da un professionista abilitato, lo stesso, oltre ai modelli citati, dovrà redigere e consegnare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello 730-4, nel quale dovrà essere barrata la casella “rettificativo”.

A sua volta, l’Agenzia provvederà ad inoltrare al sostituto d’imposta detto risultato contabile.

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