CIRCOLARE PER LO STUDIO
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 13 FEBBRAIO 2026
Nel periodo che va dal 16 al 28 febbraio 2026 le scadenze più importanti, tutte fissate al 16 febbraio, sono i versamenti delle ritenute e dell’IVA periodica, i consueti appuntamenti con il ravvedimento operoso relativo agli omessi o ritardati versamenti periodici, il pagamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione patrimoniale dei fondi pensione e il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR.
Da segnalare, infine, che entro il 28 scade anche il termine per comunicare all’INPS l’adesione al regime contributivo agevolato per i soggetti in regime forfetario.
Le principali scadenze del periodo
16 febbraio – Lunedì
ACCISE – Accise
Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di gennaio.
Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.
16 febbraio – Lunedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
La scadenza originaria è il 15 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di gennaio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Lavoro dipendente
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.
Lavoro autonomo
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di gennaio in relazione ai premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.
Gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.
Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
- 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
- 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
- 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.
Soggetti obbligati – Condomini in qualità di sostituti di imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Tfr – Trattamento di fine rapporto
Attività – Pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1713-saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta”.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Fondi pensione – Imposta sostitutiva
Attività – Pagamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione patrimoniale.
Soggetti obbligati – Fondi pensione.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1709-imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed individuali”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.
Va utilizzato il seguente codice tributo:
- 3848 – Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- sui contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
16 febbraio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a gennaio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).
16 febbraio – Lunedì
IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di gennaio.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6001 – Versamento Iva mensile-gennaio”.
16 febbraio – Lunedì
IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive
La scadenza originaria è il 15 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.
16 febbraio – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di gennaio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
16 febbraio – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
16 febbraio – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 novembre 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
16 febbraio – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2026.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
25 febbraio – Mercoledì
IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile
Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).
Da segnalare che:
- ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Devono essere presentati ai soli fini statistici:
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.
28 febbraio – Sabato
COMUNICAZIONE – Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario
Attività – Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso.
Soggetti obbligati – Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Modalità – Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
28 febbraio – Sabato
VERSAMENTI – Rottamazione quater – Versamento rata
Attività – Termine per il versamento della undicesima rata dell’importo dovuto per chi ha aderito alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).
Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno chiesto di essere ammessi alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Modalità – Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
L’Approfondimento
Imposta sostitutiva TFR – Versamento saldo
| Entro il 16 febbraio 2026 i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente. L’importo da versare è pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2025. |
Chi è obbligato al versamento
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR è dovuta dai sostituti d’imposta di cui all’art. 23, D.P.R. n. 600/1973 che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.
Si tratta, nello specifico:
- delle società di capitali;
- delle società cooperative e società di mutua assicurazione;
- degli enti commerciali e non commerciali;
- delle società di persone e associazioni;
- delle stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- delle persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- dei condomini;
- delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- dei percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.
Modalità di calcolo
I soggetti sopra elencati devono applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in misura pari al 17%, sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto.
Pertanto, il calcolo è il seguente:
Rivalutazione Fondo TFR x 17%
L’imposta si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Inoltre, nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d’imposta, l’imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal percettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui lo stesso viene corrisposto.
Calcolo del saldo
Per poter determinare il saldo dell’imposta sostitutiva, per prima cosa occorre definire le regole per il calcolo dell’acconto.
L’acconto, che, come accennato, va versato entro il 16 dicembre dell’anno precedente, è determinato con due diverse modalità alternative:
- metodo storico: l’acconto dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione operata al 31 dicembre è commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;
- metodo previsionale: l’acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. Adottando il metodo previsionale, la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituita dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.
Come si calcola la rivalutazione
Come sopra accennato, la base di calcolo è costituita dalla rivalutazione.
A tal fine, va ricordato che il sostituto d’imposta, al 31 dicembre di ogni anno, è obbligato a rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente (senza considerare la quota del fondo maturata nell’anno in corso) sulla base di un coefficiente composto, formato da:
- un tasso fisso dell’1,50%;
- un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
In ogni caso, nell’ipotesi di stime errate che comportano un versamento dell’acconto inferiore a quello dovuto, si applicheranno le sanzionipreviste.
Come si effettua il versamento
Il versamento dell’imposta sostitutiva, determinata secondo le regole sopra esposte, va effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica, indicando, nella sezione Erario, il codice tributo 1713.
Il termine ultimo per il versamento del saldo relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, maturata per l’anno 2025, è il 16 febbraio 2026.
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