4° Contenuto Riservato: Principali scadenze 17-31 dicembre 2025 – Focus sull’acconto IVA 2025

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 12 DICEMBRE 2025

Nel periodo che va dal 17 al 31 dicembre, oltre alle consuete scadenze, ci sono alcuni importanti appuntamenti con il Fisco. Tra questi si ricordano, con scadenza 31 dicembre, l’invio della rendicontazione paese per paese da parte dei gruppi di imprese multinazionali, il termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta, il termine ultimo per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA, le opzioni in materia di capital gain e per poter applicare il regime speciale previsto per le SIIQ. Da segnalare anche il pagamento dell’acconto IVA in scadenza il 29 dicembre 2025.

Le principali scadenze del periodo

17 dicembre – Mercoledì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 novembre 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 dicembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

La scadenza originaria è il 20 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di novembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di ottobre.

Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

29 dicembre – Lunedì

ACCISE – Accise

La scadenza originaria è il 27 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.

29 dicembre – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

La scadenza originaria è il 25 dicembre e slitta in quanto cade di festivo.

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a novembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

29 dicembre – Lunedì

IVA – Versamento acconto

La scadenza originaria è il 27 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Liquidazione e pagamento dell’acconto Iva per l’anno in corso, tenendo presente che per i soggetti in regime trimestrale non si è dovuta alcuna maggiorazione.

Soggetti obbligati – Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, evidenziando i codici tributo “6013-versamento acconto per IVA mensile” o “6035-versamento acconto per IVA trimestrale”.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

29 dicembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

La scadenza originaria è il 28 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento della terza rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

31 dicembre – Mercoledì

COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

31 dicembre – Mercoledì

COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

31 dicembre – Mercoledì

COMUNICAZIONE – Comunicazione country by country

Attività – Invio della rendicontazione paese per paese da parte dei gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Soggetti obbligati – Controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce l’obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d’imposta precedente.

Modalità – La Comunicazione deve essere trasmessa direttamente utilizzando il canale Fisconline dell’Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.

Le informazioni da comunicare devono essere contenuti in un file predisposto secondo il formato XML.

31 dicembre – Mercoledì

COMUNICAZIONE – Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

Attività – Termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta.

Soggetti obbligati – Soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate.

Modalità – La dichiarazione può essere redatta in forma libera.

31 dicembre – Mercoledì

SCRITTURE CONTABILI – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio di dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

31 dicembre – Mercoledì

IVA – Gruppo IVA – Dichiarazione

Attività – Termine ultimo per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all’art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA.

Modalità – Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.

31 dicembre – Mercoledì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

31 dicembre – Mercoledì

IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile

Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di novembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  1. il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
  2. l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
  4. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

31 dicembre – Mercoledì

REGIMI SPECIALI – Società di investimento immobiliare quotate

Attività – Esercizio dell’opzione per poter applicare il regime speciale previsto per le SIIQ -Società di investimento immobiliare quotate – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Soggetti obbligati – Società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che pongono in essere – in via prevalente – l’attività di locazione immobiliare, oltre a possedere specificamente i requisiti di cui all’art. 1, comma 119, della legge n. 296/2006.

Modalità – L’esercizio dell’opzione, che deve risultare posto in essere esclusivamente in via telematica, si deve ritenere irrevocabile, in quanto implica per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” che deve risultare specificata sia nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, sia in tutti i documenti della società medesima.

31 dicembre – Mercoledì

REGIMI SPECIALI – Regime del patrimonio amministrato – Capital gain – Opzione

Attività – Esercizio dell’opzione o della revoca per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del patrimonio amministrato per l’anno successivo.

Soggetti obbligati – Soggetti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che risultano essere possessori di titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, che nell’ipotesi di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain, in custodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autorizzati.

Modalità – Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto che risulta incaricato della custodia o dell’amministrazione.

31 dicembre – Mercoledì

REGIMI SPECIALI – Regime di risparmio gestito – Capital gain – Opzione

Attività – Esercizio dell’opzione o della revoca per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del risparmio gestito per l’anno successivo.

Soggetti obbligati – Soggetti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno conferito ad un soggetto abilitato, l’incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese.

Modalità – Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto gestore.

31 dicembre – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di novembre.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).

31 dicembre – Mercoledì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

L’Approfondimento
Acconto IVA 2025 – Modalità operative

Entro il 29 dicembre 2025, i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA dovuto per l’anno in corso.
Il versamento dell’acconto è dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l’ultimo mese o l’ultimo trimestre dell’anno.
Si tratta, in particolare, delle liquidazioni relative:
– al mese di dicembre per i contribuenti mensili;
– al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;
– al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Soggetti interessati ed esonerati

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti IVA eccetto coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

In particolare, non devono versare l’acconto:

  • coloro che non dispongono dei dati, su cui sostanzialmente si basa il calcolo come, ad esempio, è il caso dei soggetti che:
    • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
    • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta;
  • i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA;
  • i contribuenti in regime “forfetario” (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) e dei “minimi” (art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007, art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni).

Metodi di determinazione dell’acconto

Il contribuente può scegliere, a seconda della convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:

  • storico;
  • previsionale;
  • analitico.

Metodo storico

L’acconto, calcolato con il metodo storico, corrisponde all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente, quindi:

  • per i contribuenti mensili: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2024;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari: dalla dichiarazione annuale IVA;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, …): dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2024.

Per i contribuenti trimestrali, il “dato storico” di riferimento è dato dalla somma dell’imposta versata a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2024 e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno al netto della maggiorazione a titolo d’interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale a titolo di “indennizzo” della dilazione del versamento dell’imposta concessa (risoluzione n. 157/E/2004).

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA o del modello Redditi, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente (circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038).

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre e, l’acconto da pagare è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

In sintesi, il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti periodi (1° dicembre – 20 dicembre 2025 o 1° ottobre – 20 dicembre 2025), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).

Versamento

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:

  • “6013” per i contribuenti mensili;
  • “6035” per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il “2025”.

Il modello F24 va pagato utilizzando esclusivamente la modalità telematica. È possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità e, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto, successivamente, in sede di dichiarazione IVA 2026 relativa all’anno 2025, deve essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2026), per il quarto trimestre 2025 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2026), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2025 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2026).

Sanzioni e ravvedimento

La sanzione amministrativa prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è pari al 25% dell’importo non versato oltre ad interessi.

È possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso entro i seguenti termini:

  • entro 14 giorni versando, oltre all’imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione pari allo 0,08% per ogni giorno di ritardo;
  • entro 30 giorni, versando, oltre all’imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%) dell’importo non versato;
  • entro 90 giorni, versando, oltre all’imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,39% (pari a 1/9 del 12,5%) dell’importo non versato;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all’imposta dovuta e agli interessi legali, la sanzione del 3,125% (pari a 1/8 del 25%) dell’importo non versato.

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